AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.27
Data decisione, Autorità: 04.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00027
grw/nh
Lugano 4 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 15 febbraio 1999 di
__________, rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Nel 1998 __________ era assicurata contro le malattie presso la __________.
Oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, __________ aveva le seguenti assicurazioni complementari:
Categoria B - Ambulatoriale (rischio d'infortunio incluso)
Categoria M - Complementare (rischio d'infortunio incluso)
Categoria L - Cura di lunga durata stazionaria
1.2. Verso la metà del mese d'ottobre 1998, la __________ ha inviato agli assicurati la polizza d'assicurazione valida per l'anno 1999.
I premi delle assicurazioni cat. M e L sono passati da fr. 6.30 e 1.60 per il 1998 a fr. 9.40 e 1.95 per il 1999.
Il premio per l'assicurazione cat. B è, invece, rimasto invariato.
1.3. Con lettera datata 12 novembre 1998 __________ ha comunicato alla __________ quanto segue:
" Disdetta del contratto d'assicurazione
no. di famiglia: __________ N. assicurato: __________
Egregi signori,
con la presente vi inoltro regolare disdetta del contratto di assicurazione (legge sull'assicurazione malattie, art 7 cpv 2) per la fine del mese di dicembre 1998
..." (doc 2)
1.4. Con risposta 23.12.1998 la __________ ha comunicato all'assicurata che, non avendo essa rispettato il termine ordinario per la disdetta, l'assicurazione complementare "ambulatoriale II" (cat. B) sarebbe rimasta in vigore anche per il 1999 (doc H).
Per contro, la disdetta delle assicurazioni cat. M e L - i cui premi avevano subito un aumento - è stata ritenuta tempestiva dalla Cassa: tali assicurazioni hanno, così, avuto fine al 31 dicembre 1998 (cfr. V e VI).
1.5. Con petizione 15.2.1999, __________, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto che venga accertata
" la validità della disdetta inoltrata dalla signorina __________, alla __________ per le prestazioni complementari.
E' di conseguenza accertato che il contratto di assicurazione (N. di famiglia. __________ N. di assicurato: __________) per le prestazioni complementari non é più in vigore dall'1.1999" (I)
A sostegno di tale richiesta, nel ricorso si legge, in particolare, quanto segue:
" ... In caso di aumento dei premi all'assicurato è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto. Così ha fatto la signorina __________ in data 12.11.1998, pur utilizzando, per errore, il solo riferimento LAMal (doc. D), così ha ribadito con la disdetta a mano 30.12.1998 all'Agenzia di __________ della __________ (doc. I). E' di conseguenza pacifico che l'assicurata è liberata dalle assicurazioni Cura di lunga durata stazionaria passata da fr. 1.60 a fr. 1.95 mensili così come dall'assicurazione Complementare II passata da fr. 6.30 a fr. 9.40. Anche se la __________ si oppone a detta disdetta la stessa va ratificata per il 31.12.1998 e non per il 31.12.1999.
Punto più controverso è invece sapere se la disdetta ha efficacia anche per l'assicurazione Ambulatoriale II il cui contributo di fr. 15.60 mensile è rimasto invariato. In forza di un parere espresso dall'ufficio cantonale dell'assicurazione malattia il contratto per la assicurazioni complementari costituirebbe un tutt'uno che gli assicurati accettano in blocco e che possono quindi anche lasciare in blocco se una delle coperture subisce un aumento (cfr. la Borsa della Spesa, agosto 1998 pag. 3, doc. M). In effetti la stessa assicurazione non indica "premi mensili" bensì di "premio mensile netto". Prova ne sia la notifica di premio 1.12.1998 che indica un premio mensile netto di fr. 26.95. Tale premio risulta complessivamente maggiore di fr. 3.45 rispetto a quello dell'anno precedente. Ne consegue un aumento che permette all'assicurato di esercitare il diritto di disdetta... " (I)
1.6. In risposta, la __________ ha postulato la reiezione della petizione con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
1.7. Rispondendo ad una richiesta del TCA, la __________, il 23.3.1999, ha comunicato quanto segue:
" Le comunichiamo che accettiamo la disdetta della ricorrente per le categorie assicurative "L" e "M", con effetto al 31 dicembre 1998. L'agenzia competente procederà nei prossimi giorni alla relativa mutazione." (VI)
Tale comunicazione è stata intimata all'attrice (VII).
