AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2023.274
Data decisione, Autorità: 30.04.2024, CDT
Titolo: Deduzioni: alimenti per figli minorenni, pagamento di spese oltre agli alimenti pattuiti, spese dentarie, onere della prova
Incarti n. 80.2023.274 80.2023.275
Lugano 30 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana Balestra Gamboni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 16 novembre 2023 contro la decisione del 15 novembre 2023 in materia di IC/IFD 2022.
Fatti
A. RI 1 è divorziato dal marzo 2021. Ha due figli, __________ (02.03.2004), apprendista, e __________ (2008) che vivono con la mamma __________ (v. Movpop; ultima consultazione: 10.04.2024).
Il contribuente è impiegato presso la __________ con sede a __________. Dichiara di percepire fr. 94'558.‑ quale reddito da attività lucrativa dipendente.
Con la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2022, per quanto qui d’interesse, il contribuente fa valere la deduzione degli alimenti per i due figli minorenni in ragione di fr. 36'000.‑, ossia fr. 1'500.‑ al mese per ciascuno, e la deduzione sociale per figli a carico pari a fr. 22’200.‑.
B. L’11 ottobre 2023, l’RS 1 (di seguito: RS 1) notificava a RI 1 la decisione di tassazione IC/IFD 2022.
Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità di tassazione concedeva in deduzione unicamente fr. 18'750.‑ di alimenti per i figli minorenni e fr. 5'550.‑ per l’IC e fr. 6'500.‑ per l’IFD quale deduzione per figli a carico.
Sia per l’IC sia per l’IFD, l’RS 1 adduceva a motivo che i “valori [erano stati] rettificati in base agli elementi noti, sentenza o convenzione. Per __________, minorenne, fr. 1'250.‑ x 12 mesi [mentre] per __________, maggiorenne dal 02.03.2022, fr. 1'250.‑ x 3 mesi”. Inoltre, “la deduzione per figli maggiorenni a carico [veniva] ripartita tra i due genitori (solo per __________)”.
Di conseguenza, per l’imposta cantonale il reddito imponibile era stato determinato in fr. 52'000.‑ e la sostanza imponibile in fr. 3'000.‑ (entrambi parimenti determinanti per l’aliquota). L’imposta cantonale assommava a fr. 3'226.80.
Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 57'100.‑ (determinante anche per l’aliquota) e il debito d’imposta ammontava a fr. 638.60.
C. Il 12 ottobre 2023, RI 1 interponeva reclamo contro la decisione di tassazione, contestando l’operato dell’autorità che gli aveva accordato solo parzialmente sia la deduzione degli alimenti per i figli sia la deduzione per figli a carico.
Spiegava di dover versare fr. 1'250.‑ al mese per ognuno dei due figli fino alla fine della loro formazione scolastica. Durante il periodo fiscale 2022, __________ stava seguendo un apprendistato della durata di 3 anni che si sarebbe concluso nel giugno 2023. Aggiungeva altresì di essersi fatto carico di spese straordinarie nei confronti dei due figli ed in particolare di quelle del dentista per la figlia __________.
D. Con decisione datata 15 novembre 2023, l’RS 1 respingeva il reclamo, confermando la decisione di prima istanza. Per l’autorità di tassazione,
ai sensi delle vigenti disposizioni (cfr. circolare N. 18 Ddc […]), dal mese del compimento del 18mo anno di età del figlio/a, i contributi alimentari non sono più fiscalmente deducibili nella partita fiscale di chi li paga e non sono più imponibili nella partita fiscale di chi li riceve.
A compensazione di tale fatto, la deduzione per figlio a carico può essere suddivisa tra i due genitori, invece di attribuirla interamente al genitore presso cui il figlio è domiciliato.
