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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.59
Data decisione, Autorità: 29.04.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00059
Lugano 29 aprile 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 aprile 1998 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera e meglio contro la comminatoria di fallimento 31 marzo 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
viste le osservazioni: 10 e 21 aprile 1998 dell’UEF di Riviera
20 aprile 1998 di __________;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 1’444.25 oltre interessi e spese. L’escusso ha interposto opposizione. Nell’ambito dell’udienza 10 marzo 1998 davanti al Giudice di pace del __________, comparso per la __________, ha dichiarato di riconoscere la fattura oggetto del PE in esame ed ha ritirato l’opposizione.
B. Su richiesta della __________ di proseguire l’esecuzione, l’UEF di Riviera ha emesso il 31 marzo 1998 la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 3 aprile 1998.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo di non essere debitrice della fattura 24 gennaio 1995 emessa dalla ditta __________.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Riviera si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, dopo aver interposto opposizione, doveva far valere le sue ragioni nell’ambito della procedura davanti al Giudice di pace.
La ricorrente può tuttavia, se del caso, domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito ex art. 85a LEF.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 7 aprile 1998 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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