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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.00032
Data decisione, Autorità: 04.03.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00032
Lugano 4 marzo 1999/B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 novembre 1997 da
(patr. dallo Studio legale __________
contro
(patr. dall’avv. __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8 ottobre/3 novembre 1997 dell’UEF di Locarno,
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 4 marzo 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr. 360’000.-- oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 1996 e fr. 200.-- di spese esecutive.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 16 marzo 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza e subordinatamente la riduzione dell’indennità di prima sede a fr. 800.--, protestate spese e ripetibili,
con osservazioni 16 aprile 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n__________ dell’8 ottobre/3 novembre 1997 dell’UEF di Locarno __________ ha escusso la __________ per l’incasso di fr. 360’000.-- oltre interessi al 6% dal 26 febbraio 1996, indicando quale titolo di credito: “Contratto di compra-vendita, relativo la particella no. __________ RFD di __________, rogito no. __________, di data 26 febbraio 1996, del notaio avv. __________, in Locarno.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di compravendita 26 febbraio 1996 rogato da______________________________ (doc. B), con cui la __________ ha acquistato da __________ la part. n. __________ RFD di __________ per fr. 380’000.--, di cui fr. 20’000.-- versati seduta stante ed il resto da pagare mediante assunzione del debito ipotecario. Con la procedura esecutiva in oggetto il procedente pretende il pagamento dell’importo residuo di fr. 360’000.-- oltre interessi.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha rilevato che in merito alla compravendita di cui al doc. B, tra le parti esiste un contenzioso. Con scritto 31 ottobre 1996 (doc. 6) è stato comunicato alla venditrice che l’acquirente non intendeva mantenere il predetto contratto. Il 18 novembre 1996 (doc. 5) sono stati comunicati alla banca creditrice ipotecaria __________ i motivi che hanno indotto la __________ ad invocare l’art. 31 CO. L’escusso ha poi rinviato alle procedure sia amministrative che penali pendenti, allo scambio di corrispondenza intervenuto tra i rappresentanti legali delle parti, così come, in particolare, alla sentenza 16 dicembre 1997 del Tribunale amministrativo ( doc. 9).
D. Con sentenza 4 marzo 1998 il Pretore di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza, argomentando che, nonostante dalla sentenza 16 dicembre 1997 del TRAM (cons. C), risulti che il procedente aveva descritto in un annuncio di vendita il bene immobile come “fattoria abitabile”, dagli atti non risultano elementi sufficienti a rendere verosimile il fatto che al momento della conclusione del contratto i responsabili dell’escussa fossero stati ingannati dal venditore in merito alle caratteristiche del fondo. Anzi, secondo la cifra 4 di quel contratto era esclusa, nei limiti ammessi dalla legge, ogni garanzia e responsabilità del venditore e il notaio aveva espressamente spiegato all’acquirente la portata della clausola.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbliga-zione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il contratto di compravendita doc. B costituisce in linea di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per il prezzo residuo, posto in esecuzione, di fr. 360’000.--.
b) L’escusso deve rendere verosimili eccezioni che impediscono il determinarsi di un valido riconoscimento di debito, per esempio se vi sono state carenze nella formazione del riconoscimento di debito, come nel caso di vizio del contratto (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 346).
c) L’appellante sostiene che il contratto doc. B è affetto da vizio, in particolare da dolo, eventualmente da lesione.
A sostegno della sua eccezione la __________ ha prodotto gli scritti 18 novembre 1996 risp. 31 ottobre 1996 (doc. 5 e 6), inviati alla banca creditrice e al rappresentante di __________ con i quali è stato loro notificato un vizio di volontà nella stipulazione del contratto di compravendita. Questi documenti non costituiscono tuttavia riscontri oggettivi atti a rendere verosimile il preteso vizio, bensì mere dichiarazioni di parte.
L’appellante ha poi prodotto la sentenza 16 dicembre 1997 del TRAM (doc. 9), sostenendo che il predetto Tribunale avrebbe rilevato al considerando I. a p. 5 una manovra dubbia, se non fraudolenta da parte di __________ in occasione della vendita del fondo. Esaminando la sentenza risulta tuttavia che il passaggio indicato dall’appellante è ripreso dalla narrativa fattuale. Dai considerandi di diritto sub 3.2. a p. 8 della sentenza si rileva invece che il TRAM ha ritenuto determinante che le opere sono state realizzate abusivamente, senza tuttavia esaminare i rapporti esistenti tra le parti, non ritenendo decisivo quando siano state realizzate e chi le abbia realizzate. Dal considerando 4.2. a p. 9 risulta poi che l’amministratore __________, nonostante abbia addossato la responsabilità degli abusi a __________ è stato pure ritenuto colpevole e che gli è stata inflitta una multa per opere abusive. Al considerando 4.2. si legge infatti quanto segue:
“Ora il ricorrente __________ non solo non si è adoperato per far sì che l’ordine venisse rispettato, ma ha lasciato che venisse disatteso per portare a termine i lavori intrapresi, intervenendo addirittura direttamente, per sua esplicita ammissione, ad impartire istruzioni all’impresa affinché realizzasse le opere necessarie, non già per trasformare l’autorimessa sul retro in celle frigorifere come tenta di far credere, ma per rendere abitabile anche questo vano, come il sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato ha permesso di rilevare.”
Nemmeno dalla sentenza del TRAM risultano pertanto i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile che il contratto di compravendita doc. B sia stato inficiato da vizio al momento della sua stipulazione.
Come correttamente ritenuto in prima sede, dal predetto contratto non emerge poi alcun elemento atto a rendere verosimile che al momento della sua sottoscrizione l’escussa sia stata ingannata dal procedente in merito all’edificabilità del fondo. D’altronde secondo la clausola 4 del contratto, nei limiti ammessi dalla legge, era esclusa ogni garanzia e responsabilità del venditore. La portata di questa clausola risulta inoltre essere stata espressamente spiegata all’acquirente.
Non avendo reso verosimile l’eccezione di vizio, il contratto di compravendita doc. B costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, per cui il rigetto provvisorio dell’opposizione pronunciato dal primo giudice va confermato.
Il giudice del rigetto, compresa la CEF per il giudizio d’appello, può condannare la parte soccombente, a domanda della parte vincitrice, a pagare una equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’inden-nità, nella procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 61 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 61 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--. In considerazione del valore di causa, della natura della disputa, come pure del tempo necessario in termini di razionalità, alla parte appellata va assegnata un’indennità di Fr. 2'000.-- (cfr. 10 e 11 TOA).
Tassa di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia: I. L’appello 16 marzo 1998 __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 4 marzo 1998 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:
L’istanza 7 novembre 1997 di __________ a, è accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________ dell’8 ottobre/3 novembre 1997 dell’UEF di Locarno è respinta in via provvisoria per fr. 360’000.-- oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 1996 e fr. 200.-- per spese esecutive.
La tassa di giustizia di fr. 700.-- da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della __________, che rifonderà a __________ fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1’050.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________, che rifonderà a __________ fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”
III. Intimazione:
– __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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