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. L'assicurazione contro le malattie é stata retta, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita.
Contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
2.3. Dal profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr 85ss LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr R. Spyra, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spyra, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256259; P-Y Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).
Giusta l'art 47 cpv 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
Nelle contestazioni giusta il cpv 2, non possono essere addossate spese procedurali alle parti; tuttavia il giudice può mettere tutte queste spese o una parte di esse a carico della parte temeraria.
L'art 75 LCAMal dispone che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
E' applicabile per analogia la legge di procedura per le cause davanti al TCA.
2.4. Il contratto d'assicurazione può avere fine in ragione di circostanze diverse:
sopravvenienza del termine contrattuale
accordo delle parti
realizzazione delle ipotesi previste dalla legge (art 37 , 21 cpv 1 LCA)
disdetta unilaterale da parte dello stipulante (art 36, 42, 89 e 10 LCA) o dell'assicuratore (art 29 cpv 2, 30 cpv 2, 42, 54 cpv 3, 6, 10, 28, 38, 40, 51, 53 e 75 LCA)
(cfr M. Kuhn, P. Montavon, Droit des assurances privées, Editions juridiques AmC Alpha, Lausanne 1994, pag 153 e 154)
2.4.1. Con riserva di una clausola di tacita rinnovazione del contratto (che, giusta l'art 47 LCA, ha effetto solo in quanto limiti la rinnovazione ad un anno per volta), il contratto d'assicurazione ha fine al suo termine contrattuale.
Questo termine può essere la realizzazione di un sinistro (il decesso dell'assicurato nelle assicurazioni di persone, un danno totale nell'assicurazione di cose) , una data, l'espirazione di un termine o ancora la conclusione di un'azione a dipendenza di quanto stabilito dalle parti nel contratto (cfr B. Viret, Droit des assurances privées, Editions de la société suisse des employés de commerce, Zurich, pag 88; m. Kuhn, P. Montavon, Droit des assurances privées, Editions juridiques AmC Alpha, Lausanne 1994, pag 151; A. Maurer, Privatversicherungsrecht, ed Stämpfli Bern, pag 212 e seg; J-B. Meuwly, La durée de la couverture d'assurance privée, Ed universitaires Fribourg, 1994, pag 62).
In concreto, le Condizioni generali del contratto d'assicurazione LCA 1998 delle assicurazioni malattia complementari della __________ (in seguito: CGA) prevedono, all'art 4.4., che, riservate le condizioni particolari per le assicurazioni collettive, l'assicurazione si estingue con la morte della persona assicurata o con la risoluzione del contratto.
L'art 4.5. CGA prevede che l'assicurato può disdire il contratto in tre ipotesi:
allo spirare del periodo contrattuale indicato nella polizza, osservando un preavviso di tre mesi.
dopo ogni malattia o infortunio per il quale la __________ paga una prestazione
in caso di modifiche del rapporto contrattuale.
La polizza indica, quale periodo contrattuale, il periodo dal 1.1.1998 al 31.12.1998.
E' incontestato che l'assicurata, con la disdetta 12.11.1998, non ha rispettato il termine di tre mesi di cui all'art 4.5. CGA.
Occorre, dunque, per valutare la tempestività di tale sua manifestazione di volontà, verificare se sono realizzate le altre ipotesi per cui tale disposto concede all'assicurata facoltà di disdetta senza osservazione del termine di cui sopra.
In concreto, non é preteso che la disdetta delle assicurazioni sia stata data in relazione alla liquidazione di un sinistro.
Occorre, dunque, ancora verificare se entra in considerazione l'ipotesi, prevista dall'art 4.5. CGA di modifica del rapporto contrattuale.
A questo proposito, l'art 4.5. rinvia esplicitamente all'art 7 CGA.
L'art 7.1 CGA prevede la facoltà per la __________, oltre che di modificare le condizioni complementari relative alle prestazioni, di aumentare o ridurre i premi in funzione dell'evoluzione dei costi (cfr, per la validità di tali clausole, P. Bucher, Assurance maladie privée, Ed. de la société suisse des employés de commerce, Zurich, pag 87 e 88).
In caso di modifica delle condizioni, l'art 7.1. CGA prevede quanto segue:
" La __________ comunica le nuove condizioni di contratto al più tardi 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Voi avete il diritto di disdire per la fine del semestre civile in corso la parte del contratto interessata dalla modifica.
