AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.132
Data decisione, Autorità: 02.12.2022, IICCA
Ricorso: TF 4A_37/2023
Titolo: Incidente stradale, assicurazione casco, condizioni generali, esclusione della copertura assicurativa; circolazione su tracciati di gara
Incarto n. 12.2022.132
Lugano 2 dicembre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.41 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 marzo 2020 da
AP 1 patrocinato dall’avv. PA 1
contro
AO 1 patrocinata dall’avv. dott. PA 2
chiedente di accertare l’obbligo per la convenuta di fornire le prestazioni assicurative in relazione al sinistro occorso alla sua vettura il 6 ottobre 2019 e di conseguentemente condannarla al pagamento di fr. 174'203.15 oltre interessi del 5% dal 18 dicembre 2019, o subordinatamente al pagamento diretto di ogni spesa per la riparazione del suo veicolo e di ogni altra spesa o risarcimento connesso al sinistro;
pretesa avversata dalla convenuta e che il Pretore con decisione 22 agosto 2022 ha
respinto;
appellante l’attore con appello 21 settembre 2022, con cui ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, o subordinatamente perlomeno
di accertare l’obbligo per la convenuta di fornire le sue prestazioni assicurative e
rinviare la causa al Pretore per la determinazione del danno, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 21 ottobre 2022 ha postulato la reiezione integrale
del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
vista altresì la replica spontanea 3 novembre 2022 dell’appellante;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 6 ottobre 2019 AP 1, mentre stava guidando la sua vettura Porsche __________ lungo il circuito automobilistico dell'__________ nell’ambito di un “trackday” riservato alla circolazione turistica (doc. N e O), si è scontrato con un altro veicolo che transitava sulla pista. Nell’incidente la sua Porsche, che era assicurata presso la AO 1, ha subito danni importanti e ha dovuto essere riportata a __________ mediante un carro attrezzi. La polizza (doc. B) prevedeva una copertura assicurativa comprendente “Responsabilità civile”, “Assistance Soccorso stradale”, “Colpa Grave” e “Casco totale” e rinviava segnatamente, per la regolamentazione di dettaglio, alle Condizioni complementari (CC) e alle Condizioni generali (CG), agli atti quale doc. C. In particolare, l’art. 6.2 delle CG relative all’assicurazione casco (sezione G) prevedeva l’esclusione della copertura assicurativa: “in caso di partecipazione a competizioni di velocità, rally e gare analoghe, nonché tutti i tipi di corse su percorsi di gara, giri di pista e superfici stradali utilizzate a tale scopo” come pure “in caso di partecipazione a prove o gare fuoristrada, oppure durante corsi di guida sportiva”. La medesima esclusione era contenuta anche all’art. 4.3 delle CG relative al soccorso stradale (sezione B).
B. Allorché AP 1 ha segnalato il sinistro alla sua assicurazione (doc. F), quest’ultima ha rifiutato di fornire la copertura assicurativa in quanto l'incidente era avvenuto in occasione di un evento rientrante nelle esclusioni di cui al citato art. 6.2 (doc. I).
C. Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 12 marzo 2020 AP 1 ha convenuto in giudizio la AO 1, postulando di accertare l’obbligo per la convenuta di fornire le sue prestazioni assicurative e di condannarla di conseguenza al pagamento di fr. 174'203.15 (fr. 173'287.70 per costi di riparazione e fr. 915.45 per il carro attrezzi, cfr. doc. P e Q) oltre interessi del 5% dal 18 dicembre 2019, o subordinatamente al pagamento diretto di ogni spesa per la riparazione del suo veicolo e di ogni altra spesa o risarcimento connesso al sinistro in questione. In sostanza, l’attore ha preteso che l’art. 6.2 delle CG non fosse applicabile alla circolazione turistica (ovvero non competitiva) sui tracciati di gara, osservando altresì che l’assicurazione in un primo momento aveva lasciato intendere di essere in procinto di presentargli una proposta di liquidazione dei danni.
