AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2000.99
Data decisione, Autorità: 18.06.2001, CEF
Incarto n. 14.2000.00099
Lugano 18 giugno 2001 /EC/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanze 16 agosto 2000 e 22 agosto 2000 da
patr. dallo studio legale __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte da ____________________ ai PE n. __________del14/17 luglio 2000 e n. __________del 2/3 agosto 2000 dell’UEF di Mendrisio;
sulle quali istanze la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 22 settembre 2000 ha così deciso:
“1. L’istanza 16 agosto 2000 __________ è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 420.--, comprensiva delle spese e da anticipare dall’istante, resta a suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta la somma di fr. 2’400.-- a titolo di indennità.
L’istanza 22 agosto 2000 __________ è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 390.--, comprensiva delle spese e da anticipare dall’istante, resta a suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta la somma di fr. 1’800.-- a titolo di indennità”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 6 ottobre 2000 ha postulato l’accoglimento delle istanze, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il 3 novembre 2000, postulanti la reiezione del gravame;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 14/17 luglio 2000 dell’UEF di __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ (in seguito: __________ ) per l’incasso di fr. 515'000.-- oltre interessi al 7% dal 1. maggio 1998, indicando quale titolo di credito: “Locazione locali commerciali siti in __________. Locazione periodo 01.04.1998-31.07.1999 fr. 775'000.-- - acconto spese 01.04.1998-31.07.1999 fr. 40'000.-- ./. acconti del 24.11.98 di fr. 200'000.-- e del 01.04.1999 di fr. 100'000.-- / Totale scoperto fr. 515'000.--“.
Con PE n. __________in via di realizzazione di un pegno manuale del 2/3 agosto 2000 dell’UEF di Mendrisio __________ha poi escusso __________per l’incasso di:
fr. 607'500.-- oltre interessi al 7% dal 1. settembre 1999;
fr. 437.--;
indicando quale titolo di credito:
“1) Locazione locali commerciali in __________ - __________. Locazione periodo 01.08.1999/30.06.2000 fr. 577'500.-- - acc. spese periodo 01.08.1999-30.06.2000 fr. 30'000.-- = Totale scoperto fr. 607'500.--.
Interposte tempestive opposizioni dall’escussa, la procedente ne ha chiesto alla Pretura di Mendrisio-Nord il rigetto provvisorio.
B. La procedente fonda la propria pretesa sui contratti di locazione del 24 dicembre 1996 di cui al doc. A e del 30 gennaio 1995 con relativa aggiunta 7 marzo 1995 di cui al doc. B.
Con il contratto di locazione del 24 dicembre 1996 all’escussa sono stati locati nello stabile denominato __________ in via __________, determinati locali (uffici, magazzino, porticato, posteggi, magazzino/rifugio/servizi PC) per uso commerciale. Il canone di locazione è stato stabilito in fr. 40’000.-- annui, pagabili in rate mensili anticipate di 3'333.-- cadauna, oltre a fr. 500.-- quale anticipo spese.
Con il contratto di locazione del 30 gennaio 1995 e relativa aggiunta del 7 marzo 1995, all’escussa sono stati locati altri spazi commerciali nel medesimo stabile, il cui canone di locazione è stato stabilito a partire dal 1. febbraio 1998 e sino al 31 gennaio 1999 in fr. 530'000.-- annui e poi in fr. 560'000.-- annui dal 1. febbraio 1999 al 31 gennaio 2000, oltre a fr. 24’000.-- quale anticipo spese.
C. Con le istanze di rigetto dell’opposizione __________ ha evidenziato che l’escussa a far tempo dal 1. aprile 1998 avrebbe versato solo parzialmente le pigioni e le relative spese accessorie. Dal mese di aprile 1998 al mese di luglio 1999 la convenuta avrebbe versato solo fr. 300'000.--, lasciando quindi scoperti affitti per fr. 515'000.--.
A partire dal 1. agosto 1999, __________ non avrebbe invece più versato alcunché, per uno scoperto complessivo di fr. 607'500.--.
D. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha asserito di aver proceduto unilateralmente, a partire dal mese di aprile 1998, alla trattenuta di parte delle pigioni a titolo di compensazione parziale con le sue pretese di riduzione della pigione e di risarcimento danni.
