AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.61
Data decisione, Autorità: 11.02.2002, CEF
Incarto n. 14.1999.00061
Lugano 11 febbraio 2002 EC/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 maggio 1999 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 12/14 aprile 1999 dell'UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio-Nord con sentenza 17 giugno 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 57'000.-- oltre interessi al 5% dal 12.1.2.1997 e fr. 100.-- di spese esecutive.
Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa che con atto 28 giugno 1999 ha postulato l'integrale reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con osservazioni 16 luglio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con decreto 7 dicembre 1999 la Pretura del Distretto di Mendrisio-Nord ha pronunciato il fallimento di __________;
ritenuto che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro la fallita cessano di diritto durante la procedura di fallimento;
preso atto che la procedura di fallimento è stata nel frattempo chiusa e che la __________ è stata cancellata d’ufficio dal registro di commercio il 5 novembre 2001;
considerato come la procedura d’appello sia cosi divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a);
ritenuto che malgrado la soccombenza, essendo __________ stata cancellata dal registro di commercio il 5 novembre 2001, la stessa non può essere condannata alla rifusione di ripetibili a controparte;
pronuncia
L’appello 28 giugno 1999 della __________, è stralciato dai ruoli.
La tassa di giustizia di Fr. 400.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________. Non si assegnano indennità.
Intimazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster