AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2000.37
Data decisione, Autorità: 29.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00037-38
rs/nh
Lugano 29 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 29 maggio 2000 di
__________,
contro
le decisioni del 18 maggio 2000 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con due decisioni 18 maggio 2000, con effetto dal 1° maggio 2000, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di __________, tendente all'assegnazione di un assegno integrativo a favore delle figlie __________ e __________ e di un assegno di prima infanzia.
A motivazione delle proprie decisioni l'amministrazione ha precisato che i redditi superano il fabbisogno.
1.2. Con tempestivo ricorso 29 maggio 2000 gli interessati hanno impugnato le decisioni dell'amministrazione, chiedendo l'erogazione dei due tipi di assegno. Essi si sono così espressi:
" (…)
Innanzi tutto vogliamo spiegare la nostra situazione:
Nel dicembre 1999 è nata la seconda figlia. Già nel periodo di gravidanza abbiamo valutato tutte le possibilità per quanto riguarda: cambiamento casa, il lavoro della moglie (continuare o no), ed altro. Alla fine abbiamo deciso che sarebbe meglio che la moglie rimanesse a casa ad accudire i propri figli (almeno per un periodo di ca. 2 anni), che andare a lavorare a tempo parziale, per poi pagare l'asilo nido o la baby‑sitter che sono, come certamente sapete, molto costosi. Il guadagno rimanente è poco, anzi pochissimo, per non parlare dello stress che si crea sia per la moglie, sia per le bambine.
Poi abbiamo valutato anche la questione abitazione. Chiaramente la famiglia aumenta, ma invece di cercare un appartamento più grande, si dovrebbe trovare uno più conveniente. Quindi, dopo aver cercato a lungo, abbiamo trovato un 3 ½ locali ad affitto meno caro, cioè Fr. 1'500.‑‑ al mese (+ spese d'elettricità a fine anno, però non sappiamo ancora a quanto ammontano). Attualmente paghiamo Fr. 1'750.‑ al mese, spese incluse.
Sinceramente parlando, al prezzo da voi "ammesso", si trovano solo 2 ½ locali nella zona di __________ e nel __________. In ogni modo abbiamo visitato tanti appartamenti di 3 ½ locali nella zona, e giornalmente abbiamo guardato nel Corriere del Ticino, ma erano: o troppo cari, o in stato decadente, o vecchi, o lontani da servizi pubblici (come mezzi di trasp., asilo, scuola ecc.), oppure troppo piccoli da abitarci con due bambini. Forse nelle parti di __________ si troverebbe un appartamento a quel prezzo. Ma per motivi di lavoro ed diversi altri, non ci si può trasferire! Certamente non cerchiamo il lusso ed escludiamo anche i 4 ½ locali, ma non si può pretendere che 4 persone vadano ad abitare in un 2 ½ locali.
Conosciamo altre famiglie che hanno Io stesso problema e di conseguenza pensiamo che nella nostra società viene fatto poco per le famiglie che vogliono procreare. Se quelli come noi, con basso reddito, vogliono avere dei figli, sono costretti ad andare in 2 a lavorare, e dare da accudire i propri figli ad altri, se non si ha la fortuna che Io faccia la nonna o un parente ed anche gratis! E quando si rientra dal lavoro? Cosa rimane ad una madre o ad un padre per godersi i figli, visto che a casa c'è ancora lavoro domestico da sbrigare, escludendo sport oppure hobby?
Perciò riteniamo che il calcolo fatto non sia reale.
Vi invitiamo dunque a ricalcolare il tutto, considerando anche quanto spiegato.
Ci riteniamo persone modeste, corrette e civili, paghiamo regolarmente le tasse come anche tutto il resto, (affitto, assicurazioni, telefono ecc.) e fino ad oggi non abbiamo mai avuto debiti (e certamente non vogliamo incominciare adesso). Ci permettiamo veramente pochi divertimenti o lussi, sempre all'insegna del risparmio.
ln questo senso possiamo dire che siamo pienamente coscienti, che, se entra solo una paga, si debba controllare ancora di più le spese d'uscita. Ma nel nostro caso, anche "Stringendo bene la cintura", la sola paga del marito non potrà bastare Io stesso.
Quindi vi chiediamo cortesemente di venirci incontro." (Doc. _)
1.3. Con risposta 10 luglio 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame con le seguenti motivazioni:
" Dai ricorsi si evince che l'elemento di contestazione riguarda il computo della pigione. La famiglia __________ paga una pigione annua di fr. 19'200.‑ mentre la Cassa limita il riconoscimento dell'ammontare della pigione a fr. 13'800.‑ (= massimo consentito). Le argomentazioni ricorsuali secondo le quali una famiglia di quattro persone non può accontentarsi di un appartamento di 2 ½ locali sono certamente condivisibili e nessuno, men che meno la Cassa, intende obbiettare. Il problema è di altra natura e riguarda quanto il legislatore prevede quale locazione massima deducibile.
L'articolo 3 cpv. 1 lett. b) LPC stabilisce che sono riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. L'articolo 5 cpv. 1 lett. b) recita:
" I Cantoni stabiliscono l'importo delle spese di pigione giusta l'articolo 3b cpv. 1 lett. b) fino a concorrenza, in un anno, di:
• fr. 12'000.‑ per le persone sole;
• fr. 13'800.‑ per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita."
La LAF per quanto attiene al calcolo delle prestazioni rinvia alla LPC e quindi questi limiti sono vincolanti anche per la determinazione del diritto all'assegno integrativo e di prima infanzia." (Doc. _)
1.4. Con osservazioni del 19 luglio 2000 gli assicurati hanno precisato che:
" (…)
Siamo spiacenti, ma non possiamo accettare la decisione di Bellinzona, in quanto non siamo ancora in chiaro o meglio, non siamo d'accordo con i calcoli da loro fatti.
Riteniamo che l'importo delle spese di pigione stabilito e previsto dalla legge sia superato. Se da articolo 3 cpv. 1 lett. b) sono riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie, è ancora meno accettabile l'importo stabilito. Prendendo la media del costo di un appartamento 3 ½ locali!, a Fr. 1'300.‑ più spese acc. Fr. 150.‑, si arriva a Fr. 1'450.‑ , cioè Fr. 17'400.- all'anno. Forse la cifra stabilita corrisponderebbe nel Mendrisiotto o a Chiasso, ma a Lugano e dintorni assolutamente no!
Invece per quanto riguarda il contributo assicurazioni malattia,
nel frattempo abbiamo ricevuto risposta dalle assicurazioni. Come da calcolo fatto da loro, il rimborso ammonta intorno al 40%. Quindi anche questo calcolo dell'istituto non è realistico. Perché secondo il nostro calcolo (dopo la risposta), l'ammontare annuo del contributo cassa malattia è di ca. Fr. 3'000.‑ (tolti i sussidi) e non Fr. 1'730.‑ (mentre nel libretto dell'istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona è calcolato a Fr. 2'595.‑). Allora, ci chiediamo: cosa è giusto??
Nel menzionato libretto vengono presi in considerazione anche altri contributi, per esempio (nel capitolo "Fabbisogno") : il limite di reddito, per ogni figlio per un importo di 7'745.‑. Inoltre viene citato che:
In ogni caso si ha sempre diritto prima all'assegno integrativo e poi all'assegno di prima infanzia, che interviene là dove non basta quello integrativo.
Siamo certi che abbiamo diritto agli assegni richiesti e non solo perché abbiamo diritto, ma soprattutto perché abbiamo bisogno. Credeteci, una sola paga per una famiglia di 4 persone non basta!
Da qualche mese stiamo usando il nostro conto di risparmio, per far fronte alle fatture da pagare. Un altro punto che non corrisponde o almeno non più. Nel frattempo si è ridotto a circa Fr. 11 '000.‑. Anche se non interferisce sul calcolo degli assegni, per quanto riguarda la nostra "sopravvivenza" interferisce tantissimo. E se andiamo avanti così, logicamente il conto si riduce "all'osso"! E poi?
Come abbiamo spiegato nel nostro ricorso del 29.05.2000, noi siamo delle persone modeste, corrette e civili, paghiamo regolarmente le tasse come anche tutto Il resto .....
e fino ad oggi non abbiamo mai avuto debiti, e certamente non vogliamo incominciare adesso! Ci permettiamo veramente pochi divertimenti o lussi, e viviamo sempre all'insegna del risparmio. .....
E' veramente così! Ma con tutti i nostri sforzi e tutte le nostre attenzioni, arrivati alla fine del mese...
non basta, l'unica entrata del marito non basta!
Se ricalcolate tutto perfettamente, capirete che stiamo dicendo il giusto e che gli assegni sono necessari." (Doc. _)
1.5. La Cassa con lo scritto del 24 agosto 2000 ha riconfermato il rifiuto dell'assegnazione dei due tipi di assegno e ha rilevato:
" nella nostra risposta di causa del 10 luglio 2000 ci eravamo limitati a delle osservazioni che riguardavano il solo elemento contestato dal ricorso, ossia l'entità dell'affitto deducibile.
Nella loro replica i coniugi __________ contestato altri elementi della tabella di calcolo, in particolare l'entità del premio della cassa malati a loro carico dopo deduzione dei sussidi, il saldo del libretto di risparmio ed il fabbisogno dei figli secondo loro non riconosciuto.
Nel merito possiamo precisare quanto segue:
a) i coniugi __________ sono stati posti al beneficio dei sussidi all'assicurazione malattia con il 1. maggio 2000, mese seguente la cessazione dell'attività della signora __________. Il sussidio complessivo mensile ammonta a fr. 385.85 (fr. 139.60 al marito, fr. 139.60 alla moglie, fr. 41.65 al primo figlio e fr. 65.‑ al secondo figlio). L'ammontare del premio per l'assicurazione malattia dell'intera famiglia è di fr. 530.‑ mensili, ne consegue uno scoperto di fr. 144.15 (annui fr. 1'729.80) che dà esattamente l'importo considerato dalla Cassa nella decisione valida dal 1. maggio 2000;
b) il saldo dei libretti di risparmio era di fr. 21'839.‑ al 01.01.2000, la sua successiva riduzione non è influente sul calcolo dal momento che non esiste sostanza computabile. La loro redditività di fr. 318.‑ si riferisce all'anno 1999, anche nell'evenienza di una mancata computabilità di questo reddito, il risultato circa il diritto all'assegno non muterebbe;
c) il fabbisogno dei figli (2 x 7'830.-) è stato considerato nel totale del fabbisogno vitale della famiglia __________ di fr. 37'950.-.
In considerazione di quanto precede la Cassa conferma il rifiuto dell'assegnazione dei due tipi di assegno del 1° maggio 2000."
(Doc. _)
1.6. Infine il 26 ottobre 2000 gli assicurati hanno osservato:
" (…)
Non siamo d'accordo con la valutazione fatta dalla Cassa cant. assegni familiari al 24.08.2000, e replichiamo i motivi come da nostra lettera del 19.07.2000. ln particolare la questione degli affitti e del saldo del libretto di risparmio, il quale sta riducendosi sempre più!! Anche se da parte loro non influisce sul calcolo, secondo la nostra opinione e situazione invece dovrebbe essere considerato, visto che è l'unica risorsa rimastaci !!!" (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il calcolo effettuato dalla Cassa per stabilire se __________ e __________ possono avvalersi di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia. I ricorrenti chiedono in particolare che venga tenuto conto delle spese effettive, e meglio della pigione lorda annua, del contributo all'assicurazione malattia, e del reale fabbisogno. Inoltre censurano l'ammontare del saldo del conto di risparmio.
L'art. 24 LAF enumera le seguenti condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 LAF).
2.3. L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32 LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.
Il diritto all'assegno si estingue:
a) alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;
b) quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.4. L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1° gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--, per i coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli. Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Alla presente fattispecie si applicano i limiti appena citati, visto che la decisione impugnata riguarda l'anno 2000.
2.5. In concreto quindi il fabbisogno vitale della famiglia dei ricorrenti, formata dalla madre, dal padre e da due figlie, è pari a fr. 37'950.--, come peraltro correttamente indicato dalla Cassa.
Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
In casu la pigione, comprensiva delle spese accessorie, pagata mensilmente dai ricorrenti al momento dell'emanazione delle due decisioni impugnate ammontava a fr. 1'600.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Il canone annuo era pari, pertanto, a fr. 19'200.--, per cui, essendo tale somma superiore al massimo riconosciuto, la Cassa ha giustamente computato unicamente l'importo di fr. 13'800.--.
Per inciso, va comunque segnalato, che anche l'importo lordo della nuova pigione, menzionato nell'atto ricorsuale (cfr. consid. 1.2.), di fr. 1'500.-- mensili, pari a fr. 18'000.-- annui, è più elevato dell'ammontare massimo consentito dalla legge.
2.6. Per stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.7. A proposito delle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, il TCA rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del relativo regolamento.
Come indicato al consid. 2.6, ai fini del calcolo della PC viene computato unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia, cioè quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia tuttavia alla LPC (cfr. art. 28 LAF; consid. 2.2.). Dunque, per questo costo, i criteri di computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b cpv. 3 lett.d LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari, dato che ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e di prima infanzia viene comunque dedotto tutto il premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 3 maggio 1996, pag. 36).
Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 pag. 36).
Nella fattispecie la Cassa ha dichiarato in proposito che il premio netto computabile è pari a fr. 1'730.--.
Il premio di base relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr. 6'360.-- annui (fr. 204.80 premio mensile per __________, fr. 185.20 premio mensile per __________, fr. 70.-- per ciascuna delle due figlie; cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
I sussidi ammontano a fr. 1'675.-- per ciascun coniuge, a fr. 500.-- per __________, nata nel 1995 e fr. 780.-- per __________, nata nel 1999.
Il sussidio di una figlia è più elevato, poiché l'art. 44 LCAMal prevede che le famiglie sussidiate sono esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli successivi, tuttavia ex art. 48 LCAMal solo fino all'ammontare massimo della quota media cantonale ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a quello degli adulti, che corrisponde appunto a fr. 780.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2000). Globalmente quindi i sussidi sono di fr. 4'630.--.
In simili condizioni il premio annuo a carico dei ricorrenti ammonta a fr. 1'730.--, come indicato dalla Cassa.
2.8. Per quanto concerne l'importo del saldo del conto di risparmio, il TCA rileva che anche computando una somma meno elevata di fr. 21'839.-- il risultato finale non cambierebbe. Infatti in ogni caso non è stata conteggiata alcuna sostanza, in quanto nel caso concreto essa non è computabile fino alla quota massima di fr. 70'000.-- (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. c LPC; consid. 2.6.), come d'altronde correttamente osservato dalla Cassa (cfr. consid. 1.5.).
Pure l'ammontare della redditività di tale conto è irrilevante ai fini dell'erogazione degli assegni, poiché, anche considerando un interesse del conto di risparmio di fr. 0.--, i redditi dei ricorrenti superano comunque l'importo del fabbisogno di fr. 2'799.--.
2.9. Alla luce di quanto esposto occorre concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa è incensurabile e di conseguenza __________ e __________ non hanno diritto ad un assegno integrativo e di prima infanzia.
Pertanto le decisioni impugnate vanno confermate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi sono respinti.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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