Verwaltungsbehörden 22.06.1984 84.354
20012561Vpb22 juin 1984Ouvrir la source →
N
985
Postulat Pini
84.354 Postulato Pini Öffentliche Aufnahme fremder Gelder Raccolta pubblica di fondi Appels publics de fonds
Wortlaut des Postulates vom 13. März 1984
Der Bundesrat wird ersucht, einen Entwurf auszuarbeiten, der die öffentliche Annahme fremder Gelder und die damit zusammenhängenden, ausserhalb des Bankenbereiches ausgeübten Tätigkeiten zur Anwerbung solcher Gelder, für die es noch keine gesetzlichen Bestimmungen gibt, regle- mentiert.
Testo del postulato del 13 marzo 1984
Il Consiglio federale è invitato a elaborare un progetto ten- dente a regolamentare la raccolta pubblica di fondi e le relative attività extra-bancarie che la promuovono, le quali attualmente non soggiacciono a nessuna normativa di legge.
Texte du postulat du 13 mars 1984
Le Conseil fédéral est invité à élaborer un projet visant à réglementer les appels publics de fonds ainsi que les acti- vités extra-bancaires qui s'y rattachent et les suscitent, acti- vités qui, à l'heure actuelle, ne sont soumises à aucune norme légale.
Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Cevey, de Chastonay, Cotti Gianfranco, Giudici, Lüchinger, Petitpierre, Riesen-Friburgo, Robbiani, Salvioni (9)
Schriftliche Begründung
Sviluppo scritto - Développement par écrit
L'ultima revisione della legge sulle banche riafferma il prin- cipio della protezione del pubblico nei confronti degli Enti finanziari che promuovono la raccolta di denaro di terzi. Tuttavia, sotto questo particolare aspetto, la raccolta pub- blica di fondi promossa da Enti extrabancari, legislativa- mente non soggiace a nessuna regolamentazione a livello federale.
La promozione di questo tipo di investimenti, quasi sempre a carattere speculativo e scarsamente garantiti nella loro finalità, può avvenire, dunque, liberamente senza che per altro venga richiesta, come succede per altre attività a carat- tere finanziario, un'autorizzazione a livello operativo, né una qualifica di identità e di competenza professionale. Al di fuori della regolamentazione a cui, ad esempio, soggiac- ciono gli Istituti bancari, la raccolta pubblica di fondi ha assunto in Svizzera in questi ultimi anni una grande ampiezza sorprendendo e seducendo la clientela potenziale privata con un'intensa attività promozionale e pubblicitaria. Il contatto con la clientela privata avviene sovente a porta a porta o telefonicamente.
Il tipo di investimenti proposti è estremamente ampio e riguarda, ad esempio, le borse valori delle merci (materie prime), le pietre preziose (in particolare i diamanti), le oscil- lazioni sugli interessi e sui tassi di cambio delle valute (una vera e propria lotteria), le partecipazioni a utili previsti o immaginabili relativi ai commerci effettuati tramite «con- tainers» e altri valori che possono fluttuare a seconda delle casualità e, dunque, già all'origine quantitativamente impre- vedibili.
In questi ultimi anni abusi gravi nell'ambito di queste attività finanziarie hanno dato adito a diversi procedimenti penali, soprattutto in quei Cantoni che rappresentano oggi le prin- cipali piazze finanziarie della Svizzera.
Sempre nel quadro di questa problematica, il 9 marzo 1980 il Consigliere nazionale ticinese Dario Robbiani aveva depo- sto una mozione che chiedeva una regolamentazione delle
attività delle società che promuovono, appunto, la raccolta pubblica di fondi per investimenti opzionali sulle materie prime e sulle merci.
Nella sua risposta del 28 maggio 1980 il Consiglio federale, rifiutando la mozione Robbiani, rilevava, fra l'altro, che la legislazione sulle borse e la sorveglianza dello svolgimento normale delle operazioni loro connesse sono da sempre compito dei Cantoni, aggiungendo che finora le borse sviz- zere dei valori e delle merci hanno riempito la loro missione in modo soddisfacente. La risposta governativa all'atto par- lamentare citato avvertiva inoltre che spetta ancora ai Can- toni di esercitare un'azione preventiva agli illeciti denunciati e che il mezzo più adeguato a tale scopo consisterebbe nell'introdurre un regime di permessi cantonali per lo svolgi- mento di questo tipo di attività finanziarie.
Il postulante ritiene a questo punto necessario riportare all'attenzione del Consiglio federale che il problema in que- stione, proprio per i suoi aspetti particolari legati all'oppor- tunità e alla casualità in cui avvengono le operazioni di raccolta pubblica di denaro, difficilmente può trovare un disciplinamento valido a livello cantonale.
A tal proposito le Magistrature penali interessate avvertono che solo pochi Cantoni sarebbero in grado di provvedere a medio termine con una legge per regolamentare queste- operazioni chiaramente speculative. Per di più, alcuni Can- toni sarebbero costretti a dover creare una base costituzio- nale oppure ad attendere l'esito di ricorsi al Tribunale fede- rale in materia di rispetto delle libertà di commercio, come già avvenne per il disciplinamento legislativo di settori ana- loghi. Non sembra dunque opportuno incamminarsi verso soluzioni cantonalistiche che avrebbero per effetto di creare inevitabilmente dei vuoti legislativi all'interno della Svizzera favorendo, infine, un'emigrazione di operatori scorretti dalle zone controllate alle zone di vuoto legislativo. Sotto questo aspetto, già ora, le Magistrature penali dei Cantoni più colpiti dagli illeciti di queste pseudo società borsistiche (Zurigo e Ticino in particolare) rilevano che molti operatori scorretti hanno preferito agire sul territorio svizzero piutto- sto che sul mercato finanziario della RFT o del Liechten- stein, dove appunto vige il regime dell'autorizzazione.
Il postulante condivide pienamente le attuali preoccupazioni delle Magistrature penali di fronte al dilagare degli illeciti prodotti da questo tipo di attività finanziarie esenti da qual- siasi regolamentazione e sottolinea l'urgente necessità di proteggere il pubblico nei confronti di operatori scorretti in un settore così rischioso come è quello della gestione e dell'impiego di fondi altrui, la cui destinazione permane, sotto ampi aspetti, incontrollata. Trattandosi inoltre di inve- stimenti esteri, di evidente, alto rischio speculativo, le recenti prescrizioni adottate dalla «Swiss Commodity Indu- stry Association», tendenti a stabilire regole deontologiche in questo particolare ramo delle operazioni finanziarie deri- vanti dalla raccolta pubblica di fondi, malgrado la bontà degli obiettivi prefissati, appaiono al postulante insufficienti per prevenire gli abusi ricorrenti oggi denunciati dall'auto- rità penale. Quantificati, questi abusi comportano annual- mente perdite di denaro, investito sovente con troppa inge- nuità dalla clientela privata, per un importo di circa 100 milioni. E forse non si tratta che della punta dell'«iceberg», in quanto nel giro sempre più ampio di questo tipo di affari speculativi ingenti capitali pubblicamente raccolti cono- scono zone oscure di destinazione difficilmente controllabili a priori.
La clientela di questi operatori, che agiscono al di fuori di qualsiasi regolamentazione giuridica, deve poter godere di una protezione e di conseguenza l'esistenza di una norma- tiva di legge a livello federale costituisce oggi uno strumento necessario, oltre che urgente, per prevenire la criminalità economica anche in questo specifico settore.
Nel nostro sistema giuridico svizzero, come giustamente si ricorda in un documento all'intenzione del Consiglio di Stato ticinese, non solo le attività condotte con fondi del pubblico (attraverso banche, società finanziarie parabanca- rie, fondi di investimento, agenti di borsa, collette, lotterie, ecc.), ma anche le professioni che implicano un intenso
Postulat Neukomm
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N 22 juin 1984
rapporto di fiducia con il pubblico (avvocato, notaio, fiducia- rio, ecc.) sono sottoposte alla vigilanza statale (federale o cantonale).
Non si vede, dunque, per quale ragione riguardo ad un fenomeno le cui negative incidenze hanno ormai assunto dimensioni nazionali, l'autorità federale non avverta la necessità giuridica di intervenire attraverso una precisa nor- mativa di legge che regoli questo particolare tipo di attività finanziarie.
Il postulante ricorda, infine, che tutte le attività analoghe soggiacciono a regolamenti di legge federale e non canto- nale (vedi legge federale sulle banche e casse di risparmio e sui fondi di investimento).
Le piazze finanziarie svizzere arrischiano grandemente di essere compromesse nella loro immagine di corretta attività proprio per la presenza crescente di procacciatori finanziari che agiscono sulla buona fede dell'investitore svizzero o estero senza molti scrupoli di carattere deontologico.
I procedimenti penali conclusi e in corso per illeciti legati a questo tipo di attività sono tali e tanti da non aver dubbi sull'opportunità di finalmente intervenire nel senso richiesto dal postulato.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Dichiarazione scritta del Consiglio federale Déclaration écrite du Conseil fédéral
Il Consiglio federale è disposto ad accettare il postulato. Überwiesen - Transmis
84.347 Postulat Kühne Verkehrsmilch. Gehaltsbezahlung Lait commercial. Paiement à la qualité
Wortlaut des Postulates vom 8. März 1984
Der Bundesrat wird eingeladen, gestützt auf Artikel 29 Absatz 1 des Landwirtschaftsgesetzes die Gehaltsbezahlung der Verkehrsmilch einzuführen. Es ist ein System mit Zuschlägen und Abzügen zu wählen. Den gehaltsbedingten Produktionskostenunterschieden ist Rechnung zu tragen.
