AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.208
Data decisione, Autorità: 22.01.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00208
Lugano 22 gennaio 1999 B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 novembre 1998 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la comminatoria di fallimento 13 novembre 1998 emessa nella procedura esecutiva n__________ promossa contro la ricorrente da
viste le osservazioni 21 dicembre 1998 dell’UEF di Bellinzona;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 1’964.80 oltre interessi, dedotti fr. 486.-- d’acconto. L’escussa non ha interposto opposizione.
B. Su richiesta della __________, l’UEF di Bellinzona ha emesso il 13 novembre 1998 la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 17 novembre 1998.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso 20 novembre 1998, sostenendo che la creditrice ha fornito e fatturato la merce al signor __________ e non alla ricorrente stessa. Purtroppo al momento dell’intima-zione del PE non è stata interposta opposizione. Sono poi stati versati tre acconti di fr. 416.-- ciascuno, messi a disposizione dalla __________. La ricorrente ha asserito che con questi versamenti non ha tuttavia inteso riconoscere alcun obbligo, ma solo pagare la merce nel frattempo utilizzata. Determinante è d’altro canto che la consegna e la fatturazione non sono avvenute a suo carico. Ciò non avrebbe nemmeno potuto avvenire, poiché il giorno dell’emissione della fattura, ossia il 22 ottobre 1998, la ricorrente non esisteva, essendo stata iscritta a RC il 12 novembre 1997.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. a) Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, se del caso, avrebbe dovuto interporre opposizione e poi far valere le sue ragioni nell’ambito della procedura davanti al Pretore.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 10 settembre 1998 della __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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