La convenuta ha sollevato l’eccezione di inadempimento contrattuale.
ha evidenziato che la procedente, già con scritto del 14 settembre 1995, ritenendo “più che giustificate” le sue preoccupazioni, avrebbe ammesso l’esigenza di “un approfondito esame da parte di tecnici specializzati, alfine di trovare una soluzione atta a garantire la perfetta impermeabilità del tetto".
Malgrado le promesse, nulla sarebbe stato intrapreso dalla locatrice e nel mese di giugno del 1996, a seguito di abbondanti infiltrazioni d’acqua, causate, oltre che da straordinarie precipitazioni, dai difetti dei tetti, si sarebbero verificati gravissimi danni. Con scritto del 7 agosto 1996 (doc. 4) l’istante, riconoscendo i danni subiti e il nesso di causalità con i difetti, avrebbe promesso un pronto intervento di risanamento completo del tetto. Tale intervento sarebbe poi stato effettuato dalla ditta __________. Esso, tuttavia, non avrebbe eliminato i difetti, le cui conseguenze si sarebbero col tempo addirittura aggravate, tanto che successivamente sarebbero state riscontrate importanti infiltrazioni d’acqua anche in concomitanza di semplici precipitazioni (doc. 5).
ha evidenziato che nell’autunno del 1997 la _____________su mandato della __________, ha rassegnato una perizia tecnica sugli interventi di risanamento effettuati l’anno precedente dalla ditta __________, constatando senza riserve la difettosità dell’intervento e rilevando in particolare che l’involucro di schiuma sarebbe stato, a quel tempo, già notevolmente danneggiato (doc. 7). La __________ avrebbe raccomandato la rimozione della schiuma applicata, nonché l’installazione di strutture di protezione contro la neve e la grandine oltre ad un radicale risanamento del tetto.
Dalla perizia eseguita del laboratorio tecnico sperimentale della SUPSI sulle cause delle infiltrazioni di acqua attraverso le coperture dei capannoni adibiti a fabbrica e a magazzino (doc. 8), emergerebbe, per l’escussa, un cattivo stato di conservazione delle coperture all’origine delle infiltrazioni.
Malgrado le chiare risultanze della perizia e le numerose segnalazioni di __________, succedutesi anche nel corso degli ultimi dodoci mesi, nulla di risolutivo sarebbe stato intrapreso dall’istante per eliminare i difetti (cfr. doc. da 11 a 15).
Per quanto concerne gli spazi completamente inagibili e i danni subiti da __________quale conseguenza dell’inadempienza della locatrice posteriormente al
L’escussa ha pure contestato, in via abbondanziale, gli importi posti in esecuzione, ritenuto che sommando gli importi dei due precetti esecutivi si avrebbe un importo complessivo di fr. 1'122'500.--, mentre nella comunicazione fax del 4 luglio 2000 (doc. 9), il legale dell’istante avrebbe indicato in fr. 1'092'500 il totale scoperto. Inoltre il conteggio delle spese accessorie dal 1. agosto 1999 al 30 giugno 2000, non sarebbe esatto, contemplando lo stesso dodici mesi in luogo degli undici ammessi dall’UEF di Mendrisio. L’escussa ha pure contestato il tasso di interesse richiesto.
In replica __________ ha contestato tutte le tesi di _________, asseverando che le argomentazioni dell’escussa sarebbero manifestamente contraddittorie rispetto alla posizione assunta nella pendente causa di diritto della locazione presso l’Ufficio di conciliazione di Mendrisio, nella quale _________ avrebbe contestato la disdetta chiedendo una protrazione di cinque anni (doc. N).
ha evidenziato di essere intervenuta in ogni occasione in cui la convenuta ha lamentato l’insorgere di infiltrazioni. Un risanamento del tetto avrebbe avuto luogo da parte della ditta __________ la quale avrebbe pure fornito una garanzia per i lavori eseguiti.
La procedente ha asserito che controparte non avrebbe mai dato la propria disponibilità a concedere un termine adeguato per poter procedere ad un risanamento del tetto, adducendo in tutte le occasioni l’impossibilità di interrompere la produzione, ciò che chiaramente avrebbe limitato i margini di manovra della locatrice (doc. O, P, Q).
La parte convenuta in duplica, preso atto che il patrocinatore di controparte avrebbe dichiarato nell’istanza (ultima pagina) di avere a disposizione la procura, ha constatato che quest’ultimo documento non è stato prodotto. Per _________ secondo consolidata giurisprudenza, tale omissione non potrebbe più essere sanata e comporterebbe la nullità di ogni atto del legale che non è debitamente legittimato. L’istanza dovrebbe pertanto essere respinta già in ordine.
