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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.99
Data decisione, Autorità: 01.06.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00099
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 4 aprile 1995 di
Contro
l’operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro le comminatorie di fallimento 21 febbraio 1995 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro la reclamante da
__________;
viste le osservazioni 19 aprile 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede contro __________ in via esecutiva per l’incasso di due premi di ciascun Fr. 160.40 oltre interessi e accessori.
Avendo l’escussa interposto opposizioni, la procedente ne ha chiesto il rigetto. Con decisioni 17 novembre 1994 il Giudice di pace del Circolo di __________ ha respinto le opposizioni ai PE n. __________ e __________ in via definitiva.
B. Su domanda di prosecuzione delle esecuzioni, l’UE di Lugano ha emesso il 21 febbraio 1995 le comminatorie di fallimento che sono state notificate all’escussa il 27 marzo 1995.
C. Contro siffatti provvedimenti si è tempestivamente aggravata __________ contestandone l’emissione in quanto avrebbe disdetto l’assicurazione con effetto dal 31 dicembre 1991, trovandosi per un lungo periodo all’estero, dove era già assicurata, e avendo chiesto alla __________ di assicurarla nuovamente a partire dal 1. gennaio 1995.
D. L’UE di Lugano osserva di aver emesso le comminatorie di fallimento essendo allegate alle relative richieste sia i PE che le sentenze di rigetto delle opposizioni del Giudice di pace con i relativi timbri di crescita in giudicato.
considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad esempio quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jäger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, P. 252):
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione:
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del reclamo è preclusa.
solleva unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza dell’Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nelle procedure di rigetto delle opposizioni.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia: 1. Il reclamo 4 aprile 1995 __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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