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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.20
Data decisione, Autorità: 15.05.2023, IIICC
Titolo: Decisione in materia di prove (quesiti peritali). Disposizione ordinatoria processuale. Il timore di un eventuale giudizio di merito negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2023.20
Lugano 15 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.4 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 17 gennaio 2019 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 21 febbraio 2023 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 10 febbraio 2023;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 17 gennaio 2019 CO 1 ha chiesto che la disdetta del contratto di lavoro notificatale da RE 1 sia dichiarata nulla, nonché abusiva e ingiustificata e che la convenuta sia condannata a versarle la somma di almeno fr. 48'585.85 oltre a fr. 10'000.- per spese legali.
B. Con risposta 21 marzo 2019 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione. Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.
C. Al dibattimento le parti hanno indicato le prove, tra cui la perizia, chiesta dalla convenuta, che è stata ammessa. Con ordinanza 10 febbraio 2023 il Pretore aggiunto si è poi pronunciato sui quesiti peritali della convenuta che ha ammesso, modificando parzialmente la premessa ai quesiti 1 e 2.
D. Con reclamo 21 febbraio 2023 RE 1 chiede che la decisione impugnata sia riformata nel senso di ammettere i quesiti peritali come da essa formulati.
Il gravame non è stato notificato alle parti.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha statuito sui quesiti peritali è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante l’11 febbraio 2023. Rimesso alla posta il 21 febbraio 2023, il gravame risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e da produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.
2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
Anche nel merito il gravame sarebbe quindi infondato.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 21 febbraio 2023 di RE 1 è inammissibile.
Le spese del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 21 febbraio 2023 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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