AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.131
Data decisione, Autorità: 26.01.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00131
Lugano 26 gennaio 1998 B/fc//fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 luglio 1997 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 7/9 luglio 1997 emessa nella procedura esecutiva n. __________ promossa contro la ricorrente da
rappr. dall'__________
viste le osservazioni 13 agosto 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
ritenuto
in fatto
A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di diverse fatture per un importo complessivo di Fr. 12’820.40 oltre interessi e Fr. 500.-- per danni. Non essendo stata interposta opposizione, in seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 7 luglio 1997 la comminatoria di fallimento. Questa è stata notificata all’escussa il 9 luglio 1997.
B. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo di avere saldato alcune delle fatture comprese nell’importo posto in esecuzione, per cui della somma pretesa di Fr. 12’820.40 resterebbe da pagare solo l’importo di Fr. 7’274.15.
C. Delle osservazioni dell’UE di Lugano, si dirà se del caso in seguito.
Considerato
in diritto
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
La ricorrente allega unicamente questioni di merito, relative all’avvenuto pagamento di alcune fatture (cfr. narrativa fattuale sub B): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità di vigilanza, atteso che la ricorrente, doveva, se del caso, opporsi alla procedura esecutiva e far valere le sue allegazioni nella procedura di rigetto dell’opposizione.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 18 luglio 1997 della __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: – __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster