AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.97
Data decisione, Autorità: 10.11.2023, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di prove. Edizione di documenti per perizia. Il timore di un giudizio finale negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile. La parte deve farsi diligente e produrre essa medesima i documenti di cui è in possesso
Incarto n. 13.2023.97
Lugano 10 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2022.158 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 22 agosto 2022 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 22 settembre 2023 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 11 settembre 2023;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 22 agosto 2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 747'020.62 oltre accessori.
Con risposta 26 settembre 2022 il convenuto si è opposto alla petizione e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della convenuta a versargli la somma di fr. 65'733.10 oltre accessori, domanda cui RE 1 si è opposta.
Con i successivi allegati entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Con ordinanza 15 giugno 2023 il Pretore, accolta un’istanza di edizione dell’attrice, ha fatto ordine al Dr W__________ di produrre la cartella medica relativa alla signora RE 1 o per inoltrare le proprie osservazioni.
Con scritto 26 giugno 2023 il Dr W__________ ha comunicato alla Pretura di non poter dar seguito alla richiesta perché l’interessata aveva ritirato le cartelle cliniche in data 16 aprile 2021 per consegnarle al Dr M__________.
C. Con istanza 5 luglio 2023 RE 1 ha chiesto “che l’istanza di edizione venga girata al Dr __________ M__________”.
Con osservazioni 20 luglio 2023 la parte convenuta si è opposta a quest’ultima richiesta.
D. Con decisione 11 settembre 2023 il Pretore ha respinto l’istanza.
E. Con reclamo 22 settembre 2023 RE 1 postula l’annullamento della decisione impugnata e che l’istanza di edizione sia spedita per evasione al Dr. __________ M__________.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha deciso in merito alle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 12 settembre 2023. Rimesso alla posta il 22 settembre 2023, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.
2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.
3.1 L’argomento così proposto si fonda sul mero timore di un giudizio finale negativo. Tale ipotesi non configura però un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché si tratta di un rischio insito in tutte le cause. In particolare, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge la sola eventualità che il Pretore possa respingere o non accogliere integralmente una pretesa a causa di un fatto non dimostrato che la prova negata avrebbe potuto provare. Una sentenza finale favorevole potrebbe in effetti riparare a tale evocato pregiudizio, sicché fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se realmente il rifiuto di assumere quella prova ha compromesso o no la posizione complessiva dell’interessato.
Stando così le cose il pregiudizio invocato dalla reclamante non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo, poiché potrebbe essere recuperato mediante una successiva sentenza finale a lei favorevole.
In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
Per quanto concerne l’argomento che il medico è tenuto a conservare la documentazione per 10 anni, si rileva che in concreto la documentazione non è stata distrutta bensì consegnata alla paziente stessa. Non vi sono quindi motivi evidente per cui il medico avrebbe dovuto tenerne copia.
Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.
Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 22 settembre 2023 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione (unitamente al reclamo 22 settembre 2023 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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