AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.24
Data decisione, Autorità: 22.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00024
Lugano 22 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 gennaio 1998 di
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, patrocinati da: avv. __________
contro
la risoluzione 19 dicembre 1997 (n. 6622) con cui il Consiglio di Stato ha affidato in concessione al __________ / __________ la progettazione, l'esecuzione e la gestione di un impianto di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nonché dei fanghi di depurazione;
la decisione del Consiglio di Stato;
viste le risposte:
16 marzo 1998 dello Stato del Cantone Ticino;
23 marzo 1998 del __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione 19 dicembre 1997 (n. 6622), pubblicata sul FU n. __________ del __________, il Consiglio di Stato ha affidato in concessione al __________ la progettazione, l'esecuzione e la gestione di un impianto di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, nonché di fanghi di depurazione.
B. Contro la predetta risoluzione governativa sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti menzionati in epigrafe chiedendone l'annullamento.
Posta in evidenza la tempestività dell'impugnativa e la competenza di questo Tribunale, i ricorrenti rivendicano anzitutto la legittimazione attiva, allegando che l'atto censurato violerebbe norme di diritto cantonale attributive di competenze, privandoli "del loro diritto di lanciare un referendum di tipo legislativo, finanziario e in materia di convenzioni”. La qualità per agire in giudizio discenderebbe pertanto dalla violazione dei loro diritti popolari soggettivi.
La loro potestà ricorsuale andrebbe inoltre ammessa in considerazione dell'art. 73 cpv. 2 della nuova Costituzione cantonale, che vieta ai tribunali di applicare norme cantonali contrarie ad essa o al diritto federale: l'esigenza di garantire un controllo efficace della violazione delle norme costituzionali relative all'esercizio del diritto di referendum imporrebbe di riconoscere loro la legittimazione attiva ad impugnare un provvedimento che vanifica questa facoltà.
Eccepita la carenza di basi legali, i ricorrenti rimproverano poi al Consiglio di Stato con dovizia di argomenti di aver eluso le competenze del Gran Consiglio e di averli pertanto privati della possibilità di esercitare il diritto di referendum.
C. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il __________, contestando partitamente le tesi degli insorgenti.
Considerato, in diritto
Nella misura in cui l'atto di concessione qui impugnato integra gli estremi di una decisione, ovvero di un provvedimento concreto dell'autorità volto a costituire, modificare od annullare diritti od obblighi (cfr. art. 5 PA per analogia), la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è di principio data, poiché nessuna disposizione di legge sottrae questi atti al controllo giurisdizionale.
La nozione di interesse legittimo insita nella norma in esame, corrisponde secondo la prassi di questo Tribunale (STA 17.12. 1990 in re G.L. e LLCC, RDAT 1991 II N. 39) e l'interpretazione del Tribunale federale (RDAT 1976 N. 39; 1993 II N. 55 consid. 3b; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 N. 1) a quella di interesse degno di protezione secondo l'art. 103 lett. a OG e 48 lett. a PA.
Ha quindi diritto di proporre ricorso chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione ad ottenerne l'annullamento o la modifica. Il concetto di interesse legittimo è volto da un lato ad escludere l'actio popularis e dall'altro ad ammettere la legittimazione attiva di chi non è leso nei suoi diritti soggettivi.
Non è pertanto legittimato a ricorrere chi non è toccato dal provvedimento impugnato in misura superiore a quella di qualsiasi altro singolo cittadino (Borghi/Corti, op. et. loc. cit., N. 4). La qualità per agire presuppone l'esistenza di una relazione particolare del ricorrente con l'oggetto della contestazione (DTF 117 Ib 162; Moor, Droit administratif, Vol. II, 416; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 239).
Dispone però della potestà ricorsuale anche chi non lamenta la lesione di un diritto soggettivo: è sufficiente che risulti portatore di un interesse degno di protezione, personale, diretto e concreto all'annullamento o alla modificazione del provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca (DTF 118 Ib 29 seg.; RDAT 1992 II N. 58).
2.2. Nel caso in esame, i ricorrenti ravvisano nell'atto di concessione qui impugnato una violazione dei loro diritti politici. Essi rimproverano in particolare al Consiglio di Stato di essersi arrogato una competenza del Gran Consiglio, privandoli della possibilità di esercitare il diritto di referendum. L'interesse di cui essi si prevalgono per fondare la loro legittimazione attiva non è di natura meramente fattuale. E' un interesse giuridicamente protetto da particolari disposizioni del diritto federale (art. 85 lett. a OG). Tant'è vero che, prudenzialmente, gli insorgenti hanno impugnato l'atto di concessione anche davanti al Tribunale federale mediante ricorso di diritto pubblico.
Il fatto che i ricorrenti siano portatori di un interesse giuridicamente protetto a dolersi dell'illegittimità del provvedimento censurato per la menomazione dei diritti politici che questo arreca loro non basta tuttavia ai fini del riconoscimento della qualità per agire in giudizio. La legittimazione attiva secondo l'art. 43 PAmm presuppone in effetti anche l'esistenza di una relazione particolare tra l'insorgente e l'oggetto del provvedimento impugnato. Il ricorrente deve segnatamente rientrare in quella limitata e qualificata cerchia di persone legata alla decisione censurata da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, che permetta di distinguere la loro situazione da quella degli altri membri della collettività onde evitare che il ricorso di diritto amministrativo assuma le connotazioni tipiche dell'actio popularis.
Orbene, nel caso in esame, la situazione dei ricorrenti è sostanzialmente identica a quella di qualsiasi altro cittadino attivo ticinese. Nulla li lega in modo particolare alla concessione impugnata. Il loro rapporto con quest'atto non è sostanzialmente diverso da quello degli altri membri della collettività.
Ne discende che ai ricorrenti non può essere riconosciuta la legittimazione attiva e che il ricorso va respinto in ordine siccome irricevibile.
Invano si richiamano i ricorrenti all'art. 73 cpv. 2 della nuova Costituzione cantonale. Stabilendo che i tribunali non possano applicare norme cantonali contrarie al diritto federale od alla costituzione cantonale, il legislatore si è semplicemente limitato a riprendere a livello cantonale il principio della forza derogatoria del diritto federale ed a sancire la prevalenza del diritto costituzionale cantonale sugli ordinamenti di rango inferiore. Non ha minimamente esteso le possibilità di ricorso previste dall'art. 43 PAmm, introducendo una sorta di actio popularis, volta a permettere a chiunque di sottoporre qualsiasi atto normativo od amministrativo ad una verifica della sua conformità con il diritto federale o con la costituzione cantonale.
Anche da questo profilo, il ricorso va quindi respinto in ordine per carenza di legittimazione attiva.
Nella commisurazione delle ripetibili si tiene debitamente conto del fatto che la particolarità del caso ha costretto lo Stato ad avvalersi di una consulenza esterna. Viene inoltre considerato che i resistenti hanno dovuto esprimersi anche sulle complesse questioni di merito sollevate dai ricorrenti.
Per questi motivi,
visti gli art.73 cpv. 2 Cost. cant.; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 900.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 4'000.-- allo Stato e fr. 4'000.-- al __________ a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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