D. Con risposta 18 maggio 2020 la convenuta si è opposta alla petizione, postulandone l’integrale reiezione. Essa ha in particolare rilevato l’applicabilità alla fattispecie del suddetto art. 6.2, che esclude dalla copertura assicurativa tutti i sinistri verificatisi in occasione di “giri di pista” sui circuiti (a prescindere che essi siano da ricondurre o meno a una gara), ove le macchine utilizzate sono solitamente sportive e potenti e non vi sono né limiti di velocità, né norme di precedenza, ciò che comporta un grado di pericolosità e di rischio di collisione ben più accresciuto rispetto alla normale circolazione stradale. La convenuta ha altresì aggiunto che la controparte non avrebbe sufficientemente allegato e comprovato il suo danno.
E. Con replica 23 giugno 2020 e duplica 20 agosto 2020 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni. L’attore ha in particolare contestato che la circolazione turistica su pista comporti una pericolosità superiore rispetto all’ordinaria circolazione stradale e sostenuto che in caso di dubbio sulla portata della clausola 6.2, essa dovrebbe essere interpretata a sfavore dell’assicurazione (“in dubio contra stipulatorem”), nonché di aver sufficientemente dimostrato il proprio danno mediante produzione della perizia doc. Q (fatta allestire dall’assicurazione medesima). La convenuta si è pure riconfermata nelle proprie tesi, producendo le CGA di alcune compagnie assicurative concorrenti al fine di evidenziare che è del tutto usuale escludere la copertura “casco totale” in caso di circolazione (agonistica o turistica) all’interno di autodromi e invocando in via subordinata (nella denegata ipotesi di un accertamento della copertura assicurativa) una riduzione delle prestazioni da lei dovute perlomeno dell’80% per colpa grave dell’assicurato.
F. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi 18 maggio 2021 della convenuta e 20 maggio 2021 dell’attore (a cui sono ancora seguite la replica spontanea 28 maggio 2021 della prima e la duplica spontanea 10 giugno 2021 del secondo), con decisione 22 agosto 2022 il Pretore ha respinto la petizione a fronte dell’applicabilità alla fattispecie della clausola di esclusione 6.2, con seguito di spese processuali (complessivi fr. 5’500.-) e ripetibili (fr. 10'500.-) a carico dell’attore.
G. Con appello 21 settembre 2022 l’attore si è aggravato contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la petizione, accertare l’esistenza della copertura assicurativa e condannare la controparte al pagamento di fr. 174'203.15 oltre interessi del 5% dal 18 dicembre 2019, o subordinatamente al pagamento diretto di ogni spesa per la riparazione del suo veicolo e di ogni altra spesa o risarcimento connesso al sinistro, e ancora più subordinatamente di accertare perlomeno l’esistenza della copertura assicurativa e rinviare la causa alla Pretura per la determinazione del danno, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
H. Con risposta 21 ottobre 2022 la convenuta ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
I. Con replica spontanea 3 novembre 2022 l’appellante ha approfondito alcuni puntuali aspetti della lite.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 21 settembre 2022 contro la decisione 22 agosto 2022 è tempestivo, così come sono tempestive la risposta 21 ottobre 2022 dell’appellata e la replica spontanea 3 novembre 2022 dell’appellante.
Con la decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto ricordato i principi che reggono l’interpretazione dei contratti di assicurazione e delle relative CGA per poi concludere, mediante interpretazione oggettiva (principio dell’affidamento) che il testo dell’art. 6.2, sia per come è formulato, sia per come dev’essere in buona fede compreso dall’assicurato (tenuto conto del suo scopo regolatorio), esclude dalla copertura assicurativa tutti i tipi di spostamento (corse, o “Fahrten” nella versione tedesca), anche di tipo “turistico”, svolti su percorsi di gara o su circuiti (giri di pista o “Rundkursen”), segnatamente alla luce dell’evidente pericolosità insita in tali situazioni (ove vigono limiti minori rispetto alla normale circolazione stradale), e con ciò anche il sinistro concretamente in esame. A fronte di questo chiaro risultato interpretativo, il primo giudice ha pertanto escluso l’applicazione del principio dell’ambiguità (“in dubio contra stipulatorem”). Infine, il medesimo ha osservato che l’assicurazione non ha mai accettato il sinistro né formulato un’offerta di liquidazione del danno. Di qui la reiezione della petizione.
