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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.67
Data decisione, Autorità: 17.12.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00067
Lugano 17 dicembre 1996 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 20 maggio 1996 di
patr. da: avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’attestato di carenza beni 10 maggio 1996 emesso nell’esecuzione n. 469’955 promossa dalla reclamante contro
viste le osservazioni 21 maggio 1996 dell’UE di Lugano;
completata l’istruttoria;
ritenuto
in fatto
A. __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 43’209.15 interessi e spese compresi.
B. Dal verbale di pignoramento 30 aprile 1996 risulta che il debitore percepisce Fr. 1’600.-- di media al mese, mentre la moglie non lavora. Egli riceve inoltre Fr. 1’200.-- dalla Pubblica assistenza. __________ paga mensilmente Fr. 1’800.-- di affitto, Fr. 200.-- per le spese di riscaldamento e Fr. 350.-- per la cassa malati. L’escusso ha inoltre dichiarato di non possedere beni. In data 10 maggio 1996 l’UE di Lugano ha emesso un attestato di carenza di beni per Fr. 43’073.70.
C. Con reclamo 20 maggio 1996 la creditrice si è aggravata contro l’operato dell’UE di Lugano argomentando in sostanza che il canone di locazione pagato dal debitore è troppo elevato rispetto alle sua situazione finanziaria. L’UE avrebbe poi omesso di verificare come sia stato possibile che la moglie dell’escusso abbia acquistato un’automobile.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Ritenuto
in diritto
a) Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
b) L’UE di Lugano ha calcolato lo stipendio medio mensile percepito da __________ sulla base dei conteggi salariali allestiti dalla datrice di lavoro del debitore, __________, per il periodo da gennaio ad aprile 1996. Da questi conteggi risulta un reddito medio mensile di ca. Fr. 1’600.-- al mese. L’escusso ha poi affermato di ricevere Fr. 1’200.-- al mese dalla Pubblica assistenza. Interrogato formalmente ha dichiarato di lavorare dal mese di giugno 1996 per un’altra società sulla base di provvigioni e di guadagnare una media di Fr. 2’600.-- al mese. Non percepisce più l’indennità di disoccupazione, la chiede solo in caso di bisogno.
a) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).
L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
b) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali.
c) Nel caso in esame, a fronte di un reddito di Fr. 1’600.-- e di un importo di Fr. 1’200.-- percepito dalla Pubblica assistenza, __________ ha preteso il riconoscimento di un canone locatizio di Fr. 1’800.-- più Fr. 200.-- per le spese di riscaldamento. Il contratto di locazione 14 luglio 1993, concluso tra il debitore e __________ prevede un canone di locazione di Fr. 1’800.-- oltre le spese accessorie. La locazione ha avuto inizio il 1. agosto 1993 con una durata indeterminata, la disdetta può essere data con un preavviso di tre mesi alle scadenze annuali, la prima volta il 31 luglio 1994.
d) È di tutta evidenza che Fr. 2’000.-- quale canone di locazione per una famiglia composta di due adulti ed un bambino, con un reddito, fino al mese di giugno 1996, di Fr. 1’600.-- oltre a Fr. 1’200.-- ricevuti dalla Pubblica assistenza ed in seguito di Fr. 2’600.--, costituisce un onere manifestamente sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo la prima possibilità di disdetta del contratto. Per la clausola contrattuale di cui al punto 3 il termine più prossimo per disdire il contratto è il 31 luglio 1997 con disdetta da formulare con tre mesi di preavviso e pertanto entro il 30 aprile 1997. Ne consegue che fino al 31 luglio 1997 al debitore devono essere riconosciuti Fr. 1’800.-- mensili oltre a Fr. 200.-- per le spese accessorie a titolo di canone locatizio, per cui l’UE di Lugano, dopo aver calcolato il suo minimo di esistenza e, non risultandone alcuna eccedenza pignorabile, ha correttamente emesso un attestato di carenza beni.
Va tuttavia rilevato che nel caso in cui __________ dovesse ulteriormente procedere in via di pignoramento, a __________, per il calcolo del minimo di esistenza, verrebbe riconosciuto quale canone locatizio, dal 1. agosto 1997, un importo mensile di Fr. 1’100.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per la locazione di un appartamento di tre locali a __________ o in un comune viciniore.
Dalle precedenti dichiarazioni emerge pertanto che l’autovettura è di proprietà della moglie del debitore.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
Il reclamo 20 maggio 1996 __________, è respinto nel senso dei considerandi.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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