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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.176
Data decisione, Autorità: 25.10.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00176
Lugano 25 ottobre 1996 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 8 ottobre 1996 di
contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da
viste le osservazioni 21 ottobre 1996 dell’UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto:
A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 25’988.15 oltre interessi e spese.
Non avendo l’escussa interposto opposizione, la precettante ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione.
B. Il 4 ottobre1996 1996 l’UEF di Locarno ha emesso la comminatoria di fallimento che è stata notificata all’escussa l’8 ottobre 1996.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ contestando la procedura. Essa ha sostenuto di avere effettuato il 30 settembre 1996 una proposta di pagamento, che dimostrerebbe la sua volontà di saldare il debito.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
La reclamante allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia
Il reclamo 14 maggio 1996 della __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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