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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.110
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, CEF
Titolo:
appello contro dichiarazione di fallimento. annullamento della comminatoria di fallimento da parte dell'UE di Lugano.
Incarto n.
14.2004.110
Lugano
16 dicembre
2004 /B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
3 agosto 2004 presentata da
CO 1
contro
RI 1
sulla quale istanza la Pretore del __________ con
sentenza 15 ottobre 2004 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di __________ RI 1, __________,
a far tempo da venerdì
15 ottobre 2004 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________
RI 1 che con atto
20 ottobre 2004 ne postula l’annullamento;
rilevato che con ordinanza presidenziale 25/26
ottobre 2004 all’appello è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
preso atto che con provvedimento 1. dicembre 2004
l’__________ __________
ha annullato nell’esecuzione in oggetto n. 1024216
la comminatoria di fallimento,
ritenuto che per una svista dovuta ad un caso di omonimìa
la procedura non
doveva proseguire in via di fallimento, bensì in
via di pignoramento;
considerato che essendo stata annullata la
comminatoria, il fallimento di
__________ RI 1 va pure annullato (art. 166 e 172
LEF);
ritenuto che per le peculiarità del caso si
prescinde dal prelevare la tassa di giustizia
in ambo le sedi, mentre le spese dell’Ufficio
fallimenti vanno poste a carico dello Stato
e che non si assegnano indennità, non avendo la
parte appellata presentato
osservazioni;
pronuncia:
I. L’appello
20 ottobre 2004 di __________ RI 1 __________ è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 15 ottobre 2004 pronunciata dalla __________, ,
inc. EF. nei confronti di __________ RI 1, __________, è annullata.
-
Non si preleva la tassa di giustizia di prima sede.
-
Le spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono
poste a carico dello Stato del Canton Ticino.
II. Non si preleva tassa di giustizia.
III. Intimazione: - __________ RI 1, __________
- Ufficio
dei registri di __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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