AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2023.80
Data decisione, Autorità: 22.08.2023, IICCA
Titolo: Contratto di lavoro, licenziamento in tronco
Incarto n. 12.2023.80
Lugano 22 agosto 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2021.5 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 3 maggio 2021 da
AO 1 patrocinata dall’avv. PA 1
contro
AP 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 29'953.90 oltre interessi al 5% dal 19 febbraio 2020, di cui fr. 13’100.- a titolo di saldo dei salari netti ancora scoperti compresi quelli dei due mesi del periodo di disdetta, fr. 689.65 a titolo di 13a mensilità pro rata temporis, fr. 15'000.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato e fr. 1'164.15 a saldo stipendio anno 2019, pretesa avversata dalla controparte che, con risposta e domanda riconvenzionale 5 luglio 2021, ha postulato da un lato la reiezione della petizione e dall’altro la condanna dell’attrice al pagamento a suo favore di fr. 17'266.- oltre interessi al 5% dal 12 luglio 2021;
ritenuto che con decisione 17 maggio 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 14'636.85 netti e di fr. 689.75 lordi oltre interessi al 5% dal 19 febbraio 2020, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'500.- a carico dello Stato, e compensando le ripetibili, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale, accollando la relativa tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 850.- sempre allo Stato e condannando AP 1 a rifondere a AO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili;
appellante la convenuta che, con appello 16 giugno 2023, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
l’appello non è stato intimato alla parte attrice in applicazione dell’art. 312 cpv. 1 CPC;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Nel documento i contraenti avevano pure genericamente indicato che “vi è chiaramente il divieto di concorrenza” e precisato che la dipendente dichiarava “di avere un buono stato di salute e di essere idoneo al lavoro”.
AO 1 è stata poi autorizzata dal datore di lavoro, per stessa ammissione di quest’ultimo, a frequentare un corso di tre giorni alla __________ (calcoli energetici) e un secondo corso che la impegnava tutti i venerdì un paio d’ore durante l’orario di lavoro sull’arco di diversi mesi.
In data 19 febbraio 2020 il datore di lavoro ha comunicato alla dipendente la disdetta con effetto immediato del contratto di lavoro (doc. D inc. CM.2021.1), cui ha fatto seguito, il giorno dopo, uno scritto di motivazione, i cui contenuti sono stati tempestivamente contestati da AO 1 (doc. E e doc. F) e riconfermati invece da AP 1 con scritto del 13 marzo 2020.
La dipendente si è in seguito annunciata alla Cassa Disoccupazione __________, ottenendo il pagamento delle indennità di disoccupazione per il periodo di disdetta ordinario secondo l’art. 29 LADI. La Cassa Disoccupazione ha poi trasmesso a datore di lavoro e assicurata l’avviso di surrogazione per complessivi fr. 7’494.10 (doc. rich. I) e il caso è stato da essa chiuso nell’aprile 2021.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione e ha a sua volta formulato una domanda riconvenzionale con cui ha chiesto il risarcimento del danno asseritamente causatole dalla dipendente consistente in fr. 6'458.- per prestazioni dell’ing. __________ L__________ volte allo sblocco informatico dei piani DWG, fr. 9'308.- a titolo di restituzione dei salari di novembre e dicembre 2018 con quota parte di tredicesima, mesi in cui ella si sarebbe occupata unicamente dei propri progetti personali.
L’attrice ha contestato le richieste avanzate con la domanda riconvenzionale, giudicate infondate e non dimostrate.
Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 17 maggio 2023 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 14'636.85 netti e fr. 689.75 lordi oltre interessi al 5% dal 19 febbraio 2020 (dispositivo n. 1), caricando le spese processuali allo Stato e compensando le ripetibili, mentre ha integralmente respinto l’azione riconvenzionale caricando nuovamente i relativi oneri processuali allo Stato e condannando AP 1 a rifondere alla controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
Con il tempestivo appello 16 giugno 2023 che qui ci occupa, non intimato alla parte attrice ai sensi dell’art. 312 cpv. 1 CPC, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e ammettere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non soddisfa questo requisito se si limita a richiamare le argomentazioni presentate in prima istanza, se si accontenta di riferimenti ad atti procedurali precedenti o se critica la decisione impugnata in termini generali.
