AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1998.47
Data decisione, Autorità: 17.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00047
Lugano 17 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 18 marzo 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
spese di manutenzione immobili Comune di domicilio fr. 8’450.–
spese di manutenzione immobili altri comuni fr. 9’201.–
In data 22 gennaio 1997, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna inviava ai contribuenti una lettera, con la quale chiedeva loro le seguenti informazioni:
• attestazioni bancarie a comprova dei debiti al 1° gennaio 1995;
• destinazione data ai capitali derivanti dall’aumento dei debiti bancari e, nel caso in cui gli stessi fossero serviti a finanziare lavori di costruzione o di riattazione, la relativa documentazione.
Trasmessa la documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione effettuati nel periodo di computo su una casa di __________, i contribuenti chiedevano che i relativi costi fossero dedotti dal reddito imponibile quali spese di manutenzione.
Con decisione dell’8 settembre 1997, l'Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 1995/96, nella quale aggiungeva ai redditi dichiarati un reddito d’altra fonte di fr. 35’000.– in media annua, in considerazione della sproporzione fra le entrate e le uscite del periodo di computo. Negava inoltre la deduzione dei debiti non comprovati e dei relativi interessi.
Nel corso di un’audizione del 13 gennaio 1998, riesaminata la documentazione allegata alla dichiarazione, le parti convenivano di aggiungere ai redditi la pigione versata dal figlio dei reclamanti e di ridurre pertanto il reddito d’altra fonte a fr. 5’000.–; inoltre, le parti si accordavano sulla detrazione dei premi assicurativi di fr. 7’200.–. Quanto alla deduzione delle spese per la riattazione della casa di __________, l’autorità fiscale ribadiva la propria opinione in merito al carattere di costi di investimento delle stesse.
Con decisione su reclamo del 16 febbraio 1998, pertanto, l’autorità fiscale confermava la propria decisione con riferimento alle spese di manutenzione, con la seguente motivazione:
«L’autorità fiscale nell’intento di chiarire la fattispecie ha richiesto al comune la presentazione della domanda di costruzione che ha avuto per oggetto i lavori chiesti in deduzione. La documentazione presentata mostra in maniera inequivocabile che:
al piano terreno dove erano ubicati il locale hobby e un ufficio si è proceduto alla trasformazione dei locali in appartamento bilocale con la formazione dei servizi igienici inesistenti in precedenza.
al secondo piano, collegato con il primo da una scala interna a chiocciola e facente parte di un unico appartamento, si è proceduto all’innalzamento del tetto avendo come conseguenza l’aumento della volumetria, ed alla formazione di tre nuove camere ed un bagno.
Ai fini della legge edilizia cantonale ci si trova di fronte ad opere per le quali deve essere rilasciata una licenza (art. 4 Regolamento di applicazione della legge edilizia) in quanto le opere che si intendono eseguire implicano una trasformazione sostanziale dell’immobile ed il cambiamento di destinazione di alcuni locali. In materia di LT e di LIFD sono deducibili, dal reddito della sostanza immobiliare privata, le spese di manutenzione effettive come pure quelle di gestione e di amministrazione (art. 31 cpv. 2 LT e art. 32 cpv. 2 LIFD).
Nel caso specifico il contribuente ha proceduto ad una trasformazione sostanziale del suo immobile (vedi sent. CDT del 5 dicembre 1997 in re __________) procedendo a ricavarne un appartamento al piano terreno ed ampliando in volumetria ed in superficie utile l’appartamento al primo e secondo piano. Tali investimenti non possono essere considerati come spese di manutenzione deducibili ragione per cui la contestazione sollevata deve essere respinta».
All’udienza del 3 giugno 1998, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni; il giudice delegato ha incaricato il perito __________ __________ di esperire un sopralluogo allo scopo di stabilire, sulla base della documentazione relativa alle spese pagate, la natura dei lavori effettuati.
Il rapporto del perito è stato rassegnato in data 23 giugno 1998 ed è stato notificato ai ricorrenti, i quali hanno preso posizione con scritto del 7 luglio 1998.
Secondo l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT 1994 di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi.
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
4.2.
Nel 1978, vigente il Decreto sull’imposta federale diretta (DIFD), l’AFC aveva emanato una circolare concernente le misure fiscali che permettono di promuovere i risparmi di energia (Circolare del 17 agosto 1978). Lo scopo era di favorire un’interpretazione estensiva della nozione di spese di manutenzione, fino a farvi rientrare costi che a rigore sarebbero qualificabili spese di miglioria.
Le suddette agevolazioni si fondano ora su di un’apposita base legale: «il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione» (art. 32 cpv. 2 seconda frase LIFD; cfr. anche l’art. 32 cpv. 2 seconda frase LT, che rinvia espressamente alla disciplina prevista dalla legge federale). Ai fini dell’applicazione dell’art. 32 LIFD, il Consiglio federale ha precisato che per «investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente» si intendono le spese sostenute per provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili, e che tali provvedimenti riguardano l’installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di quelli vecchi, in edifici esistenti (Art. 5 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992); tuttavia, se tali provvedimenti sono sovvenzionati da collettività pubbliche, il contribuente può avvalersi della deduzione soltanto per la parte di spese che deve sopportare personalmente (art. 6 Ordinanza cit.). Il Dipartimento federale delle finanze ha provveduto a sua volta a precisare quali siano i provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a fare uso di energie rinnovabili, proponendo un elenco esemplificativo, nel quale rientrano i provvedimenti per limitare la perdita di energia dall’involucro dell’edificio, i provvedimenti per un’utilizzazione razionale dell’energia degli impianti domestici, gli investimenti per analisi di economia energetica, l’elaborazione di piani di ottimizzazione energetica, gli investimenti per la sostituzione di elettrodomestici ad alto consumo di energia elettrica, quali fornelli, forni, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, impianti di illuminazione, ecc., compresi nel valore dell’edificio (Art. 1 dell’Ordinanza concernente i provvedimenti per un’utilizzazione razionale dell’energia e per l’impiego di energie rinnovabili, del 24 agosto 1992).
4.3.
Per facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT).
4.3.1.
La deduzione complessiva ammonta:
al 15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
al 25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
4.3.2.
Questa agevolazione entra in considerazione solo per gli immobili appartenenti alla sostanza privata (v. art. 2 cpv. 3 Regolamento cit.; art. 4 Ordinanza cit.). Tale limitazione deriva in primo luogo dal fatto che l'accertamento dell'utile aziendale imponibile e dei costi che gli si riferiscono avviene in base alla contabilità aziendale. Pertanto si devono prendere in considerazione i costi di manutenzione degli stabili, che risultano dalla contabilità del contribuente (Känzig, op. cit., p. 663).
C'è però un'altra ragione per cui non si concede la deduzione complessiva nel caso degli immobili affittati o locati: una deduzione forfetaria non può essere concessa, se conduce a lungo termine ad un risultato manifestamente inesatto. Ebbene, con i contratti di locazione, il proprietario fa sopportare ai conduttori gran parte dei costi di gestione, amministrazione e di parte dei costi di amministrazione, sicché non vi è ragione di consentire al locatore di beneficiare di una deduzione globale per spese che egli stesso finisce per non doversi assumere. Tale principio, già sostenuto dalla giurisprudenza di diversi cantoni, è stato adottato anche dal Tribunale federale in materia di imposta federale diretta; tale limitazione vale anche nel caso in cui gli immobili locati appartengano alla sostanza privata (ASA 63 p. 739 s.).
4.3.3.
Mentre in materia di IFD il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili (art. 3 Ordinanza cit.), per l’IC invece il contribuente che sceglie, o aveva già scelto prima del periodo fiscale 1995/96, il sistema della deduzione delle spese effettive, deve attenersi a questo sistema per un periodo di almeno dieci anni (art. 2 cpv. 2 Regolamento cit.). La deduzione complessiva calcolata dal Consiglio di Stato costituisce, in quanto tale, una deduzione media che raggiunge il proprio equilibrio durante un lasso di tempo prolungato; è per questa ragione che si vuole impedire al proprietario di passare da un sistema di deduzione all'altro, a seconda della convenienza (cfr. Känzig, op. cit., n. 173, p. 662 s.). Il Consiglio federale ha invece preferito riconoscere la possibilità di cambiare sistema, nell’intento di consentire sempre al proprietario la deduzione integrale dei costi effettivi (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., n. 9 ad art. 32 LIFD, p. 122 s.); la deduzione complessiva per l’IFD è peraltro inferiore a quella per l’IC.
I ricorrenti ammettono che la trasformazione parziale al piano superiore configuri una miglioria, perché ne permette un migliore utilizzo, ma contestano che ciò basti ad escludere il carattere di spese di manutenzione dell’intera opera di riattazione.
5.1.
Per spese di manutenzione si intendono quei costi che perseguono il mantenimento dell’attuale valore e che devono essere eseguiti nuovamente a breve o lunga distanza di tempo. I lavori di manutenzione vengono intrapresi per conservare un immobile nell’uso attuale o per restituirlo a tale impiego.
