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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.72
Data decisione, Autorità: 12.07.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00072
Lugano 12 luglio 1995/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 luglio 1994 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15/17 marzo 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15/18 luglio 1994 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e pertanto l’opposizione interposta al PE n. __________ è respinta in via provvisoria.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 28 luglio 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 19 agosto 1994 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 2/8 agosto 1994 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n __________ del 15/17 marzo 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 102’188.-- oltre interessi al 6% dal 1. gennaio 1994 e Fr.1’111.75 oltre interessi al 5% dal 3 gennaio 1994, indicando quale titolo di credito: “Billets à ordre souscrits par le débiteur le 1.4.93, échus le 31.12.93 et protestés - Frais de protêts et autres frais (contre-valeur de 118’000’000 Lit. au cours moyen du 31.12.93)”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda le sue pretese su due vaglia cambiari per gli importi di Lit. 100’000’000 risp. Lit. 18’000’000 emessi a Lugano il 1. aprile 1993 da __________ all’ordine di __________, con scadenza al 31 dicembre 1993 (doc. D e E). I titoli cambiari sono stati protestati in data 3 gennaio 1994 per mancato pagamento (doc. F e G).
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha contestato la legittimazione attiva del procedente, ritenuto che contrattualmente quale creditrice figura la __________. __________ ha poi negato la sua legittimazione passiva, sostenendo che dai documenti agli atti risultano quali parti contrattuali le società __________ e __________, delle quali egli è amministratore con firma individuale. Sui doc. D e E è infatti indicato l’indirizzo del suo studio e non quello privato. In prima sede è stato poi contestato il tasso d’interesse del 2% al mese, che porterebbe ad un interesse annuo di circa il 27% così come il tasso di cambio.
D. Con sentenza 15 luglio 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che i titoli cambiari, formalmente validi, costituiscono validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione, non ricorrendo uno dei motivi previsti dall’art. 182 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso ribadendo sia la la carenza di legittimazione attiva della procedente che la sua legittimazione passiva. Inoltre in prima sede non sarebbe stata verificata la validità formale dei vaglia cambiari. Infatti il titolo cambiario doc. E non indica la valuta.
F. Con osservazioni 19 agosto 1994 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
Nel caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §59 p. 141).
a) Ex art. 1004 cpv. 1 CO, applicabile secondo l’art. 1098 CO anche al vaglia cambiario, la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al vaglia cambiario.
Ex art. 1002 cpv. 3 CO la girata al portatore vale come girata in bianco. Ex art. 1006 cpv. 1 CO il detentore del vaglia cambiario è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l’ultima è in bianco. Chi si legittima in tal modo, vale, fino a prova contraria, anche come legittimato materialmente, come proprietario del titolo cambiario e pertanto come creditore del credito cambiario (cfr. A Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, p. 181 n. 53). Il debitore si libera solo soddisfacendo il creditore legittimato dal titolo (art. 1030 cpv. 3 e 966 cpv. 2 CO).
L’avv. ___________, detentore dei vaglia cambiari vale come legittimato materialmente, come proprietario dei titoli cambiari e pertanto come creditore dei crediti cambiari. La sua legittimazione attiva è pertanto dimostrata.
b) Ex art. 1007 CO, pure applicabile ex art. 1098 CO anche al vaglia cambiario, la persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con il traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando il vaglia cambiario, abbia agito scientemente a danno del debitore.
L’eccepita carente legittimazione dell’escusso, che ha rilevato che sui vaglia cambiari è indicato l’indirizzo presso il quale sono domiciliate le società, parti del contratto di mutuo sottostante l’emissione dei vaglia cambiari, va respinta. Infatti dall’esame dei titoli cambiari emerge che questi sono stati firmati dall’escusso quale emittente. Inoltre __________ non ha nemmeno eccepito che il procedente, acquistando i vaglia cambiari, abbia agito scientemente a suo danno. L’escusso non può pertanto opporre a __________ eccezione alcuna fondata sui rapporti suoi personali con i portatori precedenti.
c) Contrariamente a quanto sostenuto dall’escusso i vaglia cambiari in esame indicano la valuta, ossia lire italiane espresse con l’abbreviazione “Lit”, in cui sono stati riconosciuti gli importi da pagare.
L’indicazione della valuta e gli importi appaiono anche sui protesti, così come sul PE in oggetto. Di conseguenza appare chiaro che gli importi di “ Lit. 100’000.-- e Lit. 18’000.--” indicati nel primo considerando della sentenza pretorile sono dovuti ad un errore di scrittura.
d) I vaglia cambiari doc. E e F adempiono i requisiti di cui all’art. 1096 CO e di conseguenza sono validi dal profilo del diritto cambiario. Essi costituiscono validi riconoscimenti di dbeito ex art. 82 cpv. 1 LEF, non avendo l’escusso sollevato eccezioni ex art. 82 cpv. 2 LEF.
Ex art. 1045 cpv. 1 n. 2 CO il portatore può chiedere in via di regresso gli interessi al tasso del 6% dalla scadenza, per cui gli interessi al 6% dal 1. gennaio 1994 preteso dal procedente sul credito cambiario di Fr. 102’188.-- e ex art. 104 cpv. 1 CO al 5% sulle spese di protesto di complessivi Fr. 1’111.75 sono giustificati.
L’appello 28 luglio 1994 di __________ va quindi respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 1002, 1004, 1006, 1007 e 1045 CO, nonchè i disposti citati
pronuncia
L’appello 28 luglio 1994 di __________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 800.-- a titolo di indennità.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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