Per essere valida la disdetta deve giungere alla __________ al più tardi l'ultimo giorno del semestre civile.
In mancanza di una tale disdetta, si ritiene che abbiate accettato la modifica."
Questo disposto indica in modo chiaro e univoco che , in caso di modifiche del rapporto contrattuale, la possibilità di disdetta senza osservazione del termine ordinario - cioé del termine di cui all'art 4.5. CGA - é limitata alle soli "parti del contratto interessate dalla modifica", cioé alle sole categorie assicurative che hanno subito una modifica.
La disposizione é chiara: l'assicurato, applicando l'attenzione richiesta dalle circostanze, non può dare a tale articolo nessun'altro significato (cfr, per regole applicabili all'interpretazione delle clausole di un contratto, in particolare di quelle prestampate: DTF 105 II pag 18)
Pertanto, ritenuto che, in concreto, la categoria d'assicurazione Ambulatoriale II non ha subito un aumento di premio (né, peraltro, alcuna altra modifica), non entra in considerazione l'ipotesi prevista dall'art 4.5. CGA di modifica del rapporto contrattuale: legittimamente la __________ ha considerato che la disdetta non ha, per essa, avuto effetto al 31.12.1998.
2.4.2. L'assicurata, sulla scorta di un parere dell'Ufficio cantonale di assicurazione malattia, sembra sostenere l'inapplicabilità dei citati disposti delle CGA della __________ affermando che essi sono in contrasto con l'art 12 LCA.
A torto.
L'art 12 LCA prevede che, quando il contenuto della polizza o delle aggiunte alla stessa non concordi colle convenzioni intervenute, lo stipulante deve chiederne la rettifica entro 4 settimane dal ricevimento della polizza senza di che il tenore di questa si ritiene da lui accettato.
Questo disposto non ha in alcun modo effetto né sulla conclusione né sulla fine del contratto d'assicurazione né sul contenuto di tale contratto liberamente deciso, nei limiti della LCA, dalle parti.
Vedi al proposito quanto detto da B. Viret e da M. Kuhn:
" ... L'établissement de la police d'assurance est donc une obligation légale née d'un contrat déjà conclu: la police n'est pas un élément constitutif du contrat, mais un effet de celui-ci. L'inexécution par l'assureur de l'obligation de remettre une police ne fonde pas le droit pour le preneur de faire invalider le contrat; celui-ci dispose en revanche d'une action en justice visant à la remise de ce document..."
" ... La délivrance de la police constatant le contrat d'assurance n'est pas un acte de droit dispositif. La police matérialise la déclaration de volonté des parties. De ce fait, elle ne représente pas un autre contrat qui viendrait remplacer celui qui a été conclu auparavant. La police matérialise exclusivement l'expression d'une déclaration de volonté déjà donnée.
Elle n'est donc rien d'autre qu'un titre probatoire, soit un document qui peut être produit comme moyen de preuve.... "
Il diritto concesso allo stipulante dall'art 12 LCA non modifica in nulla il diritto delle parti di proporre delle modifiche del contratto (cfr B. Viret, op. cit. pag 86).
Con l'art. 7.1. CGA la ______ si é espressamente riservata tale diritto concedendo - secondo i principi generali del diritto delle obbligazioni - allo stipulante di dipartirsi dal contratto prima dell'entrata in vigore delle modifiche proposte.
L'art 12 LCA non ha, in quest'ambito, applicazione poiché si limita a concedere all'assicurato il diritto di esigere dall'assicuratore la consegna di un documento probante circa il contenuto del contratto concluso. Nulla più.
Parte integrante di tale contratto sono le CGA e le CCA (condizioni complementari attinenti ad ogni categoria assicurativa).
Queste condizioni - non contrarie alla LCA - sono state accettate dalla stipulante: questa non può, ora, pretenderne la disattenzione.
2.4.3. Nessuna delle ipotesi di estinzione del contratto ex lege (art 37 e 21 cpv 1 LCA) né di facoltà di disdetta unilaterale dello stipulante (art 36 LCA) sono, in concreto, realizzate.
La petizione non può, dunque, che essere respinta (cfr., per casi analoghi di identica soluzione, STCA 7.4.1998 in re I. c. __________; stca 7.4.1998 in re G.B. c. __________; ... ).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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