AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.73
Data decisione, Autorità: 09.09.2022, IICCA
Titolo: Contratto di lavoro, scoperti salariali dovuti alla mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione; disdetta abusiva
Incarto n. 12.2022.73
Lugano 9 settembre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nelle cause (inc. n. SE.2018.2/22 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città) promosse con separate petizioni 24 gennaio 2018 e 20 giugno 2018 da
AO 1 patrocinato dall’ PA 2
contro
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
chiedenti la condanna della convenuta al pagamento, rispettivamente, di fr. 22’500.- oltre interessi a titolo di indennità per disdetta abusiva (inc. SE.2018.2) e di fr. 27'222.10 oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2017 a titolo di salario (inc. SE.2018.22);
pretese avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione di entrambe le petizioni;
vista la decisione 25 aprile 2022 con cui il Pretore ha respinto la prima petizione e parzialmente accolto la seconda nella misura di fr. 22'450.88 netti oltre interessi;
appellanti entrambe le parti:
la convenuta, che con atto di appello 25 maggio 2022 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere anche la seconda petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
l’attore, che oltre a postulare l’ammissione al gratuito patrocinio con istanza 1° luglio 2022 e a opporsi al gravame della controparte con risposta di pari data, ha altresì postulato, con appello incidentale sempre del 1° luglio 2022, la modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere la “petizione 14.11.2018 (inc. SE.2018.22 Pretura di Locarno-Città)”, “ritenuto il prudente criterio nel calcolo dell’indennità proposta”;
viste le osservazioni (recte: risposta) 20 luglio 2022 all’appello incidentale formulate dall’appellante principale;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. A partire dal 1° maggio 2016 AO 1 è stato assunto alle dipendenze di AP 1, società avente a suo tempo sede a __________ e poi a , attiva nella gestione di un natante turistico denominato “” e nell’organizzazione di escursioni ed eventi sul lago di , con la funzione di capitano dell’imbarcazione. Il consiglio di amministrazione (CdA) societario era composto dallo stesso AO 1 (vice-presidente), da P (presidente) e da R__________ (membro).
B. Con raccomandata 16 giugno 2017 AP 1 ha significato a AO 1 la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro per il 31 agosto 2017, indicando che “Il motivo di tale misura, risiede nella differente visione dell’organizzazione strategica dell’attività”, esonerandolo immediatamente da qualsiasi obbligo contrattuale (doc. B inc. CM.2017.107).
C. AO 1 ha contestato la disdetta con raccomandata 14 luglio 2017, chiedendo una motivazione e un incontro fra le parti, rivendicando un’indennità per licenziamento abusivo, rispettivamente il ripristino del contratto e il suo riconoscimento quale proprietario del battello; egli si è altresì detto disposto a trovare un accordo bonale per la liquidazione delle sue pretese (tenuto conto del suo importante contributo nell’avviamento dell’attività), previo formale ritiro della disdetta. Il 19 luglio 2017 AP 1 si è opposta alle richieste della parte avversa, riconfermandosi nella motivazione summenzionata (doc. C e D inc. CM.2017.107).
D. Con raccomandata 14 agosto 2017 AO 1 ha contestato i propri conteggi salariali 2016 e 2017, rilevando come a fronte di un salario percepito complessivo (netto) pari a fr. 30'827.20, egli avrebbe in realtà dovuto ricevere fr. 53'220.65 in applicazione del contratto collettivo di lavoro del settore alberghiero, che prevedeva, per collaboratori senza apprendistato, un salario base mensile di fr. 3'407.- per il 2016 e di fr. 3'417.- per il 2017. Di qui uno scoperto salariale pari a fr. 22'393.45 lordi (doc. B inc. CM.2018.15).
E. Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (inc. CM.2017.107), con una prima petizione del 24 gennaio 2018 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città per ottenerne la condanna al pagamento in suo favore di fr. 22’500.- oltre interessi a titolo di indennità per disdetta abusiva (inc. SE.2018.2). La convenuta si è opposta alla petizione con risposta 26 marzo 2018.
