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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.00097
Data decisione, Autorità: 10.01.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00097
Lugano 10 gennaio 1996/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. febbraio 1995 dalla
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 10/13 gennaio 1995 dell’UEF __________;
sulla quale istanza la Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 17 marzo 1995 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza viene rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF di __________ di data 13.1.1995.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 30 marzo 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 18/19 aprile 1995 l’appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 4 aprile 1995 all’appello è stato concesso l’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti,
Ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 10/13 gennaio 1995 dell’UEF di _________ha escusso __________ per l’incasso di: “1. Fr. 16’276.-- oltre interessi al 6% dal 31 gennaio 1994, 2. Fr. 742.50 oltre interessi al 6% dal 21 febbraio 1994”. Quale titolo di credito la procedente ha indicato: “1-2) Ordinazioni n. 186, 187, 202 (riconoscimento di debito) e relative fatture”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sugli ordini n. 186 e 187 del 31 dicembre 1993 (doc. A e B) e sull’ordine n. 202 del 12 gennaio 1994 (doc. C), inviatigli dall’escussa per l’acquisto di vari articoli indicandone i relativi prezzi unitari. __________ __________ ha anche prodotto le fatture n. __________ emesse il 31 dicembre 1993 e il 21 gennaio 1994.
C. All’udienza di contraddittorio __________ si è limitata a dichiarare “di non avere nessun debito nei confronti dell’istante”.
D. Con sentenza 17 marzo 1995 la Pretore della Giurisdizione di __________ ha accolto l’istanza argomentando che “il riconoscimento di debito può risultare anche da uno scambio di corrispondenza, quando dal raffronto ed esame dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo sufficiente la professione del debito”.
A mente della Pretore “la documentazione prodotta dall’istante può essere considerata quale riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF”. Infatti dalla stessa risulta che “in data 31.12.1993, rispettivamente in data 12.1.1994 l’escussa __________ __________ ha ordinato all’istante materiale per complessivi Fr. 17’018.50, indicando esattamente il prezzo unitario e totale della merce richiesta” e che la merce è stata consegnata lo stesso giorno in cui è stata ordinata.
La prima giudice ha rilevato che l’escussa non ha smentito l’avvenuta consegna della cosa mobile venduta, limitandosi “a contestare la pretesa fatta valere nei suoi confronti, senza tuttavia negare di aver ordinato” e ricevuto la merce in oggetto.
La Pretore ha infine concesso ex art. 104 cpv. 3 CO gli interessi moratori al tasso del 6% come richiesto nel PE.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa, asseverando che “è necessario che i documenti da cui risulta il riconoscimento di debito siano firmati dal debitore”. Nel caso di specie i documenti prodotti dall’istante non costituiscono riconoscimento di debito perché “sia le fatture che le ordinazioni n. __________non sono né sottoscritte dall’appellante né altrimenti riconosciute”.
A mente dell’appellante inoltre la constatazione della prima giudice secondo cui vi è stata “consegna della cosa mobile venduta” perché “l’escussa non avrebbe smentito tale circostanza” è errata, atteso che essa si sarebbe “opposta al pagamento delle fatture contestando le allegazioni dell’istante proprio su tale circostanza”. Inoltre dai documenti prodotti dall’istante non risulta che vi sia stata consegna della cosa mobile venduta, perché “le dichiarazioni di cui ai doc. I e M non provano affatto che i materiali citati nei doc. A, B e C siano stati consegnati alle ditte __________ e __________ ”.
L’appellante contesta infine gli interessi moratori al tasso del 6% concessi dalla Pretore, asseverando che l’istante non ha provato il tasso di sconto bancario ordinario applicato nel luogo del pagamento.
F. Con osservazioni 18 aprile 1995 l’appellata ha resistito al gravame argomentando che “la generica allegazione dell’escussa, secondo cui non avrebbe avuto nessun debito nei confronti dell’istante, non può essere interpretata quale contestazione circa l’avvenuta fornitura della merce. Siccome si è tenuti a provare unicamente i fatti che sono contestati dalla parte avversa, solo una chiara contestazione dà la possibilità di rilevare ciò che nel complesso dei fatti asseriti è contestato e quindi il tema ed i limiti dell’onere probatorio”. A mente dell’istante “la contestazione sollevata dall’appellante solo in seconda istanza costituisce un fatto nuovo e non è pertanto ammissibile in sede di appello”.
rileva che “l’avvenuta fornitura è comunque comprovata dalla conferma di ricezione della merce (doc. I) e dai contratti di licenza per l’uso dei programmi __________ (doc. L, M), stipulati con __________ dalla ditta __________, alla quale secondo le istruzioni dell’appellante la merce tipo __________ doveva essere fornita (doc. F, H)”.
