AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.7
Data decisione, Autorità: 22.01.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00007
Lugano 22 gennaio 1999 B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 gennaio 1999 di
contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 7 gennaio 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
viste le osservazioni:
– 14 gennaio 1999 della __________
– 15 gennaio 1999 dell’Ufficio esecuzione di Lugano
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 27/28 ottobre 1998 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 4’030.-- oltre fr. 120.-- per le spese esecutive. L’escussa ha interposto opposizione. Con decisione 3 novembre 1998 la __________ ha rigettato in via definitiva l’opposizione per fr. 4’150.--, indicando il rimedio giuridico contro la predetta decisione, ossia la possibilità di interporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica.
B. Con richiesta 16 dicembre 1998 la __________ ha chiesto all’UE di Lugano di proseguire l’esecuzione, comunicandogli con scritto 17 dicembre 1998 che la decisione 3 novembre 1998 era cresciuta in giudicato, non essendo stata impugnata dalla debitrice. Il 7 gennaio 1999 l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa l’8 gennaio 1999.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso 9 gennaio 1999, sostenendo di avere con la creditrice ancora diverse cause in sospeso, ossia infortuni che non le sono mai stati indennizzati.
D. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. a) Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, ricevuta la decisione 3 novembre 1998 della __________, doveva, se del caso, far valere le sue ragioni impugnandola.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 9 1999 gennaio 1999 della __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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