F. Dopo esperimento infruttuoso di un ulteriore tentativo di conciliazione (inc. CM.2018.15), con una seconda petizione 20 giugno 2018 egli ha altresì chiesto allo stesso giudice la condanna della sua ex datrice di lavoro al pagamento di fr. 27'222.10 (fr. 54'307.80 di salario netto dovuto – fr. 27'085.70 di salario netto percepito, secondo il nuovo conteggio) oltre interessi a titolo di scoperti salariali derivanti dalla mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro del settore alberghiero (inc. SE.2018.22). Anche questa pretesa è stata avversata dalla convenuta mediante risposta 28 agosto 2018.
G. L’attore ha pure postulato, per entrambe le procedure, di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
H. Le due cause sono state congiunte onde esperire un’istruttoria comune. Al termine della medesima, le parti hanno prodotto i rispettivi allegati conclusivi scritti (il 24 giugno 2021 la convenuta e il 28 giugno 2021 l’attore).
I. Con decisione 25 aprile 2022 il Pretore ha respinto la petizione 24 gennaio 2018 (inc. SE.2018.2), negando l’esistenza di una disdetta abusiva (dispositivo n. 1) e condannando l’attore a versare alla convenuta fr. 1'200.- di ripetibili (dispositivo n. 2). Il giudice ha per contro parzialmente accolto la petizione 20 giugno 2018 (inc. SE.2018.22), condannando la convenuta a versare all’attore fr. 22'450.88 netti oltre interessi (dispositivo n. 3.1), a versare ai preposti istituti i relativi oneri sociali (dispositivo n. 3.2) e a rifondere alla controparte fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 4). Il Pretore ha infine ammesso AO 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio dell’avv. PA 2 (dispositivo n. 5).
J. Con atto di appello 25 maggio 2022 AP 1 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere anche la petizione 20 giugno 2018 (inc. SE.2018.22), con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
K. Con risposta 1° luglio 2022 AO 1 si è opposto al gravame e ha preteso dalla controparte fr. 1'200.- a titolo di ripetibili. Con separato scritto di pari data ha sollevato appello incidentale, chiedendo la modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere la “petizione 14.11.2018 (inc. SE.2018.22 Pretura di Locarno-Città)”, rimettendosi alla decisione di questa Camera per quanto concerne l’ammontare delle mensilità a lui spettanti a titolo d’indennità per disdetta abusiva, nonché di porre conseguentemente le spese di prima sede a carico della controparte, con protesta di quelle di secondo grado. Egli ha altresì rinnovato la richiesta di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio anche per la procedura di seconda sede.
L. Con risposta all’appello incidentale 20 luglio 2022 l’appellante principale si è opposta al gravame della controparte, postulandone la reiezione.
M. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto rilevanti, nei considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale riguardante due controversie dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nella risposta all’appello il resistente può appellare in via incidentale (art. 313 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l’appello qui in esame, consegnato alla Posta il 25 maggio 2022, è tempestivo, così come sono tempestivi la risposta all’appello e l’appello incidentale (entrambi del 1° luglio 2022) nonché la risposta all’appello incidentale 20 luglio 2022.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.
Sull’appello principale (inc. SE.2018.22)
Con il suo appello, AP 1 postula la reiezione della petizione 20 giugno 2018 della controparte relativa agli scoperti salariali (differenza fra quanto percepito e quanto dovuto in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione o “CCNL”). Sul tema il Pretore ha innanzitutto rilevato che il CCNL si applica a tutti i datori di lavoro e collaboratori che svolgono un’attività in un’azienda dell’industria alberghiera e della ristorazione e che quali “aziende alberghiere e della ristorazione” si intendono tutte le aziende che a pagamento ospitano persone oppure distribuiscono cibi o bevande da consumare sul posto (art. 1). Dal campo di applicazione personale sono segnatamente esclusi gli esercenti e i direttori (art. 2 cpv. 2). Sulla base dell’istruttoria orale (interrogatori e testimonianze), il primo giudice ha evidenziato che l’attività svolta a bordo del __________ da parte di AO 1 non era di tipo dirigenziale (non essendo egli qualificabile quale esercente né disponendo di un ampio potere decisionale) e non era prettamente legata alla guida della barca (di cui era il capitano), bensì riguardava anche la ristorazione (servizio di cibi e bevande agli ospiti). Il giudice di primo grado ha pertanto sancito l’applicabilità del CCNL, determinando nel seguito il salario dovuto al dipendente su tale base (fr. 28'070.11 per il 2016 e fr. 24'266.47 per il 2017, per complessivi fr. 52'336.58 netti). Deducendovi gli importi da lui già ricevuti, pari a fr. 29'885.70, ne ha pertanto derivato l’ammontare dello scoperto salariale, pari a fr. 22'450.88 oltre interessi.
In primo luogo, AP 1 critica il Pretore per avere compiuto un erroneo accertamento dei fatti in relazione al ruolo e alle mansioni di AO 1 e per averlo a torto assoggettato al CCNL. A suo dire, quest’ultimo sarebbe escluso dal suo campo d’applicazione, avendo sempre agito quale autonomo gerente dell’attività (“Geschäftsführer”) e inoltre coniuge dell’esercente, come pure non avendo mai avuto compiti attinenti alla ristorazione.
E meglio, sul primo aspetto l’appellante rileva che l’attore ha per un lungo periodo gestito il battello in maniera indipendente, per poi contribuire alla nascita della società AP 1 (al fine di ottenere i mezzi finanziari necessari alla continuazione dell’attività), diventando azionista della stessa nella misura del 20%, assumendo la funzione di membro del CdA, mantenendo il suo ruolo di capitano (cfr. interrogatori di R__________, P__________ e AO 1) e mettendo a disposizione il proprio indirizzo quale sede e recapito societari (v. interrogatorio di R__________). Inoltre, era sua moglie che disponeva della patente di esercente (sulla quale figurava comunque anche il suo nome). Il medesimo sarebbe stato assunto quale “Geschäftsführer /Kapitän __________ SA” (cfr. doc. 1), ovvero quale unico responsabile e autonomo organizzatore della navigazione e delle varie gite sul lago (teste __________ Z__________; interrogatorio di R__________ e P__________). Dalla sua stessa deposizione emergerebbe del resto la sua convinzione di essere coinvolto nella gestione del natante, ritenuto che egli non è mai riuscito ad adeguarsi alla sua nuova posizione di dipendente, continuando piuttosto a comportarsi quale assoluto padrone del battello e ignorando le direttive impartite dai nuovi proprietari (testi __________ T__________ e __________ Z__________, interrogatori di R__________ e P__________ __________).
Sul secondo tema, l’appellante evidenzia che il “” non è un ristorante ordinario, bensì una barca, e che il ruolo di capitano di AO 1, sia contrattualmente che nella pratica, riguardava esclusivamente la gestione della stessa, l’organizzazione delle gite e la navigazione, e non l’attività di ristorazione. Quest’ultima sarebbe stata peraltro del tutto marginale rispetto al predominante servizio offerto (le gite), avrebbe attirato pochissima clientela (testi M e F__________; interrogatori di R__________ e P__________) e sarebbe stata piuttosto gestita da __________ T__________, da altri ausiliari oppure da un servizio di catering esterno (teste __________ Z__________; interrogatori di R__________ e P__________). Per l’appellante, se AO 1 ha svolto alcune attività a livello di ristorazione (comunque di poco conto, come la preparazione di qualche caffé), lo ha dunque fatto autonomamente, senza esservi tenuto, laddove le istruzioni e i richiami ricevuti non concernevano tale aspetto quanto piuttosto le questioni tecniche gestionali (interrogatorio di R__________).
In via preliminare, si può osservare che l’impugnativa riprende sovente in maniera parziale dei passaggi delle audizioni testimoniali o ne trae delle conclusioni in realtà non deducibili dai medesimi, omettendo di considerare quelli citati dal Pretore. In tal misura, l’impugnativa equivale a una riproposizione di tesi già esposte in prima sede e prive dell’opportuno confronto con la decisione impugnata, ciò che non adempie ai requisiti della sufficiente motivazione (art. 311 CPC). L’appellante torna poi a sottolineare acriticamente la presunta valenza del doc. 1, omettendo di considerare che, secondo quanto già rilevato dal giudice di primo grado, i due contratti di lavoro ivi contenuti non sono mai stati sottoscritti, non hanno pertanto mai assunto validità e riportano delle incongruenze a livello di data (impugnata decisione, consid. 1). L’appellante non contesta neppure l’assunto pretorile secondo cui a essere determinanti nella fattispecie sono le concrete mansioni svolte da AO 1, piuttosto che la terminologia utilizzata per definire il suo incarico.
