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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.70
Data decisione, Autorità: 17.06.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00070
Lugano 17 giugno 1996/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 24 maggio 1996 di
rappr. da: arch. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento 15 aprile /14 maggio 1996 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da
viste le osservazioni 28 maggio 1996 dell’UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto
A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 20’863.25 oltre interessi e Fr. 2’500.-- spese diverse.
Avendo l’escussa interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza 15/16 febbraio 1996 del Pretore di Locarno-Città la parte debitrice è stata condannata a versare alla __________ l’importo di Fr. 20’863.25 oltre interessi al 7% dal 15 novembre 1993 e per tale importo è stata rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________.
B. In seguito a mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UEF di Locarno ha emesso il 15 aprile 1996 la comminatoria di fallimento che è stata notificata all’escussa il 14 maggio 1996.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato l’arch. __________, per la __________, sostenendo che a quest’ultima mancherebbe la legittimazione passiva, essendo egli personalmente controparte nel contratto concluso con la __________.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
La reclamante allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di merito davanti al Pretore.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia
Il reclamo 14 maggio 1996 della __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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