L’escussa ha osservato che la contestazione della disdetta, rispettivamente la richiesta di protrazione, non è in contraddizione con le legittime pretese fatte valere nel corso degli ultimi anni ed eccepite in questa sede, perché una fabbrica delle dimensioni di _________ non potrebbe essere spostata a piacimento da un momento all’altro.
E. Con sentenza 22 settembre 2000 la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, dopo aver congiunto le due istanze, le ha respinte, evidenziando che dalla documentazione fornita dall’escussa emergerebbe con sufficiente probabilità la presenza dei difetti da essa lamentati, ovverosia le ingenti infiltrazioni di acqua con i conseguenti importanti disagi nella produzione e le relative perdite commerciali.
F. Contro la sentenza della giudice di prime cure si è tempestivamente aggravata __________ asseverando che la sentenza difetterebbe di sufficiente motivazione, risulterebbe arbitraria e poggerebbe su una valutazione erronea delle prove.
Nel caso di specie, la motivazione addotta dalla Pretore apparirebbe manifestamente insufficiente in quanto non esporrebbe dettagliatamente le ragioni che l'hanno indotta a formulare il proprio convincimento, limitandosi la Giudice a rinviare alla documentazione fornita dall’escussa.
__________ha asseverato che la procedura di rigetto dell’opposizione consente unicamente la notifica di prove documentali. Risulterebbe pertanto inaccettabile l’ammissione quale prova all’udienza del 15 settembre 2000 della registrazione video prodotta dall’appellata, non costituendo documento nell’accezione comunemente ritenuta in dottrina e giurisprudenza.
G. Con osservazioni 3 novembre 2000 _________ ha rilevato che la produzione della procura da parte del patrocinatore dell’appellante in sede di appello sarebbbe ammissibile esclusivamente quale attestazione della sua legittimazione quale estensore dell’atto di appello medesimo. Qualora il doc. C fosse invece stato prodotto nell’intenzione di sanare la carenza di legittimazione processuale in ordine agli atti precedemente compiuti dal lic. iur. __________, tale produzione violerebbe l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, secondo cui la produzione di documentazione, come di ogni altro mezzo di prova, non è più ammessa in sede di appello.
Tra i presupposti processuali, il cui esame avviene d’ufficio e in ogni stadio di procedura, rientrerebbe la legittimazione del rappresentante al patrocinio, il cui difetto determinerebbe la nullità degli atti dell’asserito rappresentante e dell’intero procedimento da essi originato. _________ ha pertanto chiesto che venga accertata la nullità di ogni atto processuale (in modo particolare dell’istanza di rigetto) compiuto dal lic. __________ di fronte alla prima istanza e che di conseguenza venga respinta l’appellazione, perché infondata ed inammissibile.
A mente dell’appellata la Pretore avrebbe motivato la sentenza in modo conciso ma ineccepibile.
Considerato
in diritto:
Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è esclusa la produzione di nuovi documenti (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). La procura datata 14 agosto 2000 e prodotta da __________ con l’atto d’appello quale doc. C può quindi essere considerata unicamente quale attestazione della legittimazione del rapresentante dell’appellante in sede di appello, ma non quale prova della sua legittimazione per gli atti compiuti in prima sede.
a) Per l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio. Se una parte, in via di eccezione, fa valere l'assenza di un presupposto processuale il giudice è tenuto a cerziorarsi della sua esistenza.
b) Nel caso di specie _________ ha sollevato in sede di udienza di contraddittorio l'eccezione di carenza di legittimazione del patrocinatore di _________. Agli atti di causa presentati dinanzi alla prima giudice non risulta alcuna procura di _________ a favore del lic. iur. ___________ dello studio legale ___________.