Nel caso in esame la decisione di prima sede appare giusta e corretta: per la figlia minorenne sono stati ammessi in deduzione tutti gli alimenti (1250x12) mentre per il figlio sono stati ammessi in deduzione solo per tre mesi (1250x3) attribuendo poi ½ della deduzione per figlio a carico al punto 25.1. Per quanto riguarda le spese extra citate (paghetta, dentista, ecc) le stesse possono essere ammesse esclusivamente in presenza di una convenzione tra le parti che specifichi in dettaglio il trattamento e la copertura di tali spese, ciò che non risulta agli atti nel caso in esame.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che per il figlio __________ ‑ nonostante sia diventato maggiorenne e frequenti un tirocinio triennale che terminerà nel giugno 2024 ‑ deve versare mensilmente fr. 1'350.‑ come deciso dal Pretore di __________ il 4 febbraio 2021 (v. estratto decisione del Pretore della Giurisdizione di __________, inc. __________; allegato al ricorso).
Conferma di versare il medesimo importo di fr. 1'350.‑ anche per la figlia __________, ancora minorenne.
L’insorgente contesta la decisione dell’autorità di tassazione anche perché sono stati accertati unicamente fr. 1'250.‑ quali alimenti mensili per ogni figlio, mentre il Pretore ha stabilito che l’ammontare debba essere di fr. 1'350.‑. Afferma di versare alimenti annui per entrambi i suoi figli pari a fr. 32'400.‑.
In più, per __________ allega una fattura parziale del dentista, indirizzata alla ex moglie, alfine di comprovare le “spese extra” che deve sopportare e che vorrebbe poter dedurre.
Diritto
Giusta gli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD, sono dedotti dai proventi gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.
1.2.
Fintanto che la famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett. f LT) mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT).
1.3.
Secondo il principio di corrispondenza o congruenza (Korrespondenzprinzip; principe de concordance), gli alimenti versati devono essere imposti al genitore che li riceve per i figli sotto la sua autorità parentale (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4a ediz., Zurigo 2023, n. 58a s. ad art. 23 LIFD, p. 516; sentenza TF 2C_544/2019 del 21.04.2020 consid. 6.2 e 6.3 = RDAF 2020 II p. 418 ss) che a sua volta può beneficiare della deduzione per i figli a carico ai sensi degli art. 34 cpv. 1 lett. a LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e, per la sola imposta cantonale, della deduzione dalla sostanza per ogni figlio minorenne ex art. 48 lett. b LT. D’altro canto, questi alimenti sono pienamente deducibili per il genitore che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT). La deducibilità degli alimenti per i figli minorenni vale nel frattempo solo per gli alimenti dovuti nell’ambito del diritto di famiglia, ma non per gli alimenti versati a titolo volontario (Circ. AFC no. 30 del 21 dicembre 2010 sull’“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta”, n. 14.2.2., p. 32).
1.4.
I contributi di mantenimento sono deducibili unicamente quando i figli sottostanno all’autorità parentale del genitore che riceve gli alimenti (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., n. 52 ad art. 33 LIFD, p. 683) e possono rivestire la forma di pagamenti (Geldleistungen) diretti e ricorrenti ma anche di prestazioni in natura (Natural- und Barunterhalt) o di assunzione di costi indiretti (Betreuungsunterhalt; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 34 ss, p. 992 ss, in particolare n. 48 ad art. 33 LIFD, p. 995 e riferimenti citati; Hunziker/Mayer-Knobel in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4a ediz., Basilea 2022, n. 23a ss ad art. 23 LIFD, p. 563 s.). Servono alla copertura dei bisogni vitali, senza che il destinatario benefici di alcun incremento patrimoniale (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., n. 48 ad art. 33 LIFD, p. 683; n. 60 ad art. 23 LIFD, p. 516 s.).
Gli alimenti versati al coniuge per il figlio minorenne o direttamente al figlio maggiorenne sono di regola prestazioni pecuniarie dirette ricorrenti. Possono tuttavia essere versati anche come pagamenti indiretti, ad esempio con la presa a carico degli interessi su debiti oppure dei premi della cassa malati. Sono possibili anche prestazioni in natura (Circ. AFC no. 30 del 21 dicembre 2010, n. 14.2.2., p. 32; v. p. es. StE B 27.2 DBG/SG 2016 Nr. 44).
1.5.