Per l’appellata “allorquando il venditore è tenuto a consegnare la merce ordinatagli prima del pagamento del prezzo, se la consegna della merce è avvenuta l’ordinazione costituisce titolo di rigetto dell’opposizione”.
Relativamente alla contestazione del tasso di interesse, l’appellata “osserva come la stessa è tardiva, poiché mai sollevata in precedenza”. Inoltre il tasso di sconto bancario sarebbe fatto notorio ex art. 184 cpv. 3 CPC che non deve pertanto essere provato. Ritenuto “che il tasso di sconto bancario ordinario si situa all’81/2% la richiesta di interessi al tasso del 6% è più che giustificata”.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
Gli ordini doc. A, B e C, se firmati dall'ordinante, costituiscono, in principio, un riconoscimento di debito dell’escussa nel senso inteso ai considerandi 1 a) e b) per i tipi, la quantità e i prezzi unitari ivi indicati, atteso che in prima sede non è stato eccepito l’adempimento dell’obbligo contrattuale della procedente (ossia la “consegna della cosa mobile venduta”); Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I p. 171 ss., CEF 17.3.1988 in re SLSI e LLCC. Infatti la contestazione dell’omessa consegna della merce acquistata, formulata per la prima volta in sede d’appello, in violazione del principio procedurale secondo cui alle parti non è consentito in seconda sede addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC), è inammissibile siccome proceduralmente irrita.
All’appellante va infatti ricordato che la procedura d’appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice, senza possibilità, appunto perché basata su fatti affermati e sulle prove raccolte in prima sede, che queste emergenze processuali possano essere mutate (cfr. CEF 7 febbraio 1990 in re I.C. SA/C.B. SA, 27 aprile 1989 in re CM SA c. E.K. AG, 25 ottobre 1988 in re P.M.c.c. D.M./S.M.).
a) Sebbene __________ asseveri per la prima volta e pertanto irritualmente in sede di appello che gli ordini n. __________non recano la sua firma e pertanto non costituiscono riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, la questione se vi sia o no la firma deve essere comunque esaminata, atteso che il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).
b) Riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF può essere unicamente una dichiarazione sottoscritta dal debitore o da un suo rappresentante (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 151).
Quali esigenze siano poste al requisito della firma ex art. 82 LEF risulta dall’art. 14 cpv. 1 CO: la firma deve essere apposta di propria mano, ritenuto che per l’art. 15 CO sostitutivo della firma di chi è incapace di sottoscrivere può essere solo un segno a mano autenticato o una pubblica attestazione (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 339).
Ogni mezzo di sottoscrizione meccanica, come l’uso di timbri (salvo l’eccezione dell’art. 14 cpv. 2 CO) o di una macchina da scrivere, anche se usata personalmente da chi esprime in forma scritta ma meccanica una dichiarazione di volontà, manca del requisito della firma di propria mano (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 339 con riferimenti; cfr. anche Panchaud/Caprez, op. cit., § 3 p. 7 s.). Ne consegue che gli ordini per la fornitura di vari prodotti elettronici del 31 dicembre 1993 (ordini n. 186 e 187, doc. A e B) e del 12 gennaio 1994 (ordine n. 202, doc. C), non recando la firma di un legale rappresentante dell’escussa, non costituiscono validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF. Il rigetto dell’opposizione è infatti retto dalle rigide esigenze della procedura sommaria, che permette al creditore di evitare la procedura ordinaria e di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione qualora egli disponga di un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore, o se del caso da un suo rappresentante in grado di vincolarlo sulla base di una procura scritta, dall’ammissione esplicita in documenti oppure dall’ammissione esplicita all’udienza (cfr. DTF 112 III 88).
Mancando pertanto un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta e il pronunciato della giudice di prime cure in tal senso riformato.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 TarLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 321 cpv. 1 lett. b CPC; 14 cpv. 1 e 2, 15 CO
PRONUNCIA
Di conseguenza la sentenza 17 marzo 1995 della Pretore di __________ è così riformata:
"1. L'istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 1. febbraio 1995 della __________, __________, è respinta.
La tassa di giustizia di Fr. 70.--, già anticipata dall'istante, resta a carico della __________ , che rifonderà a __________ Fr. 130.-- a titolo di indennità."
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 105.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________ che rifonderà alla __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.
3.Intimazione: ___________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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