AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.222
Data decisione, Autorità: 15.03.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00222
Lugano 15 marzo 1999/B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 2 e 23 dicembre 1998 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 20 ottobre/30 novembre 1998 risp. 20 ottobre/16 dicembre 1998 emessi in diverse procedure esecutive promosse contro
da
viste le osservazioni:
17 e 28 dicembre 1998 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
13 gennaio 1999 di __________;
ritenuto
in fatto:
A. La __________ e la __________ procedono contro __________ per l’incasso di loro crediti.
B. Con atto di pignoramento 20 ottobre/30 novembre 1998 l’UE di Lugano ha pignorato a __________ l’importo di fr. 256.-- al mese sulla base del seguente computo:
Introiti
debitore fr. 4’388.-- 85%
contributo moglie fr. 800.-- 15%
totale fr. 5’188.-- 100%
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’370.--
figli minorenni fr. 440.--
locazione fr. 1’980.--
riscaldamento fr. 150.--
cassa malati, ass. inf.,
disocc., C.P. fr. 540.90
pasti fuori econ. domestica fr. 180.--
trasferte fr. 200.--
totale fr. 4’860.90 100%
85% di fr. 4’860.90 = fr. 4’131.85
Eccedenza mensile pignorabile di __________: fr. 4’388.-- ./. fr. 4’131.85 = fr. 256.15, arrotondato a fr. 256.-- al mese.
C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso 2 dicembre 1998, sostenendo che l’importo di fr. 1’980.--, riconosciuto per la locazione, appariva eccessivo. La ricorrente ha chiesto che nel calcolo del minimo di esistenza di __________ venisse computato per l’alloggio al massimo l’importo di fr. 1’200.--, comprensivo di spese accessorie, a decorrere al più tardi dalla prossima scadenza contrattuale. Anche le spese di trasferta sono state ritenute troppo elevate dalla creditrice, la quale ha sostenuto che il debitore svolge la sua attività lavorativa a __________, e quindi a breve distanza dal suo domicilio.
D. Il 16 dicembre 1998 l’UE di Lugano ha emesso un nuovo atto di pignoramento, in annullamento e sostituzione di quello emesso il 20 ottobre/30 novembre 1998, nel quale l’eccedenza pignorabile di __________ è stata calcolata come segue:
Introiti
debitore fr. 4’388.-- 85%
contributo moglie fr. 800.-- 15%
totale fr. 5’188.-- 100%
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’370.--
figli minorenni fr. 440.--
locazione fr. 1’980.--
riscaldamento fr. 150.--
cassa malati, ass. inf.,
disocc., C.P. fr. 540.90
totale fr. 4’480.90 100%
85% di fr. 4’480.90 = fr.3’808.77
Eccedenza mensile pignorabile di __________: fr. 4’388.-- ./. fr. 3’808.77 = fr. 579.24, arrotondato a fr. 580.-- al mese,
E. Nelle sue osservazioni 17 dicembre 1998 l’UE di Lugano ha comunicato di avere parzialmente modificato, con il predetto atto di pignoramento, il calcolo del minimo vitale dell’escusso. Per quel che riguarda l’importo di fr. 1’980.-- riconosciuto quale locazione, l’UE ha rilevato che tale importo è costituito dagli interessi ipotecari (senza ammortamento) dovuti per il prestito ipotecario ottenuto dalla Banca __________ per la casa d’abitazione di proprietà della moglie __________.
F. Contro l’atto di pignoramento 20 ottobre/16 dicembre 1998 si è nuovamente aggravata la __________ con ricorso 23 dicembre, ribadendo che l’importo di fr. 1’980.-- corrispondente agli interessi ipotecari mensili per la casa di proprietà della moglie è eccessivo. Lo stesso principio di ridurre al minimo le spese dell’alloggio, si applica, anche qualora il debitore deve far fronte al pagamento di interessi ipotecari per una casa in proprietà. La ricorrente ha poi dichiarato di dubitare che l’escusso paghi effettivamente gli interessi ipotecari per la casa di proprietà di un terzo, in casu della moglie. Qualora ciò non accadesse, la __________ chiede che tale importo venga aggiunto all’eccedenza mensile pignorabile.