Con il gravame, l’appellante critica innanzitutto l’interpretazione letterale della clausola effettuata dal Pretore. A suo modo di vedere la stessa, escludendo dalla copertura assicurativa tutti i tipi di corse su percorsi di gara, giri di pista e superfici stradali utilizzate “a tale scopo”, si riferisce unicamente alla circolazione finalizzata alla partecipazione a competizioni di velocità, rally o gare analoghe, ovvero a spostamenti (su qualsiasi tipo di superficie) eseguiti nel contesto di una gara. Il ragionamento del primo giudice sarebbe inoltre illogico, giacché secondo la sua conclusione (cfr. decisione impugnata, p. 5 in alto), la clausola di esclusione riguarderebbe ogni circolazione su superfici stradali utilizzate per qualsivoglia tipo di spostamento, ciò che non può essere il senso di quanto convenuto dalle parti. L’appellante rimprovera altresì al giudice di prima sede di essersi avvalso, per l’interpretazione letterale, della versione tedesca della clausola, mai utilizzata o richiamata dalle parti, sicché l’unico testo a essere determinante sarebbe quello in italiano.
La censura non convince. A prescindere dalla formulazione infelice contenuta nella decisione di prima sede (verosimilmente frutto di una svista), il Pretore non ha incluso nel contenuto della norma 6.2 qualsiasi spostamento su ogni tipo di superficie stradale, bensì unicamente gli spostamenti (aventi qualsiasi scopo, anche solo turistico) su circuiti di gara o tracciati aventi un’analoga funzione (superfici utilizzate con funzione di pista). Tale conclusione, perfettamente condivisibile, è altresì confermata dalla strutturazione della clausola: menzionando la medesima dapprima la “partecipazione a competizioni di velocità, rally e gare analoghe”, ben si comprende che la frase successiva “nonché tutti i tipi di corse su percorsi di gara, giri di pista e superfici stradali utilizzate a tale scopo” riguarda una fattispecie diversa e aggiuntiva, ovvero la guida (anche non competitiva) del veicolo assicurato su una pista o su un percorso di gara. In tal contesto, il termine “corse” è chiaramente da intendere quale semplice sinonimo di “circolazione” e non come gara (laddove in caso contrario, la frase sarebbe perfettamente inutile e ridondante rispetto a quanto regolato in precedenza). Ciò basta per respingere la censura senza necessità di riferirsi al testo tedesco, che in ogni caso supporta ulteriormente questa interpretazione, utilizzando il termine “Fahrten” quale traduzione di “corse”.
L’appellante si oppone al giudizio impugnato anche in relazione al senso della clausola così come doveva essere ragionevolmente inteso da una parte in buona fede. Premesso che il momento determinante per valutare la comprensione delle parti dev’essere quello della stipulazione del contratto, egli rimprovera al Pretore di essersi invece riferito a circostanze successive e segnatamente agli elementi probatori relativi all’incidente. A suo modo di vedere le parti, quando hanno sottoscritto il contratto, non potevano e dovevano supporre che la circolazione su un circuito avesse una pericolosità intrinseca maggiore rispetto alla normale circolazione stradale, poiché ciò costituisce un presupposto errato; il rischio accresciuto non sarebbe difatti legato al tipo di manto stradale utilizzato, bensì alla partecipazione a una competizione, ovvero a una fattispecie estranea al caso concreto, riguardante un evento di mera circolazione turistica soggiacente a regole ben precise, fra cui l’obbligo di utilizzare veicoli privati targati e assicurati e il divieto di gareggiare con gli altri partecipanti o organizzare scommesse (cfr. doc. O). L’appellante sostiene inoltre che nell'ambito della circolazione turistica in un autodromo sarebbero assenti i maggiori pericoli della (invero più pericolosa) circolazione stradale, fra cui: traffico in senso inverso, presenza di traffico intenso e di più tipologie di veicoli (ivi compresi i mezzi speciali di soccorso aventi precedenze particolari), presenza di segnaletica stradale che impone fermate (stop e semafori), obblighi di precedenza e preselezioni, nonché strumenti di rallentamento del traffico come cunette e pali. Inoltre, anche la normale circolazione stradale non è forzatamente sottoposta a limiti di velocità (ciò che non è il caso ad esempio nelle autostrade in Germania).
Anche questa censura è inadatta a mutare il giudizio di primo grado. Posto che gli elementi di “pericolosità” della circolazione stradale menzionati nell’impugnativa, contrariamente a quanto preteso dall’appellata, non costituiscono fatti nuovi bensì erano già stati elencati nella replica 23 giugno 2020 (p. 3-4) e che una buona parte di essi (come la segnaletica o le precedenze) mira proprio, al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, a rafforzare la sicurezza e/o a imporre regole di comportamento, la circolazione negli autodromi (anche di tipo turistico) soggiace tipicamente a limitazioni minori, ciò che l’appellante non contesta debitamente. Il regolamento dell’evento qui in discussione (che non prevede norme di precedenza o limiti relativi a velocità e sorpassi, cfr. doc. O) e la dinamica dell’incidente (avvenuto in una fase di sorpasso a destra all’interno di una curva, peraltro in un momento in cui sulla pista circolavano numerosi veicoli, cfr. doc. 8) sono stati citati dal primo giudice a titolo di esempio delle particolarità e degli elementi di rischio della circolazione turistica su circuiti di gara (e che l’appellante non mette in discussione). Parimenti il gravame non si confronta con l’assunto pretorile secondo cui lo scopo dei partecipanti di questi eventi è quello di soddisfare la propria passione per la velocità e per le automobili sportive. Anche tale conclusione resiste alla critica, tenuto conto che quando una persona partecipa a un evento (seppur di guida turistica) in un autodromo, non lo fa al fine di conformarsi a una normale circolazione stradale, bensì piuttosto per sperimentare le condizioni vigenti nell’ambito delle competizioni automobilistiche o testare le prestazioni della propria macchina e le proprie abilità di pilota; ciò evidentemente induce un guidatore ad assumersi più rischi e a generare una situazione di maggiore pericolosità, rispettivamente l’assicurazione a limitare o escludere la copertura, come nel caso concreto.
In siffatte circostanze, contrariamente a quanto pretende l’appellante, non vi è spazio per ammettere un dubbio nel risultato interpretativo e applicare in suo favore il principio dell’ambiguità, che ha pacificamente natura sussidiaria e subentra unicamente qualora i rimanenti strumenti d’interpretazione non abbiano avuto successo (DTF 148 III 57 consid. 2.2.2).
Infine, anche quando il gravame censura che in un passaggio della decisione impugnata (ove viene ripreso il testo integrale dell’art. 6.2) è sottolineato (anche, ma non solo) il termine “fuoristrada”, la circostanza è priva di portata pratica, tenuto conto che neppure l’appellante ha saputo indicare la sua rilevanza nell’ambito del ragionamento pretorile (basato su tutt’altri presupposti).
In definitiva, la decisione di prima sede dev’essere confermata, senza necessità di esaminare le ulteriori considerazioni delle parti relative alla quantificazione del danno e a un’eventuale colpa grave dell’assicurato.
Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 174'203.15, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali, in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 11’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 6'000.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
L’appello 21 settembre 2022 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 11’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 6’000.- per ripetibili di seconda sede.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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