AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2020.154
Data decisione, Autorità: 24.06.2021, IICCA
Ricorso: TF4A_419/2021
Titolo: Contratto d'appalto - mercede - onere di allegazione e contestazione
Incarto n. 12.2020.154
Lugano 24 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.3 della Pretura del Distretto di
Riviera
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 145'220.63 oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 2016;
domanda alla quale si è opposta la controparte e che il Pretore con sentenza 4 novembre 2020 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento dell’importo di fr. 93'242.-;
appellante la convenuta con appello 4 dicembre 2020, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr. 46'269.73 e, in via subordinata, di fr. 84'069.73, con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta 11 febbraio 2021 postula la reiezione del gravame, con protesta delle spese giudiziarie di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Quest’ultima ha in seguito subappaltato alla AO 1 parte dei lavori a lei commissionati, ovvero la realizzazione di un nuovo capannone, la ristrutturazione di quello esistente e la pavimentazione del piazzale (petizione, ad 1, pag. 2; risposta ad 1, pag. 3).
Per le opere eseguite AO 1 ha emesso all’indirizzo di AP 1, nel periodo 30 aprile 2012 – 31 dicembre 2014, 10 fatture in base allo “stato avanzamento lavori” (“SAL”) per la somma complessiva di fr. 657'308.36, IVA inclusa (doc. L1-9 e doc. D inc. CM.2016.9). Il 31 dicembre 2013 essa le ha inoltre fatturato fr. 5'572.28 (IVA inclusa) per lavori a regia (doc. E inc. CM.2016.9). AP 1 ha proceduto al pagamento di alcune fatture “SAL” per l’importo complessivo di fr. 507'600.- (IVA inclusa), mentre ha rifiutato di saldare l’importo scoperto di fr. 155'280.63 (doc. B – E inc. CM.2016.9), lamentando difetti del piazzale e ritardi nell’esecuzione delle opere.
Con istanza 21 aprile 2015 AP 1 ha chiesto l’assunzione di una prova a futura memoria allo scopo di accertare i difetti del piazzale e quantificarne l’entità. Il 30 ottobre 2015 è stato prodotto il referto peritale dell’ing. __________ B__________, il quale ha cifrato in fr. 10'000.- il minor valore dell’opera nel caso in cui le parti avessero pattuito l’esecuzione della pavimentazione per mezzi gommati; nel caso in cui fosse stata richiesta una pavimentazione per mezzi cingolati in ferro, invece, il perito ha quantificato un minor valore pari a 1/3 del valore di liquidazione (inc. SO.2015.140 richiamato).
Con scritto 17 febbraio 2016 AO 1 ha sollecitato il pagamento del saldo scoperto, conteggiando un minor valore di fr. 10'000.- (doc. F inc. CM.2016.9), e in seguito escusso AP 1 per l’importo di fr. 145'280.63 oltre interessi (doc. G, inc. CM.2016.9).
Con petizione 12 agosto 2016 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Riviera, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 145'220.63, oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 2016. A suo dire, l’importo rivendicato sarebbe pari al saldo della mercede per le opere di capomastro da lei eseguite sui fondi n. __________ e __________ RFD di __________ (di fr. 155'220.63), dedotto il minor valore di fr. 10'000.- determinato dal perito nell’ambito della procedura di assunzione di prova a futura memoria in relazione ai difetti del piazzale.
Con risposta 20 settembre 2016 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, osservando di avere commissionato all’attrice l’esecuzione di un piazzale per mezzi pesanti cingolati, di modo che i difetti riscontrati sarebbero di natura strutturale e il minor valore ammonterebbe a 1/3 del valore di liquidazione.
Con sentenza 4 novembre 2020, qui impugnata, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato AP 1 al versamento di fr. 93'242.- oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 2016 in favore di AO 1, ponendo gli oneri processuali di complessivi fr. 9'958.85 a carico dell’attrice in ragione di 1/3 e a carico della convenuta in ragione di 2/3, con l’obbligo per quest’ultima di versare alla prima fr. 4'400.- a titolo di ripetibili ridotte. Il primo giudice, premesso che fra le parti era sorto un contratto di appalto, ha accertato che l’importo di liquidazione delle opere subappaltate a AO 1 ammontava a fr. 592'842.35 (IVA esclusa), come riconosciuto dalla stessa convenuta. A tale importo egli ha quindi aggiunto la somma di fr. 47'427.39 (pari all’’IVA, all’epoca dell’8%) e l’importo della fattura per le opere a regia di fr. 5'572.28 (IVA inclusa), mai contestata nello specifico dalla convenuta, determinando in fr. 645'842.- (IVA inclusa) la liquidazione finale, da cui ha dedotto gli acconti già versati, di fr. 507'600, per un saldo ancora scoperto pari a fr. 138'242.-. Il Pretore, accertato che il piazzale commissionato era destinato al transito di mezzi gommati, ha fatto propria la conclusione del perito giudiziario arch. __________ A__________, secondo cui i difetti del piazzale erano sia di natura estetica sia di natura strutturale e il minor valore poteva essere quantificato in fr. 45'000.-. Il primo giudice ha pertanto determinato in fr. 93'242.- il saldo scoperto ancora dovuto all’attrice, accogliendo la petizione per tale importo.
Con appello 4 dicembre 2020 la convenuta ha chiesto la riforma dell’impugnato giudizio, nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr. 46'269.73 e, in via subordinata, di fr. 84'069.73. In breve, l’appellante ha criticato il calcolo del saldo della mercede ancora scoperto effettuato dal Pretore, rimproverandogli di avere ritenuto non contestata la fattura concernente le opere a regia di fr. 5'572.28 (doc. E inc. CM.2016.9) e di avere aggiunto l’IVA all’importo di liquidazione di fr. 592'842.35 prima di dedurre da tale somma il minor valore. L’appellante ha altresì rimproverato al primo giudice un errato accertamento dei fatti in relazione allo scopo per il quale il piazzale sarebbe stato commissionato con conseguente errata quantificazione del minor valore.
Nel calcolo del saldo ancora dovuto a titolo di mercede il Pretore ha considerato l’importo di fr. 5'572.28 (IVA inclusa) per l’esecuzione di lavori a regia, siccome la convenuta non aveva contestato nello specifico la fattura 31 dicembre 2013 a lei indirizzata (doc. E inc. CM.2016.9). L’appellante obietta che a fronte dell’insufficiente allegazione dell’attrice la sua contestazione dell’intero importo di liquidazione sarebbe sufficiente, tanto più che in sede di replica AO 1 non aveva più rinviato alla fattura doc. E.
9.1 Per l'art. 150 cpv. 1 CPC oggetto della prova sono i fatti controversi se giuridicamente rilevanti. Un fatto è controverso se è stato debitamente allegato e specificato nonché dettagliatamente contestato in causa nei termini dell'art. 55 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_719/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 6.2). Nelle cause rette dal principio dispositivo, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande (onere di allegazione; art. 55 cpv. 1 e 221 cpv. 1 lett. d CPC). I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati affinché, da un lato, il convenuto possa specificare quali fatti riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice possa stabilire quali fatti sono riconosciuti da entrambe le parti e quali sono invece contestati dal convenuto (per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove) e poi applicare la regola di diritto sostanziale determinante (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). La contestazione del convenuto deve essere sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attore di capire quali siano le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. Le esigenze della motivazione delle contestazioni sono meno severe di quelle che vigono per le allegazioni dei fatti, ma sono correlate: più quest'ultime sono dettagliate, più la controparte deve specificare concretamente quali sono i singoli fatti che contesta (onere di contestazione). Ove l'attore adduca nella sua petizione l'ammontare complessivo di una fattura (o di un conteggio) e rinvii per il dettaglio a una specifica delle sue prestazioni chiara e completa, questa si considera ammessa e non deve essere provata se il convenuto non concretizza la sua contestazione indicando con precisione le posizioni della stessa che contesta. Contestazioni globali non bastano (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.1, 5.2.2.3; IICCA 12.2020.61 del 31 maggio 2021 consid. 6; 12.2020.71 del 26 novembre 2020).