Gli alimenti sono di regola stabiliti d’ufficio o dal giudice, ma possono essere anche convenuti per contratto (Circ. AFC n. 30 del 21 dicembre 2010, n. 14.2.2., p. 32). Recentemente, il Tribunale federale si è occupato della questione relativa alla deduzione degli alimenti fatta valere da un contribuente che aveva smesso di versare i contributi di mantenimento per i propri figli minorenni nel modo previsto dalla sentenza di divorzio, pretendendo di aver instaurato, in maniera informale, un sistema di pagamenti indiretti alla sua ex moglie, senza tuttavia aver modificato la sentenza di divorzio. Una tale modifica avrebbe dovuto comportare un accordo scritto e la sua ratifica da parte dell’autorità di protezione del minore, inesistente nel caso di specie (sentenza TF 2C_544/2019 del 21.04.2020 consid. 6.2 e 6.3 = RDAF 2020 II p. 418 ss). Il Tribunale federale afferma che un accordo amichevole tra gli ex coniugi riguardo al pagamento degli alimenti che si scosta da quanto stabilito dalla sentenza di divorzio non è di principio determinante sul piano fiscale (consid. 6.6). Il contribuente che desidera ottenere la deduzione fiscale relativa al pagamento di contributi di mantenimento deve in ogni caso attestare la conclusione di un accordo chiaro (e cifrato) con l’altro genitore relativo agli oneri di mantenimento e dimostrare di aver effettivamente eseguito le obbligazioni finanziarie che ne derivano. Solo i contributi effettivamente pagati possono essere considerati. L’Alta Corte ha ribadito che corollario a questa regola è che solo i contributi di mantenimento effettivamente pagati sono imponibili presso il loro destinatario in virtù dell’art. 23 lett. f LIFD (consid. 5.3).
Per ragioni di giustizia fiscale, su questo punto è d’obbligo un certo rigore, poiché la concessione della deduzione dei contributi di mantenimento presso un genitore conduce di principio ad un aumento del reddito imponibile in misura equivalente presso l’altro genitore, conformemente al principio di corrispondenza. Per quanto riguarda quest’altro genitore, spetterà all’autorità fiscale dimostrare i contributi di mantenimento realmente versati prima di poterli imporre presso di lui, conformemente alle regole relative all’onere della prova. Il Tribunale federale conclude affermando che ‑ in mancanza di prove sufficienti ‑ conviene evitare che delle deduzioni fiscali siano ammesse in applicazione dell’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD senza che un importo corrispondente sia imposto quale reddito ai sensi dell’art. 23 lett. f LIFD (consid. 6.7).
Con il suo ricorso, il contribuente fa valere una deduzione pari a fr. 32'400.‑ [(fr. 1'350.‑ * 12 mesi) *2] quali alimenti versati ai due figli, di cui uno divenuto maggiorenne nel corso del periodo fiscale.
Da parte sua, l’RS 1 ha concesso unicamente una deduzione di fr. 18'750.‑.
2.2.
Per quanto riguarda il diverso trattamento riservato al versamento degli alimenti tra figli minorenni e figli maggiorenni, come correttamente argomentato dall’autorità di tassazione nella decisione impugnata, gli alimenti per i figli non più soggetti all’autorità parentale non sono deducibili per colui che è tenuto al loro versamento.
Il 2 marzo 2022, __________ ha compiuto 18 anni.
Pertanto, dal mese di aprile 2022 il padre non poteva più beneficiare della deduzione degli alimenti pagati per __________, ormai maggiorenne.
A questo proposito, si osserva che ‑ nonostante tra gli atti a disposizione dell’autorità giudicante non vi sia alcuna prova dell’effettivo pagamento degli alimenti da parte del ricorrente (attestazioni bancarie, estratti conto, ecc.) ‑ l’RS 1 gli ha comunque concesso la deduzione di fr. 1'250.‑ rispettivamente per i primi 3 mesi dell’anno per __________ e per tutto l’anno per __________, ancora minorenne nel periodo fiscale sub judice, per un totale di fr. 18’750.‑.
2.3.
Il ricorrente critica altresì l’ammontare degli alimenti considerato dall’autorità di tassazione nel suo accertamento.
