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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.19
Data decisione, Autorità: 28.10.2022, IICCA
Titolo: Arbitrato, nomina di arbitro
Incarto n. 12.2022.19
Lugano 28 ottobre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente nella composizione di un giudice unico ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b. n. 7 LOG, per statuire sull’istanza di nomina di un arbitro inoltrata in data 4 febbraio 2022 da
IS 1 PA 3
nell’ambito di una vertenza che lo oppone a
CO 1 PA 2
considerato
in fatto ed in diritto:
che in data 19 maggio, rispettivamente 17 giugno 2016, IS 1, quale committente, rappresentato dalla direzione lavori (composta da uno studio di ingegneria e uno di architettura), e la ditta CO 1, quale assuntore, hanno sottoscritto un contratto d’appalto su formulario SIA concernente la realizzazione di un cunicolo e pozzo lift al mapp. n. 207 RFD __________;
che il predetto contratto prevede al pt. 8 che per il giudizio su controversie di qualsiasi natura le parti convengono di dare competenza a “un tribunale arbitrale (arbitro unico), secondo norma SIA 150.”;
che nel corso dei lavori sono sorti dei problemi (descritti nell’istanza di nomina arbitro) che le parti non sono riuscite a risolvere in via extragiudiziaria;
che in data 4 febbraio 2022 IS 1 ha presentato un’istanza di nomina arbitro, ritenuto che non era stato possibile designarne uno per accordo tra le parti né la CO 1 aveva accettato che l’arbitro fosse designato dal Segretario generale della SIA (v. art. 6 cpv. 2 Direttiva SIA 150 per la procedura d’arbitrato, edizione 1977, in concreto applicabile dal momento che la Direttiva SIA 150, edizione 2018 è entrata in vigore dopo la firma del contratto d’appalto);
che la procedura di nomina dell’arbitro è stata sospesa in data 8 febbraio 2022 per consentire alle parti di ulteriormente valutare una composizione bonale della vertenza;
che il 22 agosto 2022 la procedura è stata riattivata dopo che l’istante aveva comunicato l’impossibilità di transigere;
che nel rispetto del termine fissato la CO 1 ha comunicato di non avere osservazioni particolari da formulare all’istanza, dando per contestate le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalla controparte riguardo alla sua responsabilità e chiedendo che i costi della presente procedura siano interamente posti a carico della parte istante;
che con scritto 30 settembre 2022 lo scrivente giudice ha proposto alle parti di nominare quale arbitro unico l’avv. __________ B__________ di __________, in ragione della sua provata esperienza anche in ambito arbitrale;
che con lettera 4 ottobre 2022 l’avv. PA 3 ha comunicato di aver assunto il patrocinio di IS 1 in sostituzione dell’avv. __________ P__________ e il 10 ottobre seguente ha informato di non avere riserve nei confronti dell’arbitro proposto dal giudice, chiedendo nondimeno se non fosse opportuno orientare la scelta su un profilo tecnico invece che giuridico siccome gli aspetti tecnici della fattispecie apparivano preponderanti;
che nel termine prorogato per esprimersi sulla suddetta proposta il rappresentante della CO 1 è rimasto silente;
che alla luce di quanto precede, e richiamati gli art. 8 del contratto tra le parti e 358 CPC, la necessità di nomina di un arbitro unico da parte del giudice statale appare pacifica;
che l’applicazione alla fattispecie della Direttiva SIA 150 per la procedura d’arbitrato, edizione 1977, risulta corretta per il motivo indicato al pt. 4.2 dell’istanza e non è stata peraltro oggetto di contestazione;
che alla luce di quanto precede l’infrascritto giudice, in applicazione degli art. 6 cpv. 3 Direttiva SIA 150 per la procedura di arbitrato, edizione 1977, 356 cpv. 2 let. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 let. b cfr. 7 LOG, designa l’avv. __________ B__________, __________, che ha dichiarato la sua disponibilità ad assumere l’incarico, quale arbitro unico per dirimere la controversia sorta tra IS 1 e la CO 1 in relazione al contratto sottoscritto dalle parti il 19 maggio / 17 giugno 2016;
che sulla base di quanto emerge sia dall’istanza 4 febbraio 2022 che dalle osservazioni 12 settembre 2022, la nomina di un giurista quale arbitro unico appare la più idonea per la soluzione della controversia, fermo restando che per gli aspetti tecnici sia le parti che l’arbitro potranno far capo a un perito (v. art. 25 cpv. 2 let. c, 26 let. c, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 let. d, 37 Direttiva SIA 150 per la procedura d’arbitrato, edizione 1977);
che le spese di questa decisione vanno ripartite tra le parti in ragione di un mezzo ciascuna ritenuto che la presente procedura è la conseguenza di quanto pattuito contrattualmente ed è quindi nell’interesse di entrambe e non solo dell’istante, come a torto sostenuto dalla CO 1;
che la decisione di nomina dell’arbitro da parte del giudice statale, contrariamente a quella che la nega, non è impugnabile al Tribunale federale (v. Fornara / Cocchi in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 23 e 24 ad art. 363).
Per questi motivi
visti gli art. 356 cpv. 2 lett. a, 358, 362 cpv.1 CPC, 48 lett. b n. 7 LOG e, per le spese, l’art. 9 LTG
decide: 1. L'istanza di nomina di un arbitro inoltrata il 4 febbraio 2022 da IS 1 è accolta.
§ Di conseguenza l’avv. __________ B__________, __________, è nominato arbitro unico per occuparsi della controversia sorta tra IS 1 e la ditta CO 1 a dipendenza del contratto d’appalto SIA sottoscritto dalle parti, rispettivamente da loro rappresentanti, il 19 maggio / 17 giugno 2016.
La spese processuali di fr. 500.-, anticipate dall’istante, sono a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna. Le ripetibili sono compensate.
Notificazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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