Dalla copiosa documentazione prodotta dalla convenuta si evince però che il suo stesso patrocinatore, quale pubblico notaio, con il brevetto notarile numero __________5 di data 31 agosto 2000 (doc. 15), con il quale ha constatato varie infiltrazioni di acqua nello stabilimento di produzione di _________, alla presenza della Presidente del consiglio di amministrazione dell’escussa signora __________ e, ha attestato che il lic. iur. __________ rappresentava la qui procedente _________. Nel brevetto notarile di cui al doc. 15, sottoscritto anche da __________, il rappresentante legale e la Presidente del Consiglio di amministrazione dell’escussa hanno qualificato il lic. iur. __________ quale rappresentante della procedente. A queste condizioni si deve considerare provata e fuori di dubbio la legittimazione del patrocinatore di _________. L’eccezione di carenza di legittimazione del patrocinatore, al limite del temerario, è lesiva del principio della buona fede –che trova applicazione anche nel diritto esecutivo (cfr. Baumann, Zürcher Kommentar, 1998, n. 36 ad art. 2 CC), e deve essere pertanto respinta.
a) _________ ha asseverato che la procedura di rigetto dell’opposizione consente unicamente la notifica di prove documentali. Risulterebbe pertanto inaccettabile l’ammissione quale prova all’udienza del 15 settembre 2000 della registrazione video prodotta dall’appellata, non costituendo documento nell’accezione comunemente ritenuta in dottrina e giurisprudenza.
b) L’art. art. 20 cpv.2 LALEF stabilisce che all’udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta.
La LALEF non definisce il concetto di documento: conformemente alla più recente dottrina quali documenti devono essere intesi anche quei filmati atti a dimostrare dei fatti giuridicamente rilevanti (Leuch/Marbach/Kellerhals/ Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, n. 1b ad art. 229). Conformemente al principio di celerità e di oralità che informa la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, l’assunzione di videoregistrazioni può però avvenire solo se ciò è possibile durante l’udienza di discussione e la procedura esecutiva non venga in tal modo procrastinata.
In concreto l’escussa ha messo a disposizione della prima giudice quanto necessario affinché si potesse visionare immediatamente, in sede di udienza di contraddittorio, il contenuto di quanto prodotto: pertanto non vi è alcuna ragione per la quale la prima giudice avrebbe dovuto rifiutare l’assunzione della prova addotta.
a) _________ ha asseverato che la sentenza difetterebbe di sufficiente motivazione.
Nel caso di specie, la motivazione addotta dalla Pretore apparirebbe manifestamente insufficiente in quanto non esporrebbe dettagliatamente le ragioni che l'hanno indotta a formulare il proprio convincimento, limitandosi la Giudice al rinvio alla copiosa documentazione fornita dall’escussa.
b) Ex art. 285 cpv. 1 e 2 CPC le sentenze e i decreti sono pronunciati in nome della Repubblica e Cantone Ticino. Essi devono, a pena di nullità, contenere tra l'altro l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
In caso di vizi di forma della sentenza del pretore, che non rispetta l'art. 285 CPC, vi è insanabile nullità del giudizio, rilevabile anche d'ufficio, solo qualora il vizio sia tale da pregiudicare alle parti e all'istanza superiore la possibilità di verificarlo, discuterlo e giudicarlo. Ciò non è sicuramente il caso per quelle manchevolezze puramente formali o a cui si può trovare rimedio nella lettura degli atti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285 m. 1)
La motivazione della sentenza può anche essere sommaria, ma in ogni caso occorre poter dedurre per quale ragione decisiva il Tribunale si sia determinato in un certo modo (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 285 m. 2).
Per quanto concerne i fatti è sufficiente esporre nella sentenza quelli essenziali che risultano dall’assunzione delle prove (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 285 m. 2).
Per quanto concerne i motivi di diritto è sufficiente che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 285 m. 2).
Per quanto concerne le prove, il libero apprezzamento delle stesse comporta per il giudice il dovere di motivare la propria opinione; non è sufficiente che egli si dichiari semplicemente convinto di qualche cosa, ma è necessario che esponga scrupolosamente le ragioni che lo hanno condotto a maturare un determinato convincimento (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 285 m. 2).
c) In concreto la Pretore, dopo aver puntualmente evidenziato quali sarebbero le norme legali applicabili alla fattispecie, sebbene sommariamente, ha anche chiaramente indicato per quale motivo e in base a quali risultanze documentali è giunta a prolare la decisione impugnata. Per le parti e per l’autorità d’appello, dalla lettura della decisione di prima sede, risulta evidente in base a quali considerazioni la Pretore ha respinto l’istanza di _________. Ne consegue pertanto la reiezione dell’eccezione sollevata dall’appellante.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) Il contratto di locazione, firmato dal conduttore, costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 114 ad art. 82; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I. Losanna 1999, n. 49 ad art, 82).