L’art. 2 cpv. 2 del CCNL esclude dal suo campo di applicazione i direttori, gli esercenti e i famigliari dell’esercente (anche detto “dirigente d’azienda”, o “Betriebsleiter”). L’appellante non si confronta con il contenuto del relativo Commentario ufficiale già esposto nella decisione di prima sede, secondo cui “È escluso dal campo d’applicazione del CCNL soltanto chi, sulla base della sua posizione nell'azienda e tenuto conto delle dimensioni della stessa, dispone di un ampio potere decisionale in affari importanti o può influenzare sensibilmente decisioni di grande rilevanza e quindi esercitare un’influenza durevole sulla struttura, l’andamento degli affari e lo sviluppo di un’azienda o di una parte di essa (art. 9 OLL1). Dispone di ampi poteri, ad esempio, chi ha la facoltà di assumere e licenziare autonomamente dei collaboratori e può decidere la politica salariale di un’azienda. I dirigenti d’azienda, direttori o gerenti ed i loro sostituti, assistenti, aides du patron eccetera che non dispongono di ampi poteri decisionali ai sensi dell’art. 9 OLL1 sono invece assoggettati al CCNL”.
Nel caso concreto, il fatto che l’attore avesse messo a disposizione, per un certo periodo, il suo domicilio per il recapito e la sede sociali non è determinante, come non lo è che egli fosse azionista o organo societario (con firma collettiva a due); occorre difatti distinguere questi ruoli con quello di dipendente derivante dal rapporto contrattuale in esame, come peraltro osservato dagli stessi R__________ e P__________, secondo i quali AO 1 era un loro subordinato che sottostava a specifiche direttive (verbale del 6 novembre 2019, p. 4-5 ad 19 e 21, p. 9 ad 58 e p. 11 ad. 10-11; verbale del 20 dicembre 2019, ad 18-19, 21, 33, 40, 82-83). Nessuno dei due, né d’altronde l’appellante, ha preteso che egli potesse esercitare una notevole influenza su questioni importanti nel senso inteso dal Commentario, laddove l’organizzazione delle gite e la gestione della navigazione non possono essere ritenute sufficienti. Detto rapporto subordinato, instauratosi dopo che AO 1 aveva dovuto rinunciare al suo ruolo di esclusivo proprietario dell’attività, è stato confermato da quest’ultimo (il quale, contrariamente alle sue aspettative, non poteva più disporre di grandi poteri decisionali, cfr. verbale del 25 giugno 2019, p. 3-4), dai testi __________ T__________ e __________ Z__________ (verbale del 14 febbraio 2019, p. 2 e 6) e dalla stessa convenuta nelle sue conclusioni di prima sede (p. 4-5). Che la moglie di AO 1 disponesse della patente di esercente e l’avesse messa a disposizione della società non può essere risolutivo, dal momento che l’appellante non spiega nulla sul suo concreto ruolo e non la qualifica quale “dirigente d’azienda” con una posizione predominante secondo i restrittivi requisiti summenzionati. Ne deriva che, a livello personale, l’attore non era escluso dal campo di applicazione del CCNL.
Quanto all’attività di ristorazione, le dichiarazioni citate nell’impugnativa non permettono di ritenere che essa fosse del tutto marginale rispetto all’attività principale del battello (escursioni). L’appellante d’altronde non si confronta con l’accertamento pretorile secondo cui era proprio la possibilità per i clienti di consumare cibo e bevande che caratterizzava l’attività del “” e lo distingueva da altre imbarcazioni adibite esclusivamente al trasporto di persone (decisione impugnata, consid. 9; v. anche le testimonianze di __________ H, U__________, F__________, D__________ e M__________, quali clienti abituali del battello, e l’interrogatorio di R__________). L’appellante nemmeno tiene conto delle varie dichiarazioni citate dal primo giudice (di A__________, __________ Z__________, __________ T__________, AO 1, P__________ e R__________) secondo le quali fra le mansioni dell’attore rientrava anche quella di servire ai clienti cibo e bevande. Sul tema, l’impugnativa è pertanto irricevibile per carente motivazione. Comunque sia, contrariamente a quanto pretende l’appellante, non corrisponde al vero che l’attività di ristorazione fosse seguita quasi esclusivamente da __________ T__________ o da altri ausiliari. Risulta piuttosto che __________ T__________ (in aggiunta alle sue altre mansioni di marinaio) forniva un sopporto all’attore nei momenti di maggiore affluenza, lo sostituiva in caso di necessità e aveva anche assunto il compito di occuparsi dell’ordinazione dei prodotti dai fornitori, laddove AO 1 si occupava correntemente, anche da solo, del servizio alla clientela (teste __________ T__________, verbale del 14 febbraio 2019, p. 2-3; testi __________ H__________ e U__________, verbale del 27 marzo 2019, p. 3 e 5; testi D__________ e M__________, verbale del 16 maggio 2019, p. 2-4; interrogatorio di R__________, verbale del 6 novembre 2019, p. 4 ad. 12-13, p. 6 ad 30-32 e p. 11 ad 9; interrogatorio di P__________, verbale del 20 dicembre 2019, ad 13, 30, 31 e 32). L’appellante inoltre menziona solo parzialmente la testimonianza di __________ Z__________ (secondo la quale gli eventi venivano gestiti da un catering esterno), omettendo però di considerare che, come già sottolineato dal Pretore, il catering si limitava a fornire i prodotti, che venivano poi serviti dall’attore medesimo (verbale del 14 febbraio 2019, p. 6). Anche su questo aspetto il gravame, insufficientemente motivato, non può in ogni caso condurre a una modifica della decisione di prima sede. Di conseguenza, l’assoggettamento di AO 1 al CCNL dev’essere confermato.
L’appellante principale contesta altresì il conteggio esposto dal primo giudice in relazione allo stipendio percepito da AO 1 nel periodo 2016-2017 (fr. 29'885.70). Per l’appellante, il Pretore avrebbe innanzitutto a torto considerato, a titolo di salari da agosto 2016 a marzo 2017, solo gli importi mensili versati sul conto dell’attore (fr. 1'500.- lordi), omettendo però di considerare nel suo computo l’altra metà dello stipendio (ulteriori fr. 1'500.- lordi/mese), versata sul conto della moglie dietro esplicita richiesta dei coniugi (cfr. deposizione P__________ e conclusioni, p. 10). L’avvenuto versamento sarebbe inoltre dimostrato dall’assente contestazione del dipendente, che nel periodo di riferimento mai si è lamentato di avere ricevuto solo la metà del suo salario. Inoltre, l’appellante contesta anche l’ammontare della remunerazione percepita da AO 1 nell’agosto 2017, che non sarebbe stata di soli fr. 140.80. Piuttosto, e come avvenuto nel mese di luglio 2017 (ove il Pretore ha eseguito il calcolo corretto), il versamento di fr. 140.80 andava a completare un precedente acconto già ottenuto dal dipendente pari a fr. 2'800.-.
Ora, l’appellante omette innanzitutto di confrontarsi con la decisione di prima sede (consid. 12.1), ove il Pretore ha rilevato che la sua contestazione dei conteggi è stata solo generica (e pertanto insufficiente). Già solo per questo motivo, le sue argomentazioni sono irricevibili per carente motivazione (art. 311 CPC). Aggiungasi che il tema della suddivisione dello stipendio fra l’attore e la moglie non risulta dagli allegati introduttivi di prima sede, sicché la sua adduzione solo con le conclusioni scritte e con l’appello, in assenza di qualsivoglia confronto con i presupposti di cui agli art. 229 e 317 CPC, è tardiva e inammissibile. La questione degli acconti per contro era stata menzionata dalla convenuta nella sua risposta 28 agosto 2018 (p. 3), ma non è stata riproposta in sede di conclusioni. L’appellante del resto non indica quale prova dimostrerebbe il versamento alla controparte di fr. 2'800.- nel mese di agosto 2017. Anche a tal riguardo, l’impugnativa non può sovvertire il giudizio di primo grado.
Con un’ultima censura, l’appellante contesta l’ammontare delle ripetibili riconosciute alla controparte, limitandosi tuttavia a sottolineare una presunta “incoerenza delle ripetibili attribuite all'attore con quelle attribuite alla convenuta”, senza chiedere che, in caso di conferma della decisione, queste debbano essere ridotte, e soprattutto senza fornire alcuna motivazione. La censura è pertanto irricevibile.
Pe tutti questi motivi, in relazione alle censure contenute nell’appello principale, la decisione di primo grado resiste alla critica e merita conferma.
Sull’appello incidentale (inc. SE.2018.2)
Con il suo gravame, AO 1 ha formulato un petitum poco chiaro e impreciso, ovvero riferendosi all’incarto sbagliato (inc. SE.2018.22) e attribuendo alla sua petizione una data errata (14 novembre 2018). Esso tuttavia, se letto unitamente alla prima pagina e alle motivazioni, permette di comprendere che oggetto dell’impugnativa sono i dispositivi n. 1 e 2 della decisione pretorile, e che l’appellante incidentale si oppone alla reiezione della sua petizione 24 gennaio 2018 (inc. SE.2018.2). Nondimeno, anche nell’ambito di applicazione dell’art. 336a CO (cfr. DTF 131 III 243 consid. 5 e IICCA del 10 febbraio 2012, inc. 12.2011.83, consid. 9), la richiesta di giudizio di AO 1 permane problematica a livello di quantificazione, dal momento che nel petitum egli si limita a postulare il riconoscimento di un’indennità per disdetta abusiva secondo il prudente criterio del giudice senza fornire una cifra determinata o un importo minimo (art. 84 cpv. 2 e 85 CPC). La questione non necessita di ulteriore disamina, come si vedrà qui di seguito.
Con l’impugnata decisione il primo giudice, dopo aver esposto i presupposti di cui all’art. 336 seg. CO e ricordato che l’onere di dimostrare l’abusività della disdetta (seppur con la gradazione probatoria ridotta alla verosimiglianza preponderante) incombe al dipendente (art. 8 CC), ha rilevato in sintesi che l’attore ha allegato l’abusività in maniera confusa, opponendo alla motivazione fornita dalla società (differente visione dell’organizzazione strategica dell’attività) quelli che per lui sarebbero stati dei possibili alternativi motivi di licenziamento, ovvero presunte lamentele dei clienti relative a pulizia e servizio e una ripicca per alcune problematiche da lui sollevate (lacune di progettazione e di programmazione dell’attività del natante). Sennonché il motivo indicato dalla datrice di lavoro è comprovato dai richiami formali da lei impartiti (doc. 2, 4 e 7) come pure dall’interrogatorio di P__________ e non risulta abusivo; l’attore d’altro canto si è limitato a proporre una propria versione dei fatti e non ha fornito sufficienti indizi oggettivi che suggeriscano che tale motivazione fosse inveritiera e che i reali motivi fossero quelli da lui indicati, rimasti piuttosto al semplice stadio di ipotesi. Per il Pretore non è stato dunque necessario verificare se le lamentele esistessero davvero e fossero giustificate, rispettivamente esaminare la qualità del lavoro di AO 1, ritenuto oltretutto che l’unico problema di pulizia emerge dal doc. 9 e non concerne il servizio reso ai clienti, bensì lo stato del natante al momento della messa in cantiere per l’invernaggio. Il primo giudice ha altresì ritenuto incomprensibile, oltre che inverosimile, l’assunto dell’attore relativo a una ritorsione, non essendovi prove al riguardo e non emergendo un nesso fra le problematiche da lui sollevate e la decisione della datrice di lavoro di terminare il contratto.
Con il gravame, l’appellante incidentale sostiene di avere esposto chiaramente le proprie tesi, ma non si confronta debitamente con il giudizio di prima sede. Segnatamente, non contesta che la motivazione fornita dalla controparte trovi riscontro negli atti e non sia stata smentita da prove di segno inverso, rispettivamente non menziona delle prove o degli indizi attestanti che la datrice di lavoro avesse ricevuto delle lamentele dai clienti (o da un ex dipendente, come menzionato nel gravame) e che abbia deciso di disdire il contratto per questo motivo (nesso causale), sicché il rinvio alle sue dichiarazioni in sede di interrogatorio e a tutte le testimonianze relative alla soddisfazione dei clienti e all’ottimo lavoro da lui svolto non possono influenzare l’esito del giudizio (come già osservato dal giudice di prima sede). Anche con riferimento all’asserita ripicca e a un accanimento nei suoi confronti, l’appellante incidentale non spiega perché il fatto di aver evidenziato delle lacune possa aver condotto alla decisione di licenziamento; egli inoltre non offre prove in merito a questo aspetto, se non riproducendo un estratto del proprio interrogatorio, che però si limita a esporre una tesi soggettiva e non dimostra un nesso causale fra eventuali sue rivendicazioni e la disdetta; esso tuttalpiù conferma l’esistenza di problemi nella collaborazione fra lui e R__________, che tuttavia non fanno apparire fasulle le motivazioni addotte dalla datrice di lavoro. Per tutti questi motivi l’appello incidentale non è idoneo a sovvertire la decisione pretorile e deve pertanto essere respinto, nella misura della sua ricevibilità.
