AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.35
Data decisione, Autorità: 28.05.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00035
Lugano 28 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
I coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, svolgevano, nel periodo di computo, le attività, rispettivamente, di progettista e di impiegata, presso la __________ __________ __________ di __________. Attualmente continuano a lavorare per la stessa ditta, che nel frattempo si è trasferita a __________. Nella dichiarazione fiscale 2001/2002, i contribuenti chiedevano la deduzione di un importo di fr.19'320.- (due trasferte in automobile da __________ a __________), a titolo di spese di trasporto.
Notificando loro la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione dell'8 ottobre 2001, l'Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva in deduzione solo un importo di fr. 10'000.-, per un'unica trasferta.
1.2.
I contribuenti impugnavano la decisione, con reclamo del 9 ottobre 2001, chiedendo di essere convocati.
Il reclamo veniva respinto dall'autorità di tassazione, con decisione del 25 febbraio 2002, con la seguente motivazione:
Nel caso in rassegna entrambi i coniugi esplicano la propria attività lucrativa presso la __________ __________ __________ di __________ e sono a beneficio di un orario di lavoro flessibile. Non si giustifica pertanto l'utilizzo di due automobili per la trasferta giornaliera dal domicilio al luogo di lavoro e ritorno. Ne consegue che la deduzione per spese di trasporto viene confermata in fr. 10'000.– di media annua;
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ripropongono la richiesta di deduzione dei costi di due trasferte separate, sottolineando di lavorare in due distinti settori della stessa impresa, con esigenze di orario ben diverse ed attirano pure l'attenzione sul fatto che la moglie lavora solo al 90% e non al 100%.
2.2.
All'udienza dell'11 aprile 2002, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente. In particolare il ricorrente ha ribadito l’impossibilità di far uso, nel periodo di computo in discussione, a differenza dei precedenti, di un unico mezzo di trasporto privato, in considerazione delle specifiche mansioni all’interno della ditta.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.2.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 19 dicembre 2000). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 13.- al giorno o di fr. 2’800.- all’anno (art. 3 cpv. 3 DE).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 2001-2002: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza).
Entrambi i ricorrenti lavorano alle dipendenze della __________ __________ di __________, ora trasferitasi a __________. Durante il periodo di computo, che entra in considerazione per la presente tassazione, la moglie lavorava al 90% con mansioni di responsabilità nel reparto spedizioni, il marito invece nel settore della progettazione. Quest’attività comporta un ampio margine d’ incertezza sulla durata del lavoro, nel senso che non gli è possibile terminare il lavoro ad un orario prestabilito, ma deve essere sempre a disposizione per le esigenze della clientela, per i rapporti con i fornitori e in caso di necessità o di urgenza per rispondere alle richieste dei tecnici della ditta che operano sul campo.
Questa situazione impedirebbe ai coniugi __________, anche se l’orario di lavoro della ditta è flessibile con obbligo di presenza dalle 09.00 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 16.30, di poter coordinare i loro spostamenti e di utilizzare un solo mezzo di trasporto.
4.2.
L’esame degli orari dei mezzi pubblici di trasporto, consente, in caso di orario di lavoro flessibile, come nel caso della moglie, la trasferta da __________ -__________ a __________ in meno di un’ ora, per l’esattezza in 59 minuti, partendo da __________ -__________ alle 06.20, ma non in orari successivi e il ritorno sempre in 59 minuti partendo alle 17’20, ma non prima, poiché la partenza avverrebbe al di fuori del blocco fisso di presenza in ditta e nemmeno dopo. A ciò deve aggiungersi che il domicilio dei ricorrenti, che è in via __________ __________, dista, come si è potuto accertare interpellando la Segreteria comunale di , quasi una decina di minuti dalla fermata della corriera a __________ -. Una tratta pedonale almeno di ugual lunghezza, se non addirittura superiore, separa poi la sede della ditta dalla stazione ferroviaria di __________.
Appare quindi di fatto insostenibile in queste condizioni pretendere che un lavoratore o una lavoratrice compiano la trasferta quotidiana con il mezzo pubblico.
4.3.
