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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2003.45
Data decisione, Autorità: 26.11.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 36.2003.45
cr
Lugano 26 novembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2003 di
contro
la decisione del 27 marzo 2003 emanata da
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, In fatto ed in diritto
è assicurata contro le malattie presso la Cassa Malati __________ dal 1° marzo 1947.
In data 10 aprile 1999 l'assicurata ha inoltrato la disdetta da tale assicuratore (cfr. doc. _).
Con lettera datata 11 maggio 1999 __________ ha comunicato all'assicurata di non potere accettare le sue dimissioni, dato che a suo carico esistevano ancora degli importi di premi e di partecipazione ai costi rimasti scoperti (cfr. doc. _). Di conseguenza, la Cassa malati ha informato l'assicurata che ella continuava ad essere affiliata presso __________.
Nel frattempo, l'assicurata ha provveduto ad assicurarsi, a partire dal 1° luglio 1999, presso la Cassa malati __________. Tale assicuratore ha affiliato __________ fra i propri assicurati, a partire dal 1° luglio 1999, senza attendere la conferma da parte di __________ dell'uscita dell'assicurata dalla precedente Cassa malati.
Con decisione del 6 febbraio 2003 l'Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito IAS), constatata la situazione di doppia assicurazione nella quale è venuta a trovarsi __________ - affiliata presso la Cassa malati __________ dal 1947 e presso la Cassa malati __________ dal 1999 - ha stabilito che l'Ente pubblico, intervenuto a norma di legge, vista l'esistenza di attestati di carenza beni, deve pagare i premi assicurativi e le partecipazioni ai costi arretrati rimasti impagati dall'assicurata unicamente alla Cassa malati __________ (cfr. doc. _).
In data 25 febbraio 2003 __________ si è opposta alla decisione dell'IAS, evidenziando di non essere più assicurata per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso __________, ma di essere affiliata unicamente presso la Cassa malati __________ (cfr. doc. _).
Con decisione su opposizione del 27 marzo 2003 l'IAS ha rigettato l'opposizione interposta da __________, rilevando che l'affiliazione dell'assicurata presso __________, non essendo state le sue dimissioni accettate dall'assicuratore, deve ritenersi continua nel tempo (cfr. doc. _).
L'amministrazione ha infatti osservato:
" Nel già citato reclamo 25 febbraio 2003 la signora __________ ci ha comunicato di avere inoltrato disdetta alla __________.
Abbiamo pertanto richiesto a tale assicuratore, con scritto 28 febbraio 2003, di volerci informare in merito.
In data 14 marzo 2003 __________ ci trasmette copia della lettera di disdetta 10 aprile 1999 inviata dalla signora __________ e copia della risposta 11 maggio 1999 fornita da __________. Da quest'ultimo documento si evince che le dimissioni inoltrate dall'interessata non sono state accettate in quanto esistevano ancora importi scoperti.
L'assicuratore in questo caso ha fatto riferimento all'art. 9 cpv. 3 OAMal che ora, a seguito di una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni datata 29 giugno 1999, non esiste più.
Si specifica che se la signora __________ avesse nuovamente inoltrato disdetta a __________ dopo tale sentenza, l'assicuratore malattia avrebbe dovuto lasciare uscire l'interessata, malgrado gli importi scoperti.
Il medesimo risultato poteva essere ottenuto dall'assicurata se avesse fatto opposizione nei confronti dell'orientamento __________ 11 maggio 1999. Così non è stato e la decisione __________ 11 maggio 1999, ancorché fondata su argomentazioni di diritto che già allora questa Autorità aveva modo di ritenere più che dubbie - prova ne sia la già citata pronunzia del TFA - è cresciuta in giudicato.
Ergo, da un profilo squisitamente di diritto, l'affiliazione presso __________ deve ritenersi continua nel tempo." (Doc. _)
Con ricorso datato 22 aprile 2003 __________ ha ribadito di avere inoltrato, in data 10 aprile 1999, le proprie dimissioni dalla Cassa malati __________, a causa della sua sempre più difficile situazione economica e di essersi assicurata, a partire dal 1° luglio 1999, presso la Cassa malati __________ (cfr. doc. _).
Con risposta del 5 giugno 2003 l'IAS ha osservato che in seguito al ricorso dell'assicurata al TCA, __________, con scritto del 9 maggio 2003, ha posto termine alla situazione di doppia assicurazione nella quale è venuta a trovarsi __________, annullando fin dall'inizio, con effetto retroattivo al 30 giugno 1999, l'affiliazione dell'assicurata presso tale Cassa malati, indicando quale motivo delle "dimissioni", che ella "resta presso __________ " (cfr. doc. _).
L'IAS ha quindi osservato che non sussistendo più il problema della doppia copertura assicurativa (visto che __________ ha posto fine, con effetto retroattivo, al rapporto assicurativo), il ricorso dell'assicurata è divenuto privo di oggetto, dato che gli importi scoperti per premi e partecipazione ai costi rimasti impagati riguardano unicamente la Cassa malati __________, alla quale il Cantone provvederà, in base all'art. 20 LCAMal, a versare quanto risulta impagato, nel caso in cui a carico dell'assicurata dovessero esserci degli attestati di carenza beni (cfr. doc. _).
L'assicurata non ha dato seguito alle richieste del Tribunale.
Il TCA ha quindi inviato all'assicurata un nuovo scritto, con invito a volersi esprimere in merito alle osservazioni presentate in data 5 giugno 2003 dall'IAS (cfr. doc. _).
In data 24 novembre 2003 __________ ha osservato:
" Ho preso atto dello scritto del 5 giugno 2003 dell'Istituto delle Assicurazioni sociali di Bellinzona e comunico quanto segue:
sono d'accordo con la notifica di nuova dimissione dell'Assicurazione malattia __________ in quanto continuerò ad essere affiliata alla __________.
Perciò ritiro il mio ricorso del 9 maggio 2003." (Doc. _)
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.- la causa è stralciata dai ruoli;
2.- non si prelevano né tasse né spese;
3.- intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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