Spese giudiziarie
Visto quanto sopra, l’appello principale dev’essere respinto. Il relativo valore litigioso (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale) ammonta a fr. 22'450.88. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Vertendo la procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). L’importo postulato da AO 1 a titolo di ripetibili (fr. 1'200.-) può essere confermato, situandosi al di sotto delle medie tariffali secondo l’art. 11 RTar.
Quanto all’appello incidentale, lo stesso deve pure essere respinto, nella misura in cui ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso che può essere fissato in fr. 22’500.-, seguono la soccombenza di AO 1. Anche in questa procedura, non vengono prelevate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili, in applicazione dell’art. 11 cpv. 1, 2 lett. a e 5 RTar, vengono quantificate in fr. 800.-, tenuto conto della brevità dell’allegato responsivo 20 luglio 2022 di AP 1 (tre sole pagine).
Sul gratuito patrocinio
Il 1° luglio 2022 AO 1 ha prodotto, contestualmente alla risposta all’appello e all’appello incidentale, un’istanza di assistenza giudiziaria completa (con gratuito patrocinio dell’avv. PA 2) per la procedura di seconda sede.
Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative di cui all’art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). La giurisprudenza definisce come prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di accoglimento sono notevolmente più ridotte rispetto ai rischi di sconfitta e che conseguentemente non possono essere considerate come serie, ritenuto per contro che una causa non è considerata priva di successo quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde; decisivo è in definitiva sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si determinerebbe a intraprendere il procedimento in base alle spese che si esporrebbe a sopportare (cfr. IICCA del 1° luglio 2020, inc. 12.2020.73, e i riferimenti ivi contenuti). Il gratuito patrocinio comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali nonché la designazione di un patrocinatore d’ufficio (se necessario per tutelare i diritti dell’interessato), mentre non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 1 e 3 CPC). Nel caso in esame, essendo entrambe le procedure gratuite ai sensi dell’art. 114 lett. c CPC, rientra in considerazione unicamente la designazione e remunerazione di un patrocinatore d’ufficio.
Sulla base della documentazione agli atti, il requisito dell’indigenza risulta adempiuto. Quanto alla prognosi delle comparse di AO 1, occorre fare una distinzione.
Nell’ambito dell’appello principale la sua resistenza in lite, quale parte appellata uscita in gran parte vittoriosa in prima sede, non poteva dirsi priva di una prognosi positiva, e ha effettivamente avuto un esito favorevole. A tal proposito, l’istanza deve pertanto essere accolta, con conseguente nomina dell’avv. PA 2 quale suo patrocinatore d’ufficio. La relativa remunerazione è già coperta dall’indennità ripetibile posta a carico di AP 1 e accolta nella misura richiesta da AO 1. Il patrocinatore d’ufficio potrà essere adeguatamente remunerato dal Cantone qualora renda verosimile la difficoltà o l’impossibilità di incassare l’indennità ripetibile presso AP 1 (art. 122 cpv. 2 CPC). In tal caso, a pagamento avvenuto, la pretesa passerà al Cantone (art. 122 cpv. 2 in fine CPC).
Diversamente ne va in riferimento all’appello incidentale, che appariva già di primo acchito inadatto a mutare la decisione impugnata. A tal riguardo, il gratuito patrocinio non può dunque essere accordato.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar,
decide:
1.1 Non si prelevano tasse e spese di giustizia. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1’200.- per ripetibili di seconda sede.
1.2 La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria 1° luglio 2022 di AO 1 è accolta ai sensi dei considerandi. Quale suo patrocinatore è designato l’avv. PA 2.
2.1 Non si prelevano tasse e spese di giustizia. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 800.- per ripetibili di seconda sede.
2.2 La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria 1° luglio 2022 di AO 1 è respinta.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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