Assodata la necessità di far capo al mezzo di trasporto privato, occorre chiedersi se davvero, almeno in determinati giorni, ai coniugi __________ non sia possibile coordinare la trasferta, in modo tale che la moglie si rechi al lavoro con il marito e effettui invece il rientro con il mezzo pubblico o addirittura che i coniugi __________ possano usare la medesima automobile.
Stando alla dichiarazione del 15 febbraio 2002 del responsabile delle risorse umane della __________ __________ ciò non sarebbe di fatto possibile.
La particolarità della fattispecie ha però indotto questa Camera a chiedere al ricorrente di produrre la fotocopia dell’attestazione del controllo dei gas di scarico delle due automobili utilizzate. Si evince che con un’automobile (la __________) sono stati percorsi da metà marzo 1999 a metà marzo 2001 in media km 12'966 all’anno e con l’altra (la __________) da fine marzo del 1998 a metà marzo 2000 mediamente km 9'815 all’anno. Certo tali cifre vanno relativizzate, poiché durante il 1998 ai coniugi __________ sarebbe stato possibile compiere la trasferta assieme in considerazione degli orari di lavoro di allora e dall’inizio del 2000 la __________ __________ si sarebbe trasferita a . Ma anche usando con molta cautela questi dati, non appena vengano raffrontati con l’effettiva percorrenza chilometrica di un’automobile, è lecito nutrire più di un dubbio sul fatto che i coniugi __________ compiano sempre separatamente la trasferta, l’uno indipendentemente dall’altro. Infatti, dai dati del ricorrente medesimo la percorrenza giornaliera sarebbe di km 70, per una percorrenza annua media di km 15'400 per 220 giornate lavorative annue, conformemente alla giurisprudenza di questa Camera (cfr. per es. CDT n. .. dell' 8 ottobre 1999 in re R. e E. O.).
Di fatto, i chilometri percorsi mediamente all’anno dalla __________ sono inferiori di ben 2'500 a quelli necessari, secondo il ricorrente, per recarsi al lavoro e rincasare; quelli percorsi dalla __________ sono invece inferiori di quasi 6'000. Certo, quest’ultimo dato va in particolare relativizzato, poiché da aprile a dicembre del 1998 non sarebbero state effettuate trasferte di lavoro.
È comunque chiaro che se si ammettesse che le trasferte negli anni di computo sono sempre state effettuate separatamente, ben poco spazio per non dire praticamente nessuno rimarrebbe per l’uso privato delle due automobili. Il che appare ben poco verosimile.
Vero è che il ricorrente possiede anche una motocicletta. Egli non ha però mai preteso si usarla per recarsi al lavoro, tant’è che il calcolo della deduzione è stato effettuato unicamente sul costo della trasferta in automobile. Il possesso e l’uso della motocicletta possono semmai spiegare, ma solo parzialmente, un uso ridotto delle due automobili per scopi puramente privati.
4.4.
Queste considerazioni inducono chiaramente a ritenere che la regola sia quella dell’uso di una sola automobile per recarsi al lavoro e che solo eccezionalmente o in occasioni limitate sia necessario l’uso dei due veicoli. Deve comunque essere escluso che la regola sia quella sostenuta dal ricorrente e, meglio, l’uso costante di due automobili per recarsi al lavoro.
La deduzione deve quindi essere fissata mediante prudente valutazione. Tenuto conto dei fattori che parrebbero indurre a una certa prudenza (cfr. consid. 4.3. in fine), questa Camera ritiene di poter fissare la deduzione complessivamente in fr. 12'320.- di media annua e, meglio, fr. 9'240.- per le trasferte compiute assieme dai coniugi, cui si può aggiungere come massimo un importo pari a un terzo e, meglio, pari a fr. 3'080.- per le trasferte compiute separatamente.
4.5.
Spese e tassa di giustizia verranno ripartite proporzionalmente, conformemente a quanto stabilito dall’art. 231 cpv. 1 LT, tenuto conto che la deduzione chiesta dal ricorrente ammontava a fr. 19'320.- a fronte di una ammessa dall’Ufficio di tassazione di fr. 10'000.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 25 febbraio 2002 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto viene elevata a fr. 12'320.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente in ragione di due terzi (fr. 320.-).
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster