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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.134
Data decisione, Autorità: 30.05.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00134
Lugano 30 maggio 1996/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 febbraio 1995 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv.__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’11/12 gennaio 1995 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno Cittâ con sentenza 22 maggio 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell’UEF di Locarno è respinta per Fr. 39’375.-- oltre a Fr. 98.-- di spese esecutive.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 2 giugno 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ dell’11/12 gennaio 1995 dell’UEF di Locarno __________ __________ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 45’000.--, indicando quale titolo di credito: “Contrat de prêt hypothécaire du 09.09.1988; 7 cédules hypothécaires, soit Fr. 130’000.-- en Ier rang, constituée le 22.09.85 sous no 5719; Fr. 10’000.-- en 2ème rang, const. le 02.03.81 sous no 2163; Fr. 10’000.-- en 3ème rang, const. le 07.03.83 sous no 2659; Fr. 110’000.-- en 4ème rang, const. le 13.01.86 sous no 394; fr. 70’000.-- en 6ème rang, const. le 16.02.87 sous no 2227; Fr. 970’000.-- en 7ème rang, const. le 20.07.87 sous no10398; Fr. 200’000.-- en 8ème rang, const. le 29.09.88 sous no 15357. Intérèts semestriels au 30.09.94 + taux majoré Fr. 45’000.--.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto concluso con __________ e __________ il 9/27 settembre 1988 (doc. B) concernente la concessione di un mutuo ipotecario di Fr. 1’500’000.--, così come su sette cartelle ipotecarie al portatore per un importo complessivo di nominali Fr. 1’500’000.-- (doc. da I a Q).
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che non vi è identità tra i titoli di credito indicati sul PE ed i conteggi prodotti con l’istanza di rigetto. Inoltre l’unico documento sottoscritto dalla debitrice è il contratto doc. B, nel quale era previsto un interesse fisso per tre anni del 4.75%
D. Con sentenza 22 maggio 1995 il Pretore di Locarno Città ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che la procedente fonda la sua pretesa sia sul contratto di mutuo ipotecario 27 settembre 1988 (doc. B), che costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, che sulle cartelle ipotecarie doc. da I a Q. Non avendo tuttavia ____________________ sottoscritto il doc. C, in prima sede è stato riconosciuto unicamente il tasso d’interesse al 4.75% previsto dal contratto di mutuo doc. B, oltre ad un aumento dello 0.5% previsto in caso di ritardo nel pagamento. Per il periodo dal 1. aprile al 30 settembre 1994 sono stati pertanto ritenuti giustificati interessi unicamente al 5.25% su Fr. 1’500’000.--, ossia Fr. 39’375.--.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue argomentazioni di prima sede.
Considerato
in diritto
a)
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
La volontà di obbligarsi può risultare anche da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale come le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 337).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:
vi è contratto di mutuo scritto;
vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;
la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giungo 1990 in re J./W.SA).
d) La procedente ha indicato sul PE quali titoli di credito il contratto d mutuo ipotecario 9 settembre 1988 (doc. B), così come sette cartelle ipotecarie (doc. da I a Q). Questi documenti sono stati prodotti e posti a fondamento dell’istanza di rigetto dell’opposizione, per cui l’eccezione di carenza di identità sollevata dall’escussa, al limite del temerario, va respinta.
e) Sia le cartelle ipotecarie doc. da I a Q che il mutuo ipotecario doc. B costituiscono validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF. Per quel che concerne il mutuo ipotecario l’escussa non ha infatti negato il trasferimento della somma mutuata, tra l’altro dimostrata dal possesso delle cartelle ipotecarie da parte __________ Inoltre il contratto prevede quale scadenza per il pagamento degli interessi il 31 marzo risp. il 30 settembre, per cui risultano adempiuti i requisiti di cui al precedente considerando sub 1.b).
f) Nel contratto di mutuo doc. B è stato fissato un tasso d’interesse al 4.75% annuo, aumentato dello 0.5% in caso di ritardo di oltre 30 giorni nel pagamento (cfr. doc. B punto 7). Dalla documentazione agli atti non risulta __________ abbia sottoscritto la comunicazione 6 giugno 1991 (doc. C) concernente l’aumento del tasso variabile al 7%. Di conseguenza in prima sede sono stati correttamente riconosciuti interessi limitatamente al tasso del 5.25%, ossia 4.75% aumentato dello 0.5%, su Fr. 1’500’000.-- per il periodo dal
aprile al 30 settembre 1994, per un importo di Fr. 39’375.--.
L’appello 2 giugno 1995 di __________ va quindi respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
L’appello 2 giugno 1995 di __________ o, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
Intimazione a: - avv. __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno Città
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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