AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.23
Data decisione, Autorità: 25.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00023
grw/nh
Lugano 25 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 12 febbraio 1999 di
__________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Nel 1998 __________ era assicurato contro le malattie presso la __________.
Oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, __________ aveva le seguenti assicurazioni complementari:
Categoria B - Ambulatoriale (rischio d'infortunio incluso)
Categoria M - Complementare II (rischio d'infortunio incluso)
Categoria E - Ospedale (reparto semiprivato)
1.2. Verso la metà del mese d'ottobre 1998, la __________ ha inviato agli assicurati la polizza d'assicurazione valida per l'anno 1999.
1.3. Con lettera datata 20 novembre 1998 __________ a ha comunicato alla __________ quanto segue:
" Con la presente comunico la rescissione del mio contratto di assicurazione malattia per le cure complementari a causa del forte aumento dei premi per l'anno 1999." (doc 2)
1.4. Con risposta 9.12.1998 la __________ ha comunicato all'assicurato che, non avendo egli rispettato il termine ordinario per la disdetta, l'assicurazione complementare "ambulatoriale II" sarebbe rimasta in vigore anche per il 1999 (doc 3).
1.5. Con petizione 12.2.1999, __________, ha adito lo scrivente TCA dichiarando quanto segue:
" Nell'anno 1998 ero assicurato presso la __________ per le prestazioni complementari.
Nell'ottobre 1998 da parte della __________ mi sono state sottoposte le nuove tariffe per il 1999. Vi era un notevole aumento dei premi, per cui ho inoltrato la disdetta.
Questa è stata accettata dalla __________ tranne che per la complementare II, per la quale l'aumento era giustificato dal cambio della fascia d'età.
Ora, o sono in disaccordo con questa opinione della __________, perché il mio contratto per la complementare era di tipo globale (cioè io dovevo accettare tutto il pacchetto così com'era), per cui inoltro a questo lodevole Tribunale una petizione, affinché si stabilisca la legalità o meno di quanto pretende la suddetta Cassa.... " (I)
1.6. In risposta, la __________ ha postulato la reiezione della petizione con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. L'assicurazione contro le malattie é stata retta, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita.
Contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
2.3. Dal profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr 85ss LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr R. Spyra, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spyra, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256259; P-Y Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).
Giusta l'art 47 cpv 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
Nelle contestazioni giusta il cpv 2, non possono essere addossate spese procedurali alle parti; tuttavia il giudice può mettere tutte queste spese o una parte di esse a carico della parte temeraria.
L'art 75 LCAMal dispone che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
E' applicabile per analogia la legge di procedura per le cause davanti al TCA.
2.4. Il contratto d'assicurazione può avere fine in ragione di circostanze diverse:
sopravvenienza del termine contrattuale
accordo delle parti
realizzazione delle ipotesi previste dalla legge (art 37 , 21 cpv 1 LCA)
disdetta unilaterale da parte dello stipulante (art 36, 42, 89 e 10 LCA) o dell'assicuratore (art 29 cpv 2, 30 cpv 2, 42, 54 cpv 3, 6, 10, 28, 38, 40, 51, 53 e 75 LCA)
(cfr M. Kuhn, P. Montavon, Droit des assurances privées, Editions juridiques AmC Alpha, Lausanne 1994, pag 153 e 154)
2.4.1. Con riserva di una clausola di tacita rinnovazione del contratto (che, giusta l'art 47 LCA, ha effetto solo in quanto limiti la rinnovazione ad un anno per volta), il contratto d'assicurazione ha fine al suo termine contrattuale.
Questo termine può essere la realizzazione di un sinistro (il decesso dell'assicurato nelle assicurazioni di persone, un danno totale nell'assicurazione di cose) , una data, l'espirazione di un termine o ancora la conclusione di un'azione a dipendenza di quanto stabilito dalle parti nel contratto (cfr B. Viret, Droit des assurances privées, Editions de la société suisse des employés de commerce, Zurich, pag 88; m. Kuhn, P. Montavon, Droit des assurances privées, Editions juridiques AmC Alpha, Lausanne 1994, pag 151; A. Maurer, Privatversicherungsrecht, ed Stämpfli Bern, pag 212 e seg; J-B. Meuwly, La durée de la couverture d'assurance privée, Ed universitaires Fribourg, 1994, pag 62).
