AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.129
Data decisione, Autorità: 08.01.1997, CEF
Incarto n. 15.96.00129 15.96.00130
Lugano 8 gennaio 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui reclami 25 giugno 1996 di
__________ (inc. n. 15.96.129) patr. dall'avv. __________
e __________ (inc. n. 15.96.130) patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro i reclamanti da
in materia di emissione di precetto esecutivo;
viste le osservazioni 25 maggio (recte: luglio) 1996 e 7 agosto 1996 dell'UEF di Bellinzona;
richiamati i decreti presidenziali 30 luglio 1996 di non concessione dell'effetto sospensivo;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che __________ procede in via solidale contro __________ (PE n. __________) e __________ (PE n. __________) per l'incasso di Fr. 130'000.-- per "Faktura Nr. __________ vom 30.11.1995, Reklamation wegen 12'400 Jacken Zivilschutz, gemäss unserem Schreiben vom 30.11.1995";
che __________ e __________ hanno interposto tempestive opposizioni;
che con reclami 25 giugno 1996, sostanzialmente identici, __________ e __________ hanno chiesto la declaratoria di nullità dei due precetti esecutivi n. __________ e __________, con protesta di spese e ripetibili, ritenuto - limitatamente a quanto è di rilievo in sede di reclamo - che:
l'asserito credito non riguarda gli escussi a titolo personale poiché "qualsivoglia contatto risp. contratto ha avuto luogo risp. fu stipulato fra la __________ " con sede in __________, di cui gli escussi sono (stati) dipendenti, e la creditrice procedente";
non è invece mai stato stipulato alcun contratto fra __________ e/o __________ e la ditta __________ ";
dai doc. 3-9 si evince che la corrispondenza intercorsa si riferisce alla ditta "__________", che "esiste evidentemente non quale ditta individuale né della signora __________, né del di lei marito, bensì quale società anonima costituita a __________ ";
"l'esecuzione non è proponibile, poiché il vero debitore è persona diversa dai reclamanti";
che i due reclami hanno per oggetto due precetti esecutivi riferiti allo stesso credito fatto valere contro i coniugi __________ quali condebitori solidali e sono fondati in sostanza su argomentazioni del medesimo tenore;
che le vertenze inc. 15.96.129 e 15.96.130 possono quindi essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;
che, secondo la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare reclamo è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d’esecuzione, costitutiva almeno di pregiudizio di fatto attuale [cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p.285-286, n. 3.1.6.a) e rif. ivi];
che il reclamante deve spiegare, a meno che già risulti evidente, in che misura la decisione impugnata violi i suoi interessi meritevoli di tutela giuridica;
che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il reclamante è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso (DTF 112 III 3 cons.1b), come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 cons.4).
che, a differenza di come argomentano i reclamanti, vanno tenute distinte le nozioni di legitimatio ad processum e legitimatio ad causam;
che la legittimazione processuale coincide con la capacità esecutiva di escutere e di essere escusso, la quale presuppone la capacità di essere parte;
che è principio fondamentale del diritto esecutivo che la legittimazione materiale, fondata sulla titolarità del diritto materiale dedotto in giudizio, è sottratta al potere di cognizione dell'organo d’esecuzione e fallimento, come pure dell’Autorità cantonale di vigilanza, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice del rigetto dell’opposizione o del merito [cfr. Cometta, op. cit., p.286, n. 3.1.6. b) e rif. ivi];
che __________ e __________ sono legittimati al reclamo in quanto parte escussa;
che sulla titolarità del contestato diritto dedotto in giudizio sarà chiamato a determinarsi il giudice del rigetto, rispettivamente quello del merito;
che in procedura di reclamo ex art. 17 LEF è in linea di principio esclusa la possibilità di ottenere l'annullamento dell'esecuzione fondato sulla violazione dell'art. 2 CC, atteso che la decisione sull'abuso di diritto è riservata al giudice ordinario, benchè il principio della buona fede trovi applicazione anche nel diritto esecutivo (DTF 113 III 3 cons.2a e rif. ivi);
che la pretesa di diritto materiale sottesa all'esecuzione non può essere in linea di principio oggetto d'esame davanti alle autorità di esecuzione e di vigilanza, avuto riguardo al loro limitato potere di cognizione;
che è una peculiarità del diritto esecutivo svizzero permettere a chi reputa di essere creditore di iniziare un'esecuzione senza dover previamente provare il fondamento materiale della sua pretesa (DTF 113 III 3 cons.2b);
che nell'esecuzione ex art. 38 cpv.1 LEF volta ad ottenere il pagamento di denaro costituisce titolo esecutivo unicamente il precetto esecutivo cresciuto in giudicato e non la pretesa creditoria fatta valere e nemmeno l'eventuale titolo che ne costituisce il fondamento;
che per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione, l'abuso di diritto è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5) a meno che il creditore persegua altri fini che non l'incasso di un credito, ad esempio quando porti offesa al credito dell'escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie;
che nel caso in esame i due precetti esecutivi si riferiscono a pretesa creditoria dedotta in esecuzione per la prima volta contro i due escussi indicati quali condebitori solidali;
che, nella misura in cui le due esecuzioni fossero di pregiudizio agli escussi, il nuovo art. 85a LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, consentirà a __________ e __________ di domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito e di conseguenza la declaratoria di annullamento dell'esecuzione;
che i due reclami vanno quindi respinti;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 67 cpv.1 n.2 e 69 cpv.2 n.1 LEF; 2 CC
PRONUNCIA
Le procedure inc. 15.96.129 e 15.96.130 sono dichiarate congiunte.
Il reclamo 25 giugno 1996 di __________, inc. n. 15.96.129, è respinto.
2.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
2.2. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.
3.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.2. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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