AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2021.170
Data decisione, Autorità: 18.01.2022, CDT
Titolo: Procedura: reclamo, rappresentanza senza mandato ma per "serietà professionale", irricevibile
Incarti n. 80.2021.170 80.2021.171
Lugano 18 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 luglio 2021 contro le decisioni del 17 giugno 2021 in materia di IC-IFD 2014.
Fatti
A. Il 19 aprile 2016, la RI 1 presentava la propria dichiarazione di imposta del periodo fiscale 2014.
La contribuente faceva valere una perdita d’esercizio pari a fr. 62'362.-, mentre il capitale imponibile dichiarato ammontava a fr. 20'000.-.
Inoltre, a pagina 1, nel riquadro riservato a “per informazioni complementari rivolgersi a”, veniva indicata la RA 1 e meglio, la signora __________.
B. Con decisioni del 6 giugno 2019, l’RS 1 (di seguito: UTPG) accertava un utile imponibile pari a fr. 521'300.- e, per l’imposta cantonale, una sostanza imponibile pari a fr. 20'000.- L’UTPG, a sostegno dei propri accertamenti, motivava come segue:
“Fattori aggiunti all’utile
Accantonamenti eccessivi.
Accantonamenti non ammessi”.
C. Il 27 giugno 2019, la RA 1, per mezzo dell’amministratrice unica, __________, interponeva reclamo contro le decisioni dell’UTPG del 6 giugno 2019 ed inerenti le tassazioni IC/IFD 2014 della RI 1, contestando la “non accettazione degli accantonamenti”.
Inoltre, per quanto qui di interesse, la RA 1 precisava che “la società non ha più alcun gerente attivo e soprattutto residente in Svizzera. Da anni non sentiamo più il signor __________, cittadino austriaco, probabilmente rientrato in Austria, ma sicuramente non più residente in Ticino”. In aggiunta, la RA 1 affermava di non essere più né la fiduciaria né la consulente fiscale della società “ma, per una questione di serietà professionale, inoltriamo comunque il presente reclamo”.
D. Il 29 marzo 2021, l’UTPG, alfine di evadere il reclamo presentato dalla RA 1, intimava a quest’ultima la produzione della “procura generale, o limitata al succitato reclamo, per pratiche di natura fiscale”. Tale richiesta veniva nuovamente formulata il 27 aprile 2021, rendendo questa volta attenta la RA 1 che “in caso di inosservanza del presente invito il reclamo verrà dichiarato irricevibile”.
E. Con scritto e-mail del 5 maggio 2021, la signora __________ riferiva all’UTPG di non aver notizie del signor __________, gerente della società, da anni e che pertanto si trovava “materialmente impossibilitata” a produrre la procura richiesta.
F. Con decisioni su reclamo del 17 giugno 2021, l’UTPG confermava gli importi accertati il 6 giugno 2019 in sede di decisioni di tassazione, dichiarando il reclamo interposto dalla RA 1 irricevibile, non avendo quest’ultima prodotto la procura firmata dalla RI 1.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario del 15 luglio 2021, la RA 1, a nome e per conto della RI 1 (procura allegata), insorge contro le decisioni di tassazione su reclamo del 17 giugno 2021. Dopo aver ripercorso la cronistoria della presente fattispecie, la rappresentante spiega i motivi per i quali la decisione dell’UTPG, in merito agli accantonamenti, sarebbe errata.
H. Con osservazioni del 6 settembre 2021, l’UTPG prende posizione al ricorso inoltrato dalla RI 1. In particolare, l’autorità fiscale ritiene che “nel caso in esame la decisione impugnata merita tutela, poiché la RA 1 non si è legittimata mediante procura nel termine impartitole. Si osserva inoltre che neppure sussistevano le circostanze tali da poter presupporre la legittimazione della RA 1, in mancanza di una procura scritta. Le decisioni sono state regolarmente notificate alla RI 1 e la signora __________ stessa aveva affermato nell’e-mail del 5 maggio 2021 di non disporre di alcuna procura. Nel momento in cui l’UT ha respinto il gravame, il ricorso non poteva che essere dichiarato irricevibile”. L’UTPG chiede infine, nel caso in cui la Camera dovesse ritenere la carenza di legittimazione sanata con la presentazione della procura datata 18 giugno 2021, che la tassa di giustizia e le spese siano poste a carico della ricorrente e che non si assegnino ripetibili.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2.1.
Ai sensi degli artt. 190 cpv. 1 LT e 117 cpv. 1 LIFD, il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della LT e della LIFD, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria.
