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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.158
Data decisione, Autorità: 15.11.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00154
Lugano 7 agosto 1995/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 30 giugno 1995 di
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro le comminatorie di fallimento 12 giugno 1995 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse contro la reclamante da
viste le osservazioni 17 luglio 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. La cassa Malati __________ procede contro __________ in via esecutiva per l’incasso dei premi per i mesi di aprile, maggio e giugno 1994 di ciascun Fr. 160.40 oltre interessi e accessori.
Avendo l’escussa interposto opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto. Con decisioni 27 aprile 1995 il Giudice di pace del Circolo di __________ ha respinto le opposizioni ai PE n. __________, __________ e __________ in via definitiva.
B. Su domanda di prosecuzione delle esecuzioni, l’UE di Lugano ha emesso il 12 giugno 1995 le comminatorie di fallimento che sono state notificate all’escussa il 21 giugno 1995.
C. Contro siffatti provvedimenti si è tempestivamente aggravata __________ contestandone l’emissione in quanto, lavorando all’estero, avrebbe disdetto l’assicurazione. D’altro canto non le sarebbero mai state rimborsate delle spese per medicine e una visita medica avvenuta nel 1991. La reclamante ha inoltre chiesto, dovendosi recare all’estero, un termine di 15 giorni per produrre tutta la documentazione.
D. Con le sue osservazioni l’UE di Lugano ha rinviato ad una precedente decisione di questa Camera concernente la stessa fattispecie e le stesse parti.
Considerato
in diritto:
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questione di merito la via del reclamo è preclusa.
__________ solleva unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub C) tra l’altro già sollevate senza successo in un precedente reclamo (cfr. inc. VIG n. 15.95.99 del 1. giugno 1995). Ne consegue la reiezione del presente gravame, al limite del temerario, per carenza di competenza dell’Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nelle procedure di rigetto delle opposizioni.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
Il reclamo 30 giugno 1995 __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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