L’appellante non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, citando i documenti e le prove su cui si fonda la sua critica, poiché all'autorità di appello devono essere forniti gli strumenti per comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; STF 4A_555/2022 dell’11 aprile 2023 consid. 3.1; 4A_117/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 2.1.1; 5A_209/2014 del 2 settembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 5).
Nel caso concreto, come si preciserà anche nel seguito, l’appello sotto vari aspetti non adempie ai principi suesposti. Anche non volendo applicare esigenze troppo severe per tenere conto che l’appellante non è più patrocinata (mentre lo era in prima sede) e che la procedura è di natura semplificata (art. 243 seg. CPC), il gravame contiene essenzialmente delle critiche eccessivamente generiche non debitamente motivate che non rispecchiano le esigenze minime poste dalla legge e dalla giurisprudenza.
Ciò posto il Pretore, approfondendo le varie motivazioni addotte dal datore di lavoro per suffragare la propria decisione di interruzione immediata del rapporto di lavoro, ha stabilito, a fronte di una prima tesi per la quale la dipendente avrebbe violato gravemente il proprio dovere di lealtà avendo svolto un’attività concorrenziale per privati durante l’orario di lavoro o addirittura durante assenze giustificate come malattia, che essa non aveva dimostrato che AO 1 avesse sottratto risorse di tempo e di lavoro a suo discapito per svolgere un’attività accessoria concorrenziale che essa neppure aveva provato non essere stata autorizzata. Anzi, per il primo giudice non sussistevano elementi per dubitare che, come da ella dichiarato, l’attrice avesse informato il datore di lavoro di tutti i lavori extra che aveva eseguito per amici di famiglia e parenti; lavori svolti principalmente nei fine settimana, a tempo perso e gratuitamente a favore di persone a lei molto vicine. A maggior ragione tenuto conto che la dipendente non era mai stata rimproverata per qualsivoglia inefficienza e che nemmeno dopo l’interruzione del rapporto di lavoro aveva esercitato un’attività concorrenziale.
A questo proposito il Pretore ha pure precisato di nutrire dubbi circa la validità della clausola di divieto di concorrenza contenuta nel contratto tra le parti, in quanto troppo generica e indefinita sia temporalmente che spazialmente, senza approfondire la questione in quanto non oggetto della presente causa.
In merito al rimprovero mosso a AO 1 di avere sistematicamente violato l’orario di lavoro contrattualmente pattuito, di 42.5 ore settimanali, e l’obbligo a carico della lavoratrice di tenere un conteggio e di recuperare le ore non prestate, il primo giudice l’ha considerato pretestuoso e infondato, avendo stabilito che non le era stato chiesto alcun rendiconto in oltre un anno dall’inizio del rapporto lavorativo, ossia prima del 28 gennaio 2020, sicché un licenziamento in tronco a fronte di una mancata risposta e spiegazioni insoddisfacenti appariva eccessivo, e avendo accertato che la dipendente non aveva mai preteso di avere lavorato 42.5 ore settimanali ma solo 40, senza essere smentita, e aveva sempre dichiarato di essere stata dispensata dall’allestimento del conteggio ore.
Esaminando successivamente l’accusa mossa da AP 1 all’attrice di avere sottaciuto, al momento dell’assunzione, i suoi problemi di diabete che avrebbero, a sua detta, comportato svariate assenze e quindi inciso sul lavoro, il primo giudice ha constatato che il datore di lavoro, proprio con le motivazioni del licenziamento aveva ammesso di sapere da tempo della malattia e che di conseguenza una simile giustificazione non poteva certamente essere posta a fondamento del licenziamento in tronco del febbraio 2020. Fatti peraltro attestati dalla comunicazione 30 agosto 2019 di AO 1 a AP 1 agli atti. Inoltre le asserite ripetute assenze non erano state né sufficientemente allegate, né dimostrate. Anzi, gli atti ne documentavano solo due (ottobre 2019 e gennaio 2020) verosimilmente dovute a influenza e non al diabete. In tal modo egli ha stabilito che si trattava di una motivazione inconsistente e che, insieme alle altre, poteva al massimo costituire una mancanza di minore importanza da parte della dipendente, che avrebbe necessitato di almeno un ammonimento prima di poter lasciare spazio al provvedimento straordinario adottato.
In effetti, essa ha iniziato il proprio ricorso sostenendo che il Pretore avrebbe mancato di appurare che sarebbe stata manifestamente colpa della dipendente se i rapporti si sono incrinati sino al punto da imporre la notifica della disdetta con effetto immediato, avendo essa aperto un proprio studio di architettura che l’avrebbe impegnata oltre il dovuto e avendo nascosto i suoi problemi di salute che avrebbero spesso comportato cali di zuccheri e dunque impossibilità di lavorare, oltre che avendo la lavoratrice cambiato completamente il suo comportamento verso il datore di lavoro per meri interessi personali.
Il Pretore avrebbe poi dimenticato il limitato tempo in cui AO 1 è stata dipendente della convenuta.
Queste considerazioni introduttive sono chiaramente irricevibili, non andando oltre l’esposizione alquanto superficiale e non documentata di una versione soggettiva dei fatti, senza neppure illustrare su quali basi essi dovrebbero essere così accertati, né tanto meno quale influsso (soprattutto per quanto concerne l’ultima dimenticanza pretorile segnalata) avrebbero per il giudizio.
Anche in questo caso l’elenco è una mera allegazione di parte priva di riferimenti alle prove che attesterebbero i fatti indicati, ciò che comporta l’irricevibilità anche di questa parte dell’appello.
A tali affermazioni fa seguito un paragrafo di commento alle dichiarazioni rese dall’attrice di fronte al giudice il 20 ottobre 2020, che secondo l’appellante questi non avrebbe soppesato correttamente, caratterizzato da una totale assenza di analisi oggettiva che lo rende del tutto inutilizzabile.
L’irricevibilità di questi passaggi è palese e non ha da essere ulteriormente approfondita.
Così facendo, tuttavia, essa non spiega sufficientemente perché la decisione impugnata sarebbe errata e nemmeno sostanzia debitamente perché la versione contraria dei fatti sarebbe quella corretta.
Il Pretore, continua l’appellante, sarebbe caduto in manifesto errore, anche laddove ha ritenuto che la dipendente l’avrebbe convenientemente informata della sua attività in proprio, poiché il doc. 3.4 dimostrerebbe solo che ella le aveva chiesto di stampare dei fogli per il suo compagno titolare di una impresa di costruzioni.
Così facendo, essa non tiene tuttavia conto del fatto che il primo giudice ha citato tale elemento unicamente come indizio supplementare (sentenza pag. 7, 3 paragrafo), senza fornirgli più valore di quanto esso in realtà abbia ma, soprattutto, rafforzandolo con il rinvio a un indizio ben più solido, ossia il messaggio WhatsApp di cui al doc. 17 (di data sicuramente precedente il 18 giugno 2019), con il quale la lavoratrice aveva tenuto informata la convenuta dell’evoluzione di un suo progetto privato.
Nel paragrafo della sentenza che segue, è poi indicato a chiare lettere che per il giudice le dichiarazioni rese a tal proposito dall’attrice il 20 ottobre 2022 sono credibili e non sono state messe in dubbio da alcun elemento agli atti.
Con queste motivazioni pretorili, l’appellante non si confronta nemmeno di scorcio, laddove avrebbe dovuto invece dettagliatamente indicare in base a quali prove esse sarebbero errate e, dunque, le asserzioni di AO 1 non sarebbero veritiere.