A tale proposito, la dottrina distingue ben tre tipi di costi di manutenzione.
a) le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”) servono a compensare la perdita di valore ed a mantenere l’immobile in condizioni utilizzabili; si tratta pertanto di spese che si devono sostenere regolarmente (Zwahlen, Die einkommensteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten, Basilea, 1986, p. 84; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Zurigo 1991, p. 154; Känzig, op. cit., n. 161 ad art. 22 DIFD, p. 649 parla a tale proposito di “spese di manutenzione correnti”);
b) le spese di riparazione (“Instanstellungskosten”) servono invece a compensare la perdita di valore accresciuta, che deriva dalla mancata esecuzione delle spese citate in precedenza; si tratta pertanto di spese di manutenzione che devono essere sopportate irregolarmente (Zwahlen, op. cit., p. 85; Funk, op. cit., p. 155; Känzig, op. cit., n. 162 ad art. 22 DIFD, p. 649 s.);
c) vi sono infine spese che servono a sostituire oggetti: i primi due tipi di costi di manutenzione servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate. Ciò si verifica, p. es., quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la medesima funzione (Zwahlen, op. cit., p. 87 s.; Funk, op. cit., p. 155 s.; Känzig, op. cit., n. 163 ad art. 22 DIFD, p. 650 s.). Se, però, l’ammodernamento non si limita a consentire di continuare a fare dell’immobile l’uso che se ne è fatto fino al momento dei lavori, ma fa sì che la casa acquisti un livello superiore, allora non si tratterà più di opere di mera manutenzione. La distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non è dunque sempre facilmente praticabile, dovendosi procedere a scomporre i costi in questione nella loro componente di investimento e in quella di manutenzione. Spesso, tale opera di suddivisione non potrà prescindere da un apprezzamento, che si dovrà d’altra parte cercare di applicare in modo uniforme a tutti i contribuenti; in tale contesto, inoltre, occorrerà coordinare la prassi vigente in materia di imposta sul reddito con quella applicata in materia di imposta sugli utili immobiliari (su questi problemi, cfr. Rumo, Die Liegenschaftsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friburgo 1993, p. 243; Guhl, Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1953, p. 233). Per ovviare a queste difficoltà la prassi della Divisione delle Contribuzioni suole operare in simili casi una suddivisione della spesa effettuata, espressa in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n. 7 del 1° dicembre 1994).
5.2.
Questa Camera ha pertanto già avuto modo di sottolineare come il mero fatto che per molti anni non siano stati intrapresi importanti lavori di manutenzione non basti a fare assurgere ogni intervento ad opera di miglioria. Ai fini della definizione dei costi di manutenzione, è infatti indifferente che gli interventi necessari a conservare la destinazione dell’oggetto di cui si tratta vengano intrapresi regolarmente o in modo irregolare, purché non comportino un incremento di valore dell’oggetto stesso rispetto al momento del suo acquisto (CDT n. 80.96.00170 del 27 gennaio 1997 in re E. e G.B., in RDAT II–1997 N. 4t p. 321).
5.3.
È incontestabile che interventi di riparazione e sostituzione in una casa che per molti anni era stata lasciata priva della minima manutenzione comportino necessariamente un incremento di valore rispetto al momento precedente i lavori in questione; ma non comportano invece, di solito, un incremento di valore rispetto al momento dell’acquisto dell’immobile. Anche secondo il Tribunale federale, di regola, lavori di riattazione effettuati immediatamente dopo l'acquisto non possono essere dedotti dal reddito lordo (cfr. ASA 42 p. 539); infatti, le spese di manutenzione, che provocano un aumento di valore che va al di là di quello che aveva l'immobile al momento dell'acquisto, devono considerarsi quali spese (non deducibili) per l'acquisto o il miglioramento di beni patrimoniali. Il Tribunale federale fa discendere tale conclusione dalla circostanza che l'immobile al momento dell'acquisto rappresenta un determinato valore, che dipende in particolare dal suo stato di conservazione. Possono pertanto essere dedotte dal reddito lordo unicamente quelle spese che servono a mantenere o ripristinare questo valore. Tale prassi è ora stata codificata in __________ , secondo cui non sono deducibili «le spese sostenute dal contribuente per riattare un immobile di nuova acquisizione, trascurato dal proprietario precedente, nel periodo immediatamente seguente l’acquisizione, di regola nei primi cinque anni» (art. 1 cpv. 2 lett. a Ordinanza concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta, del 24 agosto 1992). È vero che il termine quinquennale è criticato in dottrina, per il fatto che esso permette alle amministrazioni fiscali cantonali di considerare gli stessi costi da diversi punti di vista a seconda della durata del possesso dell'immobile (Zwahlen, p. 174 ss.; CDT n. .. del 21 marzo 1996 in re W. e A. R.). Tuttavia, ne discende la chiara conseguenza che, se il possesso è durato oltre cinque anni, non è possibile discostarsi da una valutazione puramente tecnico-oggettiva della natura delle spese sostenute (RDAT II–1997 N 4t pp. 321-322).
