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Numero d'incarto:
36.1999.29
Data decisione, Autorità:
06.04.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00029
grw/nh
Lugano
6
aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 18 febbraio 1999 di
__________,
rappr. da: __________
contro
la decisione del emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, - che, con petizione 18.2.1999
__________, rappr. da __________, ha adito lo scrivente TCA relativamente alla
questione della validità della disdetta delle assicurazioni complementari da
lui stipulate presso la __________ (I);
-
che la petizione é stata
intimata alla cassa convenuta con l'assegnazione di un termine per la risposta
(II);
-
che, con atto 31.3.1999,
la rappresentante degli attori ha comunicato quanto segue al TCA:
" ... La Cassa __________ in
data 16 marzo (vedi allegato) mi inviava una lettera nella quale prendeva
posizione in merito alla vertenza indicata in epigrafe e si dichiarava
d'accordo di accettare la disdetta delle assicurazioni complementari della
famiglia __________ con effetto al 31.12.1998.
La Cassa malati
__________ accogliendo la petizione da me inoltrata a favore di __________,
__________ e __________ à mi chiedeva di valutare la possibilità di ritirare la
stessa.
Il mio scritto va
in tal senso.
In
considerazione del fatto che la Cassa __________ è disposta ad annullare il
contratto stipulato dal signor __________, con effetto al 31 dicembre 1998,
prego lo spettabile Tribunale di stralciare la lite summenzionata dai ruoli."
(V)
- che, giusta l'art 352 cpv
1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la
desistenza così come l'acquiescenza di una parte pongono fine alla lite e il
giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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