AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2007.119
Data decisione, Autorità: 05.08.2008, PRPEN
Titolo: Posteggio su una linea a zig-zag
Incarto n. 30.2007.119 9390/807
Bellinzona 5 agosto 2008
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 aprile 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 13 aprile 2007 n. 9390/807 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 21 maggio 2007 presentate dalla CRTE 1, __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 13 aprile 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il veicolo TI __________ su una linea a zig-zag”.
Fatti accertati il 31 ottobre 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 3 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, con comunicazione 21 maggio 2007, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. In particolare, è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione (art. 37 cpv. 2 LCStr).
Le linee a zig-zag (gialle; 6.21) designano le aree riservate alla fermata dei mezzi pubblici del servizio di linea. Su queste aree i conducenti possono fermarsi soltanto per permettere ai loro passeggeri di salire o scendere purché i veicoli pubblici del servizio di linea non siano ostacolati (art. 18 cpv. 3 ONC; art. 79 cpv. 3 OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per il parcheggio su una linea a zig-zag (art. 79 cpv. 3 OSStr) fino a 60 minuti, l’allegato 1 all’OMD (RS 741.031) commina una sanzione di fr. 120.- (infrazione n. 239.1). Le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 cifra 1 LCStr in relazione con l’art. 333 cpv. 7 CP).
La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver parcheggiato su una linea a zig-zag, in __________ a __________.
Il ricorrente, dal canto suo, non contesta l’infrazione ascrittagli, ovvero di aver parcheggiato sulla linea a zig-zag riservata agli autobus, ma si giustifica facendo valere di essere invalido. A comprova di tale circostanza egli produce fotocopia del permesso speciale di parcheggio per invalidi rilasciato dalla competente autorità il 4 gennaio 2006 e valido sino al 31 gennaio 2007, dunque al momento dei fatti.
Giusta l’art. 79 cpv. 3 OSStr, come detto, sulle aree demarcate da linee gialle a zig-zag riservate alla fermata dei mezzi pubblici del servizio di linea, i conducenti possono fermarsi soltanto per permettere ai loro passeggeri di salire o scendere, purché i veicoli pubblici del servizio di linea non siano ostacolati.
Dal chiaro tenore letterale della norma, risulta che non è per contro ammessa la fermata per lo scarico/carico merce e, a maggior ragione, il parcheggio. Per quanto qui interessa, da tale tipo di demarcazione deriva dunque un divieto di parcheggiare.
Tuttavia, considerato che nel caso concreto non è contestato che il ricorrente è in possesso di un permesso speciale per la categoria invalidi, occorre verificare se può beneficiare della facilitazione di cui all’art. 20a ONC (disposizione entrata in vigore il 1° marzo 2006).
Il cpv. 4 del medesimo articolo, stabilisce inoltre che il contrassegno di parcheggio per persone disabili, insieme al disco orario (allegato 3 n. 1 OSStr), va apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.
In ogni caso, le facilitazioni di parcheggio possono essere fatte valere soltanto se il resto del traffico non è messo in pericolo o inutilmente ostacolato (art. 20a cpv. 2 lett. a ONC; che riflette il principio generale sancito dall’art. 37 cpv. 2 LCStr).
In altri termini, pur essendo a beneficio di un permesso speciale per invalidi (che, si noti di transenna, andrebbe restituito alla CRTE 1 alla scadenza), il titolare non può parcheggiare ove meglio gli aggrada, ma deve fare in modo di non ostacolare inutilmente gli altri utenti.
In siffatte evenienze, il ricorrente non può prevalersi della facilitazione di cui all’art. 20a ONC.
È ben vero che l’insorgente ha contestato implicitamente questa circostanza, asserendo che la sua vettura era “disposta di permesso autorizzazione del Cantone Ticino sul parabrezza dell’auto” (cfr. scritto 22 luglio 2008); tuttavia, appare sintomatico che tale precisazione sia stata sottaciuta in sede di gravame, in cui egli si limitava a chiedere l’annullamento della multa poiché invalido. La questione può comunque rimanere aperta, poiché il ricorso deve essere respinto per le argomentazioni che precedono. Aggiungasi che il ricorrente non ha mai preteso di aver esposto il disco orario, circostanza confermata indirettamente dall’agente, che non ne ha fatto menzione.
Orbene, quand’anche il parcheggio fosse stato lecito in virtù della deroga concessa dall’art. 20a ONC, la mancata esposizione del disco orario avrebbe comunque comportato la punibilità dell’insorgente, poiché tale omissione rende vano il controllo da parte della polizia delle limitazioni di tempo contemplate nel suddetto disposto.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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