G. Con osservazioni 13 gennaio 1999 al ricorso 23 dicembre 1999 della __________, __________ ha sostenuto che per il debito nei confronti della __________ è corretto che venga preso in considerazione anche il salario di sua moglie, mentre per quel che riguarda il credito della __________ il reddito di sua moglie non può essere computato, trattandosi di una garanzia da lui prestata, per la quale sua moglie non ha a sua volta prestato garanzia. Il debitore ha poi asserito di non svolgere il suo lavoro da casa. Egli deve viaggiare in Svizzera ed in Germania, trascorrendo ca. 120 notti fuori dal suo domicilio. Svolgendo anche un’attività di rappresentante deve presentarsi in maniera curata ai clienti. __________ ha poi prodotto l’elenco delle spese per il sostentamento suo e della sua famiglia, di quelle inerenti la casa e delle spese relative alla sua professione.
Considerato
in diritto:
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongono di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia.
La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179).
b) Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
c) Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio. Queste possono essere considerate completamente solo in conformità alla sua situazione familiare e nei limiti dell’uso locale. Ininfluente è il fatto che si tratti di spese per un appartamento locato oppure per la propria casa. In ambedue i casi al debitore deve essere concesso un adeguato lasso di tempo per adattare questi esborsi. In una sua decisione (DTF 116 III 21 ss.) il Tribunale federale ha fissato il lasso di tempo adeguarlo in sei mesi . L’importo va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 119 III 73 cons. 3c; 116 III 21 cons. 2d; 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 26 giugno 1998 su reclamo D.S.S. e R.S.S. cons. 3.b; 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117; Georges Vonder Mühll, Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 26 ad art. 93 LEF).
d) Nel caso in esame i coniugi __________ a fronte di un reddito complessivo di fr. 5’188.-- pretendono per la casa dove vivono a __________ il riconoscimento dell’importo di fr. 1’980.-- per il pagamento degli interessi ipotecari e di fr. 150.-- per le spese di riscaldamento.
Orbene le spese per l’alloggio sostenute dal debitore sono manifestamente sproporzionate in rapporto al reddito conseguito e devono, come rilevato al precedente considerando, essere pertanto ridotte. Tuttavia secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, al debitore deve essere concesso un adeguato lasso di tempo per adattare le spese per l’alloggio, nel senso che gli si deve concedere la possibilità di ridurre il debito ipotecario, di affittare la casa oppure di venderla. In considerazione della giurisprudenza del Tribunale federale e dell’attuale situazione del mercato immobiliare in Ticino, un lasso di tempo di sei mesi appare adeguato. Dopo questo periodo, tenendo in considerazione che la famiglia del debitore è composta da due adulti e da due figli minorenni, nel calcolo del minimo di esistenza dell’escusso potrà essere riconosciuto per le spese dell’alloggio un importo di fr. 1’200.-- al mese, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 4 locali nella zona di __________ o di un comune viciniore.
Di conseguenza gli importi di fr. 1’980.-- per le spese concernenti la casa e fr. 150.-- per il riscaldamento possono essere riconosciuti solo ancora per sei mesi, ossia fino alla fine di settembre 1999.
Dal
Introiti
debitore fr. 4’388.-- 85%
contributo moglie fr. 800.-- 15%
totale fr. 5’188.-- 100%
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’370.--
figli minorenni fr. 440.--
locazione + riscaldamento fr. 1’200.--
. - cassa malati, ass. inf.,
disocc., C.P. fr. 540.90
totale fr. 3’550.90 100%
85% di fr. 3’550.90 = fr. 3’018.--
Eccedenza mensile pignorabile di __________ dal 1. ottobre 1999: fr. 4’388.-- ./. fr. 3’018 = fr. 1’370.-- al mese
Per quel che riguarda le spese che __________ ha fatto valere con le sue osservazioni 13 gennaio 1999 al ricorso 23 dicembre 1998 della __________, relative sia al fabbisogno suo e della sua famiglia che alla sua attività professionale, va rilevato che queste non possono essere oggetto di esame in questa procedura di ricorso promossa dalla __________. Una verifica di tali spese può venire effettuata unicamente se il debitore da parte sua promuove una procedura di ricorso contro il calcolo del suo minimo di esistenza eseguito dall’UE di Lugano.
Il ricorso 23 dicembre 1998 della __________ va quindi parzialmente accolto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
1.1. Di conseguenza fino al 30 settembre 1999 resta in vigore il provvedimento 20 ottobre/16 dicembre 1998 dell’UE di Lugano, con cui a __________ viene pignorato l’importo di fr. 580.-- al mese. Dal 1. ottobre 1999 l’importo mensile pignorabile di __________ dovrà essere aumentato a fr. 1’370.-- al mese.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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