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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.118
Data decisione, Autorità: 21.08.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00118
Lugano 21 agosto 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 agosto 1997 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’4/8 agosto 1997 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 13/14 ottobre 1997 ha così deciso:
“1. È rigettata in via definitiva per la somma di fr. 11’259.-- oltre interessi al 5% dal 10 luglio 1997 l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 328’845 dell’UEF di Bellinzona, notificato l’8 agosto 1997.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 27 ottobre 1997 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 8 dicembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell’8 agosto 1997 dell’UEF di Bellinzona __________ ha escusso la __________ per l’incasso di fr. 11’259.-- oltre interessi al 10% dal 10 luglio 1997, indicando quale titolo di credito: “Montant dû selon Jugement du Tribunal de prud’hommes, Lausanne en date du 30 juin 1997.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore:
B. La procedente fonda la sua pretesa su una transazione giudiziale 30 giugno 1997 (doc. A) conclusa davanti al Tribunal de Prud’hommes di Losanna con cui l’escussa ha riconosciuto di versare __________ l’importo di fr. 11’259.--.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che oltre a non conoscere la lingua francese, essa non era al corrente delle conseguenze che la transazione giudiziale avrebbe comportato. Dal verbale traspare inoltre la volontà di subordinare gli effetti alle risultanze del procedimento penale intentato contro la procedente. Questa si è resa colpevole di furti e sottrazione di merce per un valore di fr. 9’294.--, così come di appropriazione indebita per fr. 7’000.--. La creditrice è poi stata retribuita per 8 mesi con fr. 6’073.-- netti al mese, nonostante la mancata attività. L’escussa ha pertanto sollevato l’eccezione di compensazione.
D. Con sentenza 13/14 ottobre 1997 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto parzialmente l’istanza ritenendo la transazione giudiziale doc. A valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. L’eccezione sollevata dall’escussa in merito alla sua limitata conoscenza della lingua francese, è stata ritenuta pretestuosa, la __________ essendo stata assistita da un rappresentante legale. In prima sede è poi stata respinta l’eccezione di compensazione, non essendo stata fornita alcuna prova. Gli interessi sono stati riconosciuti ex art. 104 CO unicamente al tasso del 5%.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. In particolare ha rilevato che durante l’udienza di contraddittorio è stato dimostrato sulla base della documentazione prodotta che era in corso un’inchiesta penale, avviata con denuncia 27 aprile 1997 e che la procedente si è resa colpevole di diversi reati patrimoniali nei suoi confronti, per cui la pretesa posta in esecuzione va considerata estinta per compensazione.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
a) Secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito é fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti giudiziali.
Ex art. 81 cpv. 1 e 2 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Se la sentenza esecutiva è stata pronunciata in un altro cantone, l’escusso può inoltre eccepire di non essere stato regolarmente citato o legalmente rappresentato.
b) Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF l’eccezione compensatoria può venire accolta solo se provata con documenti. Nel caso in cui l’estinzione del debito viene fondata sulla compensazione, per giurisprudenza e dottrina costanti la contropretesa del debitore deve essere provata con una sentenza ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF o deve essere riconosciuta senza riserva alcuna (DTF 115 III 97 cons. 4 e rif. ivi).
Un credito fondato su una sentenza non può venire compensato con contropretese contestate, ritenuto che il titolo di rigetto definitivo può venire inficiato solo con una contropretesa chiara, ossia con documenti assolutamente univoci (DTF 115 III 100).
c) La transazione giudiziale doc. A costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. L’escussa ha sollevato l’eccezione di compensazione con un suo credito nei confronti della procedente. Come correttamente rilevato in prima sede la __________ non ha tuttavia prodotto alcun documento atto a comprovare ex art. 81 cpv. 1 LEF una sua contropretesa. Infatti agli atti non risulta né una sentenza di condanna della procedente al pagamento di una somma all’escussa, né vi un riconoscimento senza riserva di una pretesa.
La sentenza pretorile va quindi confermata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in mancanza di un petitum in tal senso (art 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF
pronuncia
L’appello 27 ottobre 1997 della __________è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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