Anche a voler prescindere, cosa che non si può, dal fatto che AP 1 non ha nemmeno in questo caso ritenuto di indicare su quale prova agli atti si fonderebbe la sua tesi, risulta francamente difficile comprendere perché la conclusione pretorile sarebbe sbagliata e quale influsso avrebbe l’aver fatto un preventivo dei costi (che è cosa ben diversa dall’incasso di una mercede).
Analogamente, l’appellante obietta che il Pretore non si sarebbe accorto che l’e-mail relativo all’impiego del geologo sarebbe stato creato ad arte dalla resistente per dimostrare d’avere informato correttamente circa la sua attività accessoria, così come lo era stata la richiesta di fotocopie per il compagno impresario, ma non si spinge oltre la formulazione delle accuse.
Sostenere poi che il Pretore avrebbe scelto la linea semplice e di comodo per non confrontarsi con i fatti, non fornisce certamente più forza alle critiche e non intacca in alcun modo la sentenza.
L’appello è anche a questo proposito palesemente irricevibile.
La censura al giudizio sulla domanda principale si conclude con un punto dedicato allo stato di salute di AO 1 con il quale l’appellante dapprima ribadisce, sempre in maniera astratta e senza alcun riferimento alla sentenza, che la controparte le avrebbe nascosto di soffrire di diabete, ma in seguito riconosce che in ogni modo questo non costituirebbe un motivo valido per il licenziamento in tronco, scrivendo che “a dire il vero il titolare della AP 1 è sempre stato molto comprensivo per lo stato di salute della AO 1”, frase con la quale sembra ammettere esattamente il contrario di quanto sostiene circa la propria consapevolezza del problema e dunque riconoscere la bontà del primo giudizio.
In particolare, ha sottolineato il primo giudice, dalla testimonianza dell’ingegnere informatico che ha eseguito il lavoro qualche tempo dopo il licenziamento della dipendente è emerso unicamente che la sua assistenza era stata richiesta per correggere dei disegni che non si potevano più modificare a causa della mancanza dei files necessari, ma anche che egli non riteneva vi fosse stata manomissione del computer, essendo i files necessari semplicemente stati spostati in un'altra cartella o non essendoci più e che AP 1 aveva deciso di neanche provare a chiedere a AO 1 di fornirglieli, preferendo procedere a modificare direttamente i piani.
D’altra parte la dipendente, senza essere smentita né contestata, aveva pure dichiarato che i computer in ufficio erano due e venivano usati da tutti, così come aveva dichiarato che lei, il giorno del licenziamento se ne era andata senza più accedere al computer dal quale non aveva cancellato nulla.
L’appellante, con il suo allegato, asserisce solamente che sarebbe dimostrato il lavoro per conto proprio della dipendente durante le ore lavorative e di conseguenza anche il danno da essa subito, così come lo sarebbe il fatto che siano stati da lei stampati i relativi incarti. Inoltre, la testimonianza dell’ingegnere informatico attesterebbe chiaramente in cosa fosse consistito il suo operato, quali fossero le cause dei danni e che AO 1 avrebbe avuto sempre con sé una pennetta USB contente i progetti e i CTB necessari per le stampe.
In parte di difficile comprensione, queste argomentazioni d’appello, sbrigative e non sostanziate, non si confrontano con quelle del querelato giudizio e sono di tutta evidenza anch’esse irricevibili.
Vertendo la procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.- (nel presente caso i valori dell’azione principale e di quella riconvenzionale non si sommano), non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC).
Non si riconoscono ripetibili alla resistente, cui l’appello nemmeno è stato intimato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 114 let. a CPC,
decide:
I. L’appello 16 giugno 2023 di AP 1 è irricevibile.
II. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si riconoscono ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- e, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, in quelle con un valore litigioso inferiore a tale somma, è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre, negli stessi termini, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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