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Numero d'incarto:
14.2003.83
Data decisione, Autorità:
22.02.2005, CEF
Titolo:
stralcio per mancato pagamento dell'anticipo
Incarto n.
14.2003.83
14.2003.84
Lugano
22 febbraio 2005
CJ/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
viste
le istanze di riconoscimento di fallimento estero ("Insolvenzverfahren")
presentate il 10 ottobre 2003 da:
AP 1 (D)
nelle
procedure dipendenti dai decreti d'insolvenza 1. ottobre 2003 emessi
dall'Amtsgericht __________ nei confronti di
AO 0 (D)
[inc. 14.2003.83]
rispettivamente
di
__________ AO 1, __________ (D) [inc. 14.2003.84];
respinte le istanze di
misure conservative nei confronti dei signori __________ con decisione 31
ottobre 2003;
richiamata la diffida 25 novembre 2004 del presidente di questa Camera mediante la
quale al ricorrente veniva assegnato un termine di 20 giorni per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del
Tribunale d’appello – introiti AGITI – un deposito di fr. 1'000.-- a titolo di anticipo per le presunte spese
giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento
dell'importo entro il termine fissato, le istanze sarebbero state stralciate dai
ruoli;
preso atto come la diffida sia stata notificata nelle
vie rogatoriali all’avv. AP 1 il 17 gennaio 2005 (cfr. attestazione 1° febbraio
2005 dell’Amtsgericht __________);
ritenuto che l’istante non ha tuttora versato
l’anticipo richiesto;
considerato che, alfine di evitare ulteriori spese
d’incasso all’estero, non si preleva la tassa di giudizio né si chiede il
rimborso delle spese, ritenuto comunque che queste ultime risultano coperte
dalla tassa di giudizio di fr. 300.-- versata dall’istante conformemente al
dispositivo n. 4 del decreto 31 ottobre 2003 emanato da questa Camera sulle
domande di misure conservative presentate unitamente alle istanze;
richiamati gli art. 147 e 513 cpv. 2 CPC nonché 12 e
30 LTG;
decreta
-
Le istanze
10 ottobre 2003 dell’avv. AP 1, __________, tendenti al riconoscimento
in Svizzera dei decreti d'insolvenza 1. ottobre 2003 emessi dall'Amtsgericht __________
nei confronti di __________ e __________ AO 1, entrambi in __________, sono stralciate
dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
-
Non si
preleva tassa di giudizio né si chiede la rifusione delle spese.
-
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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