5.4.
Non è pertanto pertinente il riferimento, contenuto nella decisione impugnata, alla sentenza del 1997 (CDT n. ..__________ e ..__________ del 5 dicembre 1997 in re F. e A.P., di prossima pubblicazione in RDAT I–1998).
In tale sentenza, questa Camera ha semplicemente osservato che è possibile far valere la deduzione dal reddito imponibile di spese per la manutenzione di immobili solo nella misura in cui si tratti di lavori intrapresi su immobili esistenti. La ricostruzione e la trasformazione sostanziale di un immobile devono invece essere assimilate ad una nuova costruzione. Questa Corte ha allora deciso che un contribuente che ha intrapreso una ricostruzione, salvaguardando però i muri perimetrali in ossequio alla normativa edilizia del Comune, non ha diritto ad alcuna detrazione di costi di manutenzione, neppure nel quadro delle misure di incentivo degli “investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente”.
Si tenga presente che, nella suddetta sentenza, la Camera di diritto tributario ha fatto presente di non avere mai negato la deduzione dei costi di manutenzione a dipendenza della vetustà dell’immobile, nemmeno dopo sessant’anni, se non ha cambiato di proprietà o è passato agli eredi, ma, applicando la giurisprudenza del Tribunale federale (c.d. prassi Dumont), l’ha negata soltanto in quei casi in cui l’immobile, fatiscente, è stato acquistato da terzi, che hanno immediatamente proceduto a rinnovarlo (cfr., ad esempio, CDT n. ..__________ del 21 marzo 1996 in re W. E A. R. in RDAT 1996 II, n. 17t; CDT del 28 agosto 1995 in re E. e U. St., in RDAT 1996 II n. 8t; CDT n. ..__________ del 29 dicembre 1995 in re P. C.).
5.5.
Venendo al caso in esame, la circostanza che il tetto sia stato innalzato, allo scopo di conseguire un migliore sfruttamento dell’ultimo piano, e che al piano terreno sia stato realizzato un bagno non esistente, non basta certo ad assimilare tale fattispecie a quella che era oggetto della sentenza citata in precedenza. Infatti, non si può semplicemente ignorare il fatto che i lavori di cui si chiede il riconoscimento fiscale sono stati effettuati su una casa esistente, nonostante la sua parziale trasformazione.
Proprio per questa ragione, la Camera di diritto tributario ha proceduto ad un sopralluogo, insieme ad un perito, nell’intento di accertare la natura delle opere intraprese.
Ne è risultata la conclusione che la sostituzione del riscaldamento centrale per fr. 34’830.-, in considerazione della vetustà della costruzione e dello stato in cui l’edificio si trovava, ha indubbio carattere di opera di manutenzione.
Tale carattere deve inoltre essere riconosciuto alle opere relative al rifacimento del tetto solo in misura preponderante e non integrale, come proposto dal perito. Questa Camera ritiene equa una proporzione di due terzi, e, meglio:
copertura tetto fr. 25’000
materiale per il tetto fr. 10’000
opere da lattoniere fr. 6’000
totale fr. 41'000
2/3 fr. 27'335
Le rimanenti opere (per fr. 129’596) sono invece servite in parte alla realizzazione di vere e proprie migliorie – in particolare sotto il tetto, ove si sono ricavate 4 camerette e un bagno non preesistenti – e pare quindi indicato procedere ad una ripartizione globale, nella seguente misura: 40% sono lavori di manutenzione (fr. 51’839), 60% lavori di miglioria (fr. 77’757).
I costi di manutenzione complessivi ammontano di conseguenza a fr. 114'004.- (34’830 + 27'335 + 51’839).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 febbraio 1998 è riformata nel senso che le spese di manutenzione dell’immobile sono ammesse nella misura di fr. 114'004.- (fr. 57'002.- in media annua).
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 90.–
per un totale di fr. 690.–
sono a carico del ricorrenti nella misura di un terzo (fr. 230.–).
Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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