d) Ponendo in esecuzione con il PE n. __________ canoni di locazione scaduti e non versati per il periodo da aprile 1998 a luglio 1999, i contratti di locazione doc. A e B, quest’ultimo con l’aggiunta del 7 marzo 1995, costituiscono, in principio, validi titoli di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF per l’importo dedotto in esecuzione oltre interessi al 7%, perché così stabiliti dalle parti (cfr. doc. A e B n.10), ma non a decorrere dal 1. maggio 1998 per tutto l’importo dedotto in esecuzione, come richiesto dalla procedente, ma calcolati nel seguente modo:
dal 6 aprile 1998 su fr. 50'000.--;
dal 6 maggio 1998 su fr. 50'000.--;
dal 6 giugno 1998 su fr. 50'000.--;
dal 6 luglio 1998 su fr. 50'000.--;
dal 6 agosto 1998 su fr. 50'000.--;
dal 6 settembre 1998 su fr. 50'000.--;
dal 6 ottobre 1998 su fr. 50'000.--;
dal 6 novembre 1998 su fr. 50'000.--;
dal 6 dicembre 1998 su fr. 50'000.--;
dal 6 gennaio 1999 su fr. 50'000.--;
dal 6 febbraio 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 marzo 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 aprile 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 maggio 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 giugno 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 luglio 1999 su fr. 52'500.--.
Con il PE n. _________ ha poi escusso _________ per l’incasso di fr. 607'500.-- oltre interessi al 7% dal 1. settembre 1999, corrispondenti ai canoni di locazione per il periodo dal 1. agosto 1999 al 30 giugno 2000, oltre alle spese accessorie.
Nel contratto di locazione doc. A il canone di locazione è stato stabilito in fr. 40’000.-- annui, pagabili in rate mensili anticipate di 3'333.-- cadauna, oltre a fr. 500.-- quale anticipo spese. Nel contratto di locazione doc. B e relativa aggiunta del 7 marzo 1995 il canone di locazione è stato stabilito a partire dal 1. febbraio 1999 in fr. 560'000.-- annui (corrispondenti a fr. 46'667.-- mensili) e a decorrere dal 1. febbraio 2000 è stato previsto che la pigione sarà annualmente adeguata all’indice nazionale dei prezzi al consumo. L’anticipo annuo per le spese è stato stabilito in fr. 24’000.--. Ritenuto che agli atti non vi è alcuna attestazione in merito all’adeguamento del canone di locazione al costo della vita a decorrere dal 1. febbraio 2000, il contratto di locazione doc. B può costituire titolo di rigetto dell’opposizione solo per gli importi ivi specificati.
I contratti di locazione doc. A e B, costituiscono pertanto, in principio, validi titoli di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF per l’importo di fr. 577'500.-- (ossia: (fr. 3'333.-- x 11) + (fr. 500.-- x 11) + (fr. 46'666..-- x 11) + (fr. 2'000.-- x 11). Anche gli interessi al 7% sono dovuti (cfr. doc. A e B n.10), ma non a decorrere dal 1. settembre 1999 per tutto l’importo dedotto in esecuzione, come richiesto dalla procedente, ma calcolati nel seguente modo:
dal 6 agosto 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 settembre 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 ottobre 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 novembre 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 dicembre 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 gennaio 2000 su fr. 52'500.--;
dal 6 febbraio 2000 su fr. 52'500.--;
dal 6 marzo 2000 su fr. 52'500.--;
dal 6 aprile 2000 su fr. 52'500.--;
dal 6 maggio 2000 su fr. 52'500.--;
dal 6 giugno 2000 su fr. 52'500.--;
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Anche nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera segue in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di Basilea Campagna, condivisa dal Tribunale federale in STF 13 ottobre 1986, in: Rep 1987, p. 150 s. cons. 3, secondo la quale l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione risp. di non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep 1986 p. 112-113; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 348; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco n. 105 ad art. 82 LEF).
c) L’escussa ha rilevato di aver trattenuto a partire dal mese di aprile 1998, a seguito dei difetti dell’ente locato, parte delle pigioni dovute a titolo di compensazione parziale con le sue pretese di riduzione della pigione e di risarcimento danni, sollevando l’eccezione di inadempimento contrattuale.