Ora, è stato lo stesso contribuente, nel suo reclamo, a quantificare in “CHF 1'250.‑ al mese” gli alimenti pagati ai figli. Nella copia parziale della sentenza del Pretore, allegata al ricorso, il contributo alimentare è invece stabilito in fr. 1'350.‑ al mese per ciascuno dei due figli (inc. __________ del 4 febbraio 2021, n. 5, p. 5).
Secondo il principio di congruenza, poc’anzi citato, gli alimenti versati devono essere imposti al genitore che li riceve per i figli sotto la sua autorità parentale (minorenni).
Nell’esame di un ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4 LIFD) e decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT).
A questo proposito, la Camera ha chiesto all’RS 1 di poter visionare la decisione di tassazione IC/IFD 2022 dell’ex moglie del ricorrente. Quest’ultima dichiarava di ricevere alimenti per figli minorenni pari a fr. 30'000.‑ (fr. 6'000.‑ in meno rispetto a quanto dichiarato dall’ex marito), importo che l’RS 1 ha ridotto a fr. 18'750.‑ ‑ come per il ricorrente – spiegando che i “versamenti per figli maggiorenni non [sono] imponibili. Gli alimenti ricevuti per il figlio __________ sono stati calcolati fino al compimento del 18mo anno di età”.
L’importo dichiarato dalla ex moglie corrisponde dunque a quanto indicato dallo stesso ricorrente nel reclamo a suo tempo interposto contro la decisione di tassazione. Infatti, l’importo di 15'000 franchi per ciascun figlio equivale ad un ammontare mensile di fr. 1'250.‑.
Pertanto, concordando le decisioni di tassazione di chi versa gli alimenti per i figli minorenni e può dedurli e di chi li riceve e a cui sono imposti, l’operato dell’RS 1 si rivela corretto.
Come già ricordato, del resto, l’insorgente non ha prodotto alcun giustificativo dei versamenti in questione e non ha pertanto provato di aver versato più dell’importo ammesso in deduzione dall’autorità fiscale.
La decisione impugnata deve essere confermata.
Inoltre, il ricorrente chiede che gli siano riconosciute in deduzione anche le spese straordinarie di cui si è fatto carico, in particolare per le cure dentarie cui è stata sottoposta la figlia __________ e la “paghetta” del figlio __________.
La poc’anzi menzionata sentenza del Pretore stabilisce che “per le spese straordinarie fa stato l’art. 286 cpv. 3 CC”, secondo il quale il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio. Inoltre, “in ogni caso, salvo nei casi di urgenza, i genitori si consulteranno prima di qualsiasi spesa straordinaria per concordare l’opportunità e la suddivisione esatta dei costi, previa valutazione dei preventivi scritti di spesa” (inc. __________ del 4 febbraio 2021, n. 5, p. 6).
3.2.
A questo proposito, si osserva che, di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Come visto, il contribuente che desidera ottenere la deduzione fiscale relativa al pagamento di contributi di mantenimento deve in ogni caso attestare la conclusione di un accordo chiaro (e cifrato) con l’altro genitore relativo agli oneri di mantenimento e dimostrare di aver effettivamente eseguito le obbligazioni finanziarie che ne derivano. Solo i contributi effettivamente pagati possono essere considerati.
3.3.
Nella fattispecie, l’insorgente ha presentato una fattura parziale, tra l’altro indirizzata alla ex moglie, relativa alle cure dentarie cui è stata sottoposta __________.
Dal documento ‑ fornito per la prima volta in sede di ricorso ‑ non è tuttavia possibile risalire a chi tra i due genitori abbia effettivamente “pagato [il] 29.12.2022” la rata di fr. 202.80 e/o chi si sia accollato l’intera spesa di fr. 1'923.20, come da “fattura n. […] del 19.05.2022”.
Dagli atti a disposizione dell’autorità giudicante non è neppure dato sapere se gli ex coniugi si siano accordati per la suddivisione di questo contributo speciale.
Trattandosi di un elemento in riduzione dell’onere fiscale, spettava al ricorrente dimostrare di aver effettivamente sopportato la spesa, ciò che in casu non ha comprovato.
Su questo aspetto, l’operato dell’RS 1 non presta il fianco ad alcuna critica.
La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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