In concreto, le Condizioni generali del contratto d'assicurazione LCA 1998 delle assicurazioni malattia complementari della ______ (in seguito: CGA) prevedono, all'art 4.4., che, riservate le condizioni particolari per le assicurazioni collettive, l'assicurazione si estingue con la morte della persona assicurata o con la risoluzione del contratto.
L'art 4.5. CGA prevede che l'assicurato può disdire il contratto in tre ipotesi:
allo spirare del periodo contrattuale indicato nella polizza, osservando un preavviso di tre mesi.
dopo ogni malattia o infortunio per il quale la __________ paga una prestazione
in caso di modifiche del rapporto contrattuale.
La polizza indica, quale periodo contrattuale, il periodo dal 1.1.1998 al 31.12.1998.
E' incontestato che l'assicurato, con la disdetta 20.11.1998, non ha rispettato il termine di tre mesi di cui all'art 4.5. CGA.
Occorre, dunque, per valutare la tempestività di tale sua manifestazione di volontà, verificare se sono realizzate le altre ipotesi per cui tale disposto concede all'assicurato facoltà di disdetta senza osservazione del termine di cui sopra.
In concreto, non é preteso che la disdetta delle assicurazioni sia stata data in relazione alla liquidazione di un sinistro.
Occorre, dunque, ancora verificare se entra in considerazione l'ipotesi, prevista dall'art 4.5. CGA di modifica del rapporto contrattuale.
A questo proposito, l'art 4.5. rinvia esplicitamente all'art 7 CGA.
L'art 7.1 CGA prevede la facoltà per la __________, oltre che di modificare le condizioni complementari relative alle prestazioni, di aumentare o ridurre i premi in funzione dell'evoluzione dei costi (cfr, per la validità di tali clausole, P. Bucher, Assurance maladie privée, Ed. de la société suisse des employés de commerce, Zurich, pag 87 e 88).
In caso di modifica delle condizioni, l'art 7.1. CGA prevede quanto segue:
" La __________ comunica le nuove condizioni di contratto al più tardi 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Voi avete il diritto di disdire per la fine del semestre civile in corso la parte del contratto interessata dalla modifica.
Per essere valida la disdetta deve giungere alla __________ al più tardi l'ultimo giorno del semestre civile.
In mancanza di una tale disdetta, si ritiene che abbiate accettato la modifica."
Questo disposto indica in modo chiaro e univoco che , in caso di modifiche del rapporto contrattuale, la possibilità di disdetta senza osservazione del termine ordinario - cioé del termine di cui all'art 4.5. CGA - é limitata alle soli "parti del contratto interessate dalla modifica", cioé alle sole categorie assicurative che hanno subito una modifica.
La disposizione é chiara: l'assicurato, applicando l'attenzione richiesta dalle circostanze, non può dare a tale articolo nessun'altro significato (cfr, per regole applicabili all'interpretazione delle clausole di un contratto, in particolare di quelle prestampate: DTF 105 II pag 18)
Pertanto, ritenuto che, in concreto, la categoria d'assicurazione Ambulatoriale II non ha subito un aumento di premio (né, peraltro, alcuna altra modifica), non entra in considerazione l'ipotesi prevista dall'art 4.5. CGA di modifica del rapporto contrattuale: legittimamente la __________ ha considerato che la disdetta non ha, per essa, avuto effetto al 31.12.1998.
2.4.2. Nessuna delle ipotesi di estinzione del contratto ex lege (art 37 e 21 cpv 1 LCA) né di facoltà di disdetta unilaterale dello stipulante (art 36 LCA) sono, in concreto, realizzate.
La petizione non può, dunque, che essere respinta (cfr., per casi analoghi, STCA 7.4.1999 in re I. c. __________; STCA 4.5.1998 in re A.P. c. __________; STCA 7.4.1999 in re G.B. c. __________; .... ).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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