A mente dell’escussa in sostanza il tetto dello stabile locato si troverebbe in tale stato di precarietà da causare importanti infiltrazioni di acqua durante le precipitazioni, con conseguenti gravi danni al suo processo produttivo.
d) Dalla documentazione agli atti risulta che già con scritto del 14 settembre 1995 (doc. 3) la procedente ha comunicato a _________ di aver “incaricato chi di dovere di sottoporci una proposta concreta di intervento di risanamento”, ammettendo in tal modo la necessità di ovviare agli inconvenienti causati dalle infiltrazioni di acqua dal tetto.
Il 7 agosto 1996 (doc. 4) _________ ha comunicato a _________ che avrebbe proceduto al risanamento completo della copertura del tetto (doc. 4). Le opere promesse furono eseguite mediante l’applicazione sulla copertura dello stabile di un prodotto schiumoso, che però già dopo breve tempo si è rivelato difettoso (doc. 7).
Dal rapporto peritale del Laboratorio tecnico sperimentale della SUPSI del 28 settembre 1999 (doc. 8), commissionato dalla stessa locataria il 19 aprile 1999, emerge che le coperture della fabbrica e del magazzino dello stabilimento _________ “si trovano in cattivo stato di conservazione e che questo è all’origine delle infiltrazioni d’acqua all’interno dei capannoni”.
Dal rapporto del 24 luglio 2000 ore 22.30 della Società di vigilanza __________ risultano “notevoli infiltrazioni d’acqua dal tetto nella sala impasto e produzione” (doc. 12). Le infiltrazioni d’acqua, questa volta estese anche al magazzino, al laboratorio ed in prossimità di alcune scatole elettriche, sono poi state nuovamente constatate dalla società di vigilanza alle ore 00.35 del 25 luglio 2001 e durante le ronde effettuate alle 02.50 e 04.25 dello stesso giorno (doc. 12). Dal doc. 13, ossia dai due rapporti interni del 4 agosto 2000 trasmessi alla direzione di _________ dal responsabile controllo qualità e dal responsabile della produzione, vi è poi nuova conferma delle rilevanti infiltrazioni d’acqua all’interno dello stabilimento di produzione, che hanno causato, contaminando i nastri di trasporto in lavorazione, la sospensione della produzione di uno dei prodotti dolciari dell’assortimento dell’escussa.
Con brevetto notarile n. __________ del 31 agosto 2001 il notaio avv. __________ (doc. 15) ha poi accertato presso gli stabilimenti produttivi di _________ la presenza di infiltrazioni di acqua piovana in dodici punti. In tale sede il notaio ha inoltre personalmente constatato che, in corrispondenza dei punti di infiltrazione dell’acqua piovana, “da diverse ubicazioni sulla superficie del tetto dello stabilimento si infiltrava in modo costante e spesso particolarmente copioso dell’acqua piovana, la quale precipitava in parte direttamente sul pavimento. Su quest’ultimo si formavano in tal modo ampie pozze d’acqua, quando la stessa non era raccolta tramite recipienti posti dalle maestranze in concorrenza dei punti di maggiore accumolo dell’acqua infiltrata”.
Anche la documentazione fotografica agli atti -suddivisa in fotografie scattate nel periodo dal giugno 1996 al 28 agosto 1997 e dal 15 aprile 1998 al 31 dicembre 1999 (doc. 21 c), dal 1 gennaio 2000 al 25 luglio 2000 (doc. 21 b) e dal 26 luglio 2000 al 31 agosto 2000 (doc. 21 a)- e la visione della videocassetta doc. 22, confermano sostanzialmente quanto sin qui evidenziato, ossia la presenza, protratta nel tempo, di importanti infiltrazioni di acqua in vari punti dello stabilimento locato dalla procedente a _________.
I riscontri oggettivi agli atti hanno quindi reso sufficientemente verosimile, nell’ambito del limitato potere di cognizione del giudice del rigetto, l’esistenza degli importanti difetti sostenuti da _________: l’eccezione di non corretto adempimento del contratto di locazione da parte della locatrice va pertanto accolta.
Ne consegue la reiezione del gravame e la conferma integrale del pronunciato della giudice di prime cure.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 20 LALEF, 97 cpv. 4 e 285 cpv. 1 e 2 CPC
pronuncia:
2.La tassa di giustizia di fr. 1’215.--, già anticipata dall'appellante, è a carico di __________, la quale rifonderà a _________ __________ fr. 3’000.-- a titolo di indennità.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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