9.2 In concreto, l’attrice in sede di petizione ha sostenuto di avere stipulato con la convenuta un contratto di appalto avente per oggetto le opere da capomastro concernenti la realizzazione di un nuovo capannone, la riattazione di un capannone esistente e la pavimentazione del piazzale sul sedime di proprietà della ditta P__________ __________ __________ di . I lavori, di complessivi fr. 662'880.-, erano stati pagati dalla convenuta con acconti per fr. 507'600, rimanendo pertanto un saldo scoperto di complessivi fr. 155'280.63. Al riguardo AO 1 ha specificato che non erano stati versati “gli acconti richiesti con l’avanzamento dei lavori del 31 maggio 2013 di fr. 81'000.- (doc. B), del 31 dicembre 2013 di fr. 27'000.- (doc. C) e il saldo del 31 dicembre 2014 di fr. 41’708.35 (doc. D), oltre alla fattura di fr. 5'572.28 del 31 dicembre 2013 (doc. E)” (petizione, ad 2, pag. 2). A proposito di quest’ultima pretesa, l’attrice ha prodotto la relativa fattura, con l’indicazione delle opere a cui si riferiva (“Cantiere: Rifacimento trave portoni Pr __________ – __________”) e del descrittivo (“in ragione dei lavori eseguiti e descritti nell’allegato”), accludendo la specifica di tutti i lavori eseguiti con l’indicazione della data, della manodopera e del materiale usato, e, per ogni posizione, delle ore e del prezzo unitario (doc. E). La convenuta con la risposta, senza distinguere tra le fatture concernenti gli acconti richiesti in funzione dell’avanzamento dei lavori e quella relativa ai lavori a regia, ha contestato il saldo complessivo di fr. 155'280.63, osservando che l’attrice non aveva eseguito la liquidazione finale e pertanto non si conosceva la quota parte riferita alle opere contestate, ovvero alla pavimentazione esterna (risposta, ad 2 pag. 3, ad 8, pag. 8). A fronte delle chiare, precise e specifiche allegazioni dell’attrice concernenti i vari importi non pagati e della fattura dettagliata concernente i lavori a regia, la convenuta non poteva limitarsi a contestare genericamente l’ammontare del saldo complessivo e la mancata esecuzione di una liquidazione finale ma avrebbe dovuto perlomeno spiegare i motivi per cui non riconosceva l’ammontare fatturato a titolo di lavori a regia, precisando quale posizione della specifica contestava e per quale motivo. In tali circostanze, l’esecuzione delle opere a regia elencate nell’allegato della fattura doc. E poteva essere considerata non controversa e dunque non necessitava di ulteriore dimostrazione da parte dell’attrice. La conclusione del Pretore di riconoscere la pretesa di fr. 5'572.28 (IVA inclusa) per lavori a regia deve pertanto essere confermata.
In merito all’IVA (dell’8%), l’appellante critica il Pretore per averla aggiunta alla somma complessiva delle opere commissionate all’attrice di fr. 592'842.35, prima di dedurre l’importo equivalente al minor valore. La censura deve essere respinta. Il metodo di calcolo proposto dall’appellante sarebbe giustificato nel caso in cui l’importo corrispondente al minor valore dell’opera fosse stato calcolato senza tenere conto dell’IVA, ciò che in concreto tuttavia non è, la cifra indicata dal perito giudiziario e fatta propria dal primo giudice non potendo che essere comprensiva dell’IVA. Nel referto, infatti, il minor valore dell’opera è stato valutato sulla base del costo complessivo di “ca. fr. 360'000.-“, importo comprensivo dell’IVA all’8% (perizia, pag. 5 e 12).
L’appellante rimprovera poi al Pretore un errato accertamento dei fatti per avere ritenuto che il piazzale commissionato all’attrice fosse destinato al solo transito di mezzi gommati, determinando il minor valore dell’opera in fr. 45'000.-. A conferma che il piazzale in questione avrebbe dovuto essere realizzato per permettere il transito di mezzi cingolati, l’appellante rinvia a tutta una serie di elementi che, a suo dire, sarebbero emersi dall’istruttoria. La censura è irricevibile poiché l’appellante, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), si limita perlopiù a esporre una sua differente interpretazione delle risultanze istruttorie, senza adeguato confronto con le argomentazioni pretorili. Neppure l'esame del merito permette comunque di accogliere la tesi dell’appellante. Dal testo della versione definitiva della “relazione descrittiva”, parte integrante del contratto d’appalto tra la P__________ __________ __________ e la AP 1 (doc. D, incarto rich. I), risulta che per la sistemazione esterna era prevista una “pavimentazione in calcestruzzo”, con la precisazione che “la movimentazione di mezzi cingolati dovrà sempre avvenire tramite posa di adeguata protezione” (doc. P e 11). Il teste __________ C__________, incaricato della direzione lavori e estensore della documentazione allegata al contratto di appalto menzionato, ha precisato che “il piazzale doveva essere costruito in cemento armato, sfruttabile anche con mezzi cingolati tramite protezione del suolo. Per protezione del suolo intendo che era necessario qualora il piazzale fosse stato utilizzato da mezzi cingolati, predisporre un rotolo di materiale di protezione adatto o pannelli di legno” (verbale udienza 14 febbraio 2017, pag. 4). La genesi della menzionata relazione descrittiva, allestita da __________ C__________ e discussa con __________ N__________, rappresentante della convenuta (interrogatorio verbale 14 febbraio 2017, pag. 3, teste __________ C__________, verbale 14 febbraio 2017, pag. 4) conferma poi che la questione della protezione, inizialmente non prevista (vedi la bozza inviata da __________ C__________ il 1° settembre 2011, doc. 13) è poi stata inserita successivamente nell’offerta del 4 settembre 2011 (doc. 11), corrispondente al doc. P indicato da entrambi come la versione definitiva (verbale 14 febbraio 2017, pag. 3 e 5). Al riguardo il teste __________ C__________ ha confermato che la questione concernente la movimentazione di mezzi cingolati sul piazzale esterno era stata discussa tra le parti, precisando che “la problematica cingoli è emersa chiaramente. Sono stato io a proporre questo argomento in quanto in una prima bozza avevo previsto una specifica pavimentazione adibita a mezzi cingolati. A seguito di ulteriori verifiche e informazioni assunte da specialisti ho saputo che in realtà non era possibile realizzare una pavimentazione adatta al transito di mezzi cingolati. Per questa ragione ho proposto questo tema di discussione e si è concordato di modificare la bozza” (verbale 14 febbraio 2017, pag. 5). La convenuta medesima, con lo scritto 2 maggio 2013, ha comunicato alla committente principale la soluzione concordata per ovviare ai problemi concernenti la diversa portata della platea allo scopo di “garantire una portata pari a 15T (carico ipotizzato gravante su di un asse di un camion)” (doc. 3 inc. SO.2015.140 richiamato, doc. U), manifestando in tal modo che le era chiaro che la pavimentazione esterna doveva essere adatta al transito di mezzi gommati. In tali circostanze è a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto che la pavimentazione esterna doveva essere adatta principalmente al transito di mezzi gommati pesanti, l’utilizzo del piazzale con mezzi cingolati essendo possibile solo con le adeguate protezioni.
L’appellante osserva infine che i difetti riscontrati non sarebbero riconducibili a un uso inappropriato del piazzale, siccome sarebbero emersi già prima del suo utilizzo. La censura è manifestamente infondata e smentita dalle conclusioni peritali. Il perito giudiziario, infatti, nella quantificazione del minor valore ha tenuto conto sia dei difetti di natura estetica sia di quelli strutturali dovuti a “carenze di realizzazione, a prescindere dall’utilizzo effettivo o teorico, e difetti riconducibili ad una accresciuta usura nelle aree maggiormente sollecitate dal transito di mezzi pesanti, con particolare riferimento ai mezzi cingolati in fase di manovra” (perizia, pag. 7). Nel complemento peritale egli ha poi confermato che “i diversi tipi di danni presenti spaziano dalla esecuzione più o meno carente in alcuni passaggi della progettazione e della realizzazione, fino all’apparizione di veri e propri difetti comparsi in fase successiva che ne riducono la durata dell’opera”, precisando che il minor valore, nel caso in cui il piazzale fosse stato destinato al transito di mezzi pesanti, andava quantificato “escludendo…i danni causati dal transito dei cingoli in metallo” (delucidazione perizia, pag. 1 e 2).
Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conferma della decisione pretorile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 46'972.27, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide: 1. L’appello 4 dicembre 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali della procedura di appello di fr. 4'000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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