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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00034
Data decisione, Autorità: 27.09.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00034
Lugano 27 settembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 maggio 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 10 aprile 2001 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 2 gennaio 2001 nei confronti di
(patr. dall'avv. __________)
con la quale l'istante ha chiesto la restituzione dell'importo di fr. 5'000.– oltre accessori in base alle norme dell'indebito arricchimento, domanda respinta dal primo giudice;
esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto:
Il 24 luglio 2000 l'Impresa __________, titolare di un conto presso la __________, ha emesso un ordine di pagamento di complessivi fr. 33'400.– (doc. A), di cui fr. 30'000.– destinati alla ditta __________ di __________ (doc. B). L'istituto di credito, anziché bonificare questa parte dell'importo a __________ __________ l'ha versata su un conto dell'impresa di costruzioni __________ che ha la sede anch'essa a __________. Quest'ultima ha restituito la somma di fr. 25'000.– (doc. C), mentre ha trattenuto fr. 5'000.– a saldo di un proprio credito nei confronti della __________ Da parte sua la banca, responsabile dell'errata operazione, ha versato a __________ la differenza di fr. 5'000.– (doc. D), mentre con istanza 2 gennaio 2001 ha convenuto in giudizio __________ per ottenere la restituzione dello stesso importo, invocando le norme sull'indebito arricchimento. La convenuta si è opposta all'istanza, contestando i presupposti dell'azione avversaria, ossia sostenendo di essere stata in diritto di trattenere l'importo rivendicato che costituiva il saldo di una propria fattura 28 novembre 1997 nei confronti della ditta __________ (doc. 1).
Con il querelato giudizio il pretore ha respinto l'istanza, escludendo che vi sia stato da parte della convenuta un indebito arricchimento, avendo ricevuto l'importo controverso in buona fede e in virtù di una valida causa.
Con il presente tempestivo gravame la __________ insorge contro il giudizio pretorile, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver disatteso dottrina e giurisprudenza ormai affermate che legittimano la banca a chiedere la restituzione di quanto versato sulla base di un ordine di pagamento errato, e di aver arbitrariamente valutato le prove documentali concludendo alla buona fede della convenuta all'atto di ricevere il pagamento controverso.
Con osservazioni 8 giugno 2001 __________ postula la reiezione del ricorso.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria la violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile, essendo doveroso scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione impugnata appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
La ricorrente censura sia l'applicazione del diritto sostanziale, sia la valutazione dei fatti. Per quanto riguarda questo secondo motivo d'impugnativa va anzitutto precisato che non è sostenibile quanto affermato dal primo giudice, ossia che l'errore della banca portava unicamente sull'entità dell'importo versato e non già sulla causa del pagamento (sentenza, pag. 3). Infatti, oggettivamente, è accertato che l'errore della banca è consistito anzitutto nell'aver effettuato il bonifico a un destinatario diverso da quello indicato dalla ditta __________, ciò che –di conseguenza– ha causato anche una differenza dell'importo accreditato, in conformità con la diversa causale. Altra cosa è la constatazione di ciò che è risultato alla ditta convenuta per giudicare la sua buona fede a fronte dell'inatteso accredito da parte della banca. Orbene, in concreto è pacifico che la __________ ha avvertito che l'accredito a suo favore di fr. 30'000.– nulla aveva a che vedere con il proprio credito nei confronti della __________ A, tant'è che –trattenendo un importo pari allo scoperto sul suo credito– ha però restituito fr. 25'000.– direttamente a quella ditta. Ed è ciò che basta –contrariamente all'assunto pretorile– per negare la sua buona fede, la convenuta dovendo chiaramente intendere che il denaro versato non le spettava, con particolare riferimento al motivo che doveva stare alla base dell'ordine di accredito alla banca e che non poteva corrispondere alla volontà di saldare il suo credito (Bucher E., Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, ed. 2, pag. 657). D'altra parte la convenuta non ha mai affermato il contrario, ossia di aver ritenuto che si trattasse di un puro e semplice errore della sua debitrice relativamente all'entità del credito di cui alla fattura 28 novembre 1997, ammettendo implicitamente l'errore nella destinazione dell'accredito. E' pertanto a ragione che la ricorrente censura le conclusioni del primo giudice che danno una versione della fattispecie difforme dalla realtà delle cose e pertanto arbitraria. Piattaforma sulla quale il primo giudice ha conseguentemente adottato una soluzione giuridica che non può essere condivisa e deve perciò essere modificata in questa sede.
Accogliendo la tesi della convenuta, il pretore ne ha escluso la malafede anche sulla base dell'esistenza di un credito proprio nei confronti della ditta __________. Sull'ipotesi della validità del credito della convenuta, la soluzione dev'essere ricercata nella giurisprudenza sorta proprio a proposito di contestati rapporti di bonifico bancario e della loro soluzione nell'ambito delle norme sull'indebito arricchimento. Giurisprudenza consolidata e condivisa quasi unanimemente dalla dottrina, relativamente alla non facile applicazione di tali norme di fronte a relazioni che coinvolgono più di due soggetti di diritto. Orbene, partendo dal presupposto che il Tribunale federale, affrontando il tema in esame, considera l'ordine scritto di bonifico indirizzato a una banca in favore di un terzo alla stregua di un assegno ai sensi dell'art. 466 e segg. CO (DTF 121 III 111; Thévenoz L., Jurisprudence récente relative aux opérations bancaires, in Journée 1995 de droit bancaire et financier, Centre d'études juridiques européennes de l'Université de Genève, pag. 146), il pagamento errato della banca assegnata le conferisce il diritto di chiedere al beneficiario del bonifico la restituzione della somma rimessagli per errore, ossia in base a una causa diversa dall'assegno (Schwenzer I., Schweizerisches OR, Allg. Teil, Berna 1998, pag. 332). In quest'ambito, la discussa conseguenza dell'impossibilità della banca di chiedere la restituzione dell'indebito a un terzo in buona fede, ossia all'oscuro dell'errore che sta alla base dell'accredito, non è attuale, mancandone (come visto) la premessa (Schulin H., in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 62 CO, N. 33). In altre parole, esistono eccezioni al principio secondo il quale l'assegnato non ha una pretesa diretta contro il beneficiario: da una parte, ispirandosi alla giurisprudenza tedesca, il Tribunale federale (DTF 117 II 404, consid. 3b; 121 III 111 segg.) esclude la pretesa diretta dell'assegnato se il beneficiario è in buona fede, ossia poteva credere che l'accredito avvenisse secondo le istruzioni dell'assegno; d'altro canto, prevede la possibilità dell'azione diretta in diverse fattispecie analoghe: così nel caso di accredito effettuato erroneamente due volte da parte dell'assegnato, nel caso di accredito per un importo maggiore di quello oggetto d'assegno, nel caso di falsificazione dell'assegno, di versamento operato in favore di una persona diversa dall'assegnatario, ecc. (DTF 121 III 114); comunque trattandosi di fattispecie in cui l'errore dell'assegnato non è in nessun modo imputabile all'assegnante (Thévenoz, op. cit., pag. 151 – 152).
Ne consegue che anche di fronte a un accredito della banca ad altra persona che per proprio conto potrebbe essere creditrice dell'assegnante, non v'è possibilità diretta di ripetizione se il beneficiario potesse considerare quell'operazione come prestazione voluta dall'assegnante (Thévonoz, op. cit., pag. 154), ossia come prestazione fondata sul rapporto di valuta (Schwenzer, op. cit., pag. 332). Ciò che qui non è il caso.
Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 9 maggio 2001 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 aprile 2001 del Pretore del distretto di Riviera è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
§. Di conseguenza la ditta __________, __________, è
condannata a versare alla __________ l'importo di fr. 5'000.– oltre interesse al 5% dal 15 settembre 2000.
poste a carico della convenuta, la quale rifonderà alla
controparte fr. 700.– a titolo di ripetibili.
II. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.–, anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico della società convenuta. Questa verserà inoltre a __________ la somma di fr. 350.– a titolo di ripetibili della sede ricorsuale.
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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