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Numero d'incarto:
36.1999.42
Data decisione, Autorità:
30.04.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00042
grw/nh
Lugano
30 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
vista la petizione del 8 febbraio 1999 interposta da
__________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto - che, con petizione 8.2.1999,
la __________ ha adito lo scrivente TCA in merito ad un'assicurazione
collettiva di indennità giornaliera stipulata con la _______
-
che la petizione è stata
intimata alla __________ per la risposta (VI);
-
che la cassa convenuta,
con atto 22.4.1999, ha comunicato al TCA di avere dato seguito alla richiesta
della __________ (X, Xbis);
-
che, con atto 29.4.1999,
la __________ ha comunicato al TCA quanto segue:
" Vista la lettera
22.04.1999/gim della Cassa malati __________, che conferma la rimessa in vigore
del contratto di assicurazione collettiva contro le malattie no. __________,
consideriamo soddisfatta la richiesta oggetto del nostro ricorso del
08.02.1999, e ritiriamo di conseguenza la petizione a margine.
Ringraziamo per la
vostra decisiva collaborazione e porgiamo i nostri migliori distinti
saluti." (XI)
- che, giusta l'art 352 cpv
1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la
desistenza di una parte pone fine alla lite e il giudice ne dà atto alle
parti stralciando la lite dal ruolo;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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