AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.60
Data decisione, Autorità: 16.08.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00060
Lugano 16 agosto 1996/B/fc/bsn
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 22 aprile 1996 di
contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 29 gennaio/2 febbraio 1996 emesso in diverse esecuzioni promosse contro la reclamante da
__________ rappr. __________ esec. n__________, __________ __________ rappr. da: __________ esec. n. __________, __________ rappr. __________ esec. n. __________ __________ rappr. da: __________ esec. n. __________ __________ rappr. da: __________ esec. n. __________
viste le osservazioni 7 maggio 1996 dell’UE di Lugano;
ritenuto
in fatto
A. Diversi creditori procedono contro __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Con provvedimento 29 gennaio/2 febbraio 1996 l’UE di Lugano ha pignorato alla reclamante Fr. 300.-- al mese sulla base del seguente computo:
Introito Fr. 2’495.--
Minimo di esistenza
minimo base Fr. 1’025.--
locazione Fr. 1’100.--
trasferta e pasti fuori
dall’economia domestica Fr. 70.-- __________
totale Fr. 2’195.-- Fr. 2’495.--
C. Contro siffatto provvedimento si è aggravata __________ sostenendo di pagare mensilmente Fr. 1’300.-- per l’affitto, Fr. 200.-- per la cassa malati, che tuttavia non riesce a versare, e Fr. 200.-- per le spese di trasporto casa-lavoro, così come per pasti consumati fuori dall’economia domestica, spese di farmacia ed altri imprevisti.
D. .Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
2.a) La reclamante ha sostenuto di pagare per l’affitto Fr. 1’300.-- al mese ed ha prodotto un ordine di pagamento per tale importo datato 10 aprile 1996.
Per quel che riguarda le spese di locazione va osservato quanto segue:
aa) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).
L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
bb) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (cfr. DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 15 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali.
cc) Nel caso in esame, a fronte di un reddito di Fr. 2’450.-- l’escussa ha preteso il riconoscimento di Fr. 1’300.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento che occupa a __________
dd) E` di tutta evidenza che Fr. 1’300.-- mensili quale canone locatizio, per persona singola con un reddito di Fr. 2’450.--, costituiscono un onere manifestamente sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile per la disdetta. Ne consegue che nel caso di specie, per il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), alla debitrice devono essere riconosciuti Fr. 1’300.-- mensili a titolo di canone locatizio. Va tuttavia rilevato che nel caso in cui i creditori dovessero ulteriormente procedere in via di pignoramento, ad __________ per il calcolo del minimo di esistenza, verrebbe riconosciuto quale canone locatizio, dal primo termine utile di disdetta, un canone mensile di Fr. 600.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un monolocale a __________ o in un comune viciniore.
Nonostante la reclamante non abbia prodotto il certificato d’assicurazione, le va riconosciuto l’importo di Fr. 200.-- al mese fatto valere per il pagamento dei premi per la cassa malati, trattandosi di un importo che si situa nella media dei premi richiesti dalle casse malati.
Inoltre secondo il punto 2.4.3. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo a chi è costretto a prendere dei pasti fuori dell’economia domestica è riconosciuto un importo da Fr. 6.-- a Fr. 9.-- per ogni pasto principale. Ritenuto che la reclamante abita a __________ e lavora a __________ l’importo di Fr. 200.-- al mese, preteso per pasti consumati fuori dall’economia domestica, per le spese di trasferta ed altri imprevisti, appare giustificato.
Il minimo di esistenza di __________ va calcolato pertanto come segue:
Introito Fr. 2’495.--
Minimo di esistenza
minimo base Fr. 1’025.--
locazione Fr. 1’300.--
cassa malati Fr. 200.--
trasferta e pasti consumati
fuori dall’economia domestica Fr. 200.-- _________
totale Fr. 2’725.-- Fr. 2’495.--
Nessuna eccedenza pignorabile.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
1.1. Di conseguenza l’atto di pignoramento 29 gennaio/2 febbraio 1996 dell’UE di Lugano è annullato.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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