Texte du postulat du 8 mars 1984
Le Conseil fédéral est invité à instituer, conformément à l'article 29, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture, le paiement du lait commercialisé à la qualité. Il conviendra d'adopter un système comportant des suppléments et des retenues. Le coût de production variable selon la qualité du lait devra être dûment pris en considération.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Bühler-Tschappina, Bürer-Walenstadt, Cantieni, Columberg, Cotti Flavio, Dar- bellay, Eppenberger-Nesslau, Frei-Romanshorn, Früh, Geissbühler, Keller, Koller Arnold, Nef, Nussbaumer, Oehen, Oehler, Ruckstuhl, Schmidhalter, Schnider-Luzern, Schny- der-Bern, Segmüller, Steinegger, Tschuppert, Vetsch, Wan- ner, Ziegler (26)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Gehaltsunterschiede bei der Verkehrsmilch bewirken ungleiche Produktionskosten und ergeben bei der Verarbei- tung namhafte Differenzen der Ausbeute.
Artikel 29 Absatz 1 des Landwirtschaftsgesetzes legt fest, dass die Produktionskosten rationell geführter Betriebe . durch die Produktionspreise im Durchschnitt der Jahre gedeckt werden müssen. Unterschiedlichen Produktionsko- sten wird mit verschiedenen Massnahmen wie höhere Frei- mengen für das Berggebiet bei der Verkehrsmilch, Zulagen in der Siloverbotszone, Kostenbeiträge an Rindviehhalter im Berggebiet, Flächenbeiträge usw. Rechnung tragen.
Die gehaltsbedingten Produktionsunterschiede werden in keiner Weise ausgeglichen, obwohl sie recht bedeutend sind.
Verschiedene Arbeiten ergeben, dass: 1 Kiloprozent Fett einer Milchpreisdifferenz von 11 Rappen entspricht und 1 Kiloprozent Protein einer solchen von 7 Rappen. Das heisst, dass beim heutigen Grundpreis für Verkehrsmilch die Pro- duktionskosten pro 1/10 Prozent Fett 1,1 Rappen und pro V10 Prozent Protein 0,7 Rappen betragen.
Unterschiedlicher Gehalt bewirkt ebenfalls eine entspre- chende gute oder schlechte Ausbeute bei der Verarbeitung der Milch, der über diese Grössenordnung hinausgeht. Gehaltreiche Milch bleibt somit trotz des Zuschlages für die Verwerter interessant. Zuschläge und Abzüge gleichen sich aus. Eine Mehrbelastung der Milchrechnung ist nicht zu erwarten.
Wer gehaltreiche Milch abliefert, erbringt einen bedeuten- den Mehraufwand, der nicht entschädigt wird. Im Gegensatz dazu liessen sich bedeutende Kostensenkungen erzielen, wenn Tiere mit schwacher Gehaltveranlagung vermehrt in der Zucht eingesetzt werden. Durch die Einführung der Gehaltsbezahlung ist dieser Gefahr vorzubeugen und der krassen Ungerechtigkeit zu begegnen. Dabei ist ein einfa- ches System mit Zuschlägen und Abzügen zu wählen. Unter- schiedliche Ansätze nach Rassen oder Genossenschaft las- sen sich durch nichts begründen. Einzige Massstäbe kön- nen nur die Produktionskosten und der Wert bei der Verar- beitung sein. Für die Probenerhebung ist ein einfaches und kostengünstiges System zu wählen.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.
Überwiesen - Transmis
83.927 Postulat Neukomm Arbeitslosengesetzgebung. Ergänzung Législation sur le chômage. Dispositions complémentaires
Wortlaut des Postulates vom 8. Dezember 1983
Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, ob nicht die Arbeitslosengesetzgebung in dem Sinn zu ergänzen sei, dass bei Arbeitslosigkeit im Anschluss an einen Unterbruch der Erwerbstätigkeit von mehr als einem Monat zum Zweck der Weiterbildung und Umschulung der volle Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung gewahrt bleibt.
Texte du postulat du 8 décembre 1983
Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il n'y a pas lieu de compléter la Loi fédérale sur l'assurance-chômage, de telle manière que, l'indemnité de chômage soit acquise à un demandeur d'emploi resté sans travail après avoir inter- rompu son activité lucrative pendant plus d'un mois pour parfaire sa formation ou se recycler sur le plan profes- sionnel.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Ammann-St. Gallen, Bäumlin, Bircher, Borel, Bratschi, Braunschweig, Bundi, Chopard, Christinat, Clivaz, Deneys, Eggenberg-Thun, Eggli-Winterthur, Euler, Fankhauser, Fehr, Friedli, Gloor, Hubacher, Jaggi, Lanz, Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz, Longet, Meizoz, Morf, Nauer, Ott, Pitteloud, Rei- mann, Renschler, Riesen-Freiburg, Robbiani, Rubi, Ruch- Zuchwil, Ruffy, Stamm Walter, Stappung, Uchtenhagen, Vannay, Weber-Arbon, Zehnder (42)
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Postulato Pini Öffentliche Aufnahme fremder Gelder Postulato Pini Appels publics de fonds Postulato Pini Raccolta pubblica di fondi
In
Dans
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
III
Volume
Volume
Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 84.354
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 22.06.1984 - 08:00
Date
Data
Seite
985-986
Page
Pagina
Ref. No
20 012 561
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