La prova della sussistenza di una rappresentanza contrattuale deve essere apportata dal contribuente (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, 2a ediz., Basilea 2019, n. 16 ad art. 117 LIFD, con riferimenti ivi citati).
2.2.
Secondo l’art. 190 cpv. 2 seconda frase LT (di uguale tenore dell’art. 117 cpv. 2 seconda frase LIFD), nel caso in cui il contribuente si faccia rappresentare contrattualmente, l’autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta.
Se la procura scritta non viene presentata nonostante una richiesta da parte dell’autorità fiscale, la rappresentanza contrattuale è considerata inesistente e ciò indipendentemente da qualsiasi autorizzazione ex artt. 32 ss. CO (cfr. ad esempio Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 117 LIFD).
Tuttavia, in mancanza di una procura scritta, per tener conto in particolare del segreto fiscale, una rappresentanza contrattuale può essere ammessa (unicamente) quando le circostanze concrete del caso, inducono a concludere in modo chiaro che il contribuente abbia conferito procura ad un terzo. Ciò nonostante, non si può desumere a priori una rappresentanza contrattuale, nel caso in cui, nella dichiarazione di imposta, il contribuente abbia rinviato l’autorità fiscale per ulteriori informazioni ad una terza persona (Locher, op. cit., n. 17 ad art. 117 LIFD con riferimenti ivi citati).
In mancanza di una procura – scritta o da ritenere secondo il contesto – il reclamo o il ricorso viene dichiarato irricevibile (cfr. sentenza della CDT n. 80.2015.161 del 4 settembre 2015, con riferimenti ivi citati e Locher, op. cit., n. 16-17 ad art. 117 LIFD).
2.3.
Nella fattispecie in esame, la RA 1, ha presentato reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2014 della RI 1 affermando, per quanto qui di interesse, di agire “a nome e per conto” della contribuente, ma dichiarando anche di non essere più né la fiduciaria né la consulente fiscale della società, ma che per una “questione di serietà professionale” inoltrava comunque reclamo. A seguito delle affermazioni, apparentemente contrastanti, della RA 1, l’autorità di tassazione ha, giustamente, richiesto a quest’ultima la produzione della procura, attestante la legittimazione ad interporre reclamo alle decisioni di tassazione IC/IFD 2014 della RI 1.
2.4.
Ai sensi dei considerandi precedenti, non avendo la RA 1 dimostrato di agire effettivamente a nome e per conto della RI 1, è a giusto titolo che l’autorità di tassazione ha dichiarato il reclamo irricevibile, senza entrare nel merito delle censure sollevate dalla RA 1. Infatti, nonostante nella dichiarazione di imposta 2014 la RA 1 sia stata menzionata quale persona da contattare in caso di necessità di ulteriori informazioni, quest’ultima ha anche dichiarato di non essere più né la fiduciaria né la consulente della RI 1 e di non aver più, da diversi anni, alcun contatto con il gerente della società, signor __________. Le circostanze concrete, come correttamente rilevato dall’UTPG, non permettevano quindi di ammettere la rappresentanza contrattuale della RA 1.
Di conseguenza, la decisione dell’autorità di tassazione merita piena tutela e viene confermata da questa Camera.
Resta da verificare se con la presentazione del ricorso, la RA 1 abbia sanato il vizio di forma relativo alla sua legittimazione.
3.2.
Come già detto, in sede di reclamo, la RA 1, seppur preliminarmente abbia dichiarato di agire “a nome e per conto” della contribuente, ha affermato di non essere più né la fiduciaria né la consulente della società e che il memoriale veniva presentato unicamente “per una questione di serietà professionale”. Nello scritto e-mail del 5 maggio 2021, la RA 1 esplicitava poi di non essere più in contatto con il signor __________, gerente della società, da diversi anni e che si trovava “materialmente impossibilitata” a produrre la procura richiesta.
In tale prospettiva, il vizio di forma, dovuto alla mancanza di legittimazione della RA 1, non avrebbe potuto essere sanato. La presentazione di una procura avrebbe infatti configurato un “venire contra factum proprium”, ritenuto che la stessa avrebbe avuto un contenuto diametralmente opposto rispetto a quanto precedentemente affermato dalla RA 1.
3.3.
Tuttavia, anche qualora si volesse ritenere che la RA 1 non abbia mai dichiarato di non rappresentare la RI 1, si evidenzia che la procura allegata in sede di ricorso è datata 18 giugno 2021, pertanto posteriormente alla presentazione del reclamo. Inoltre, nemmeno dal contenuto dello scritto si può determinare il periodo coperto dalla procura. Di conseguenza, anche per questi motivi, la decisione adottata dall’UTPG non presta fianco a critiche e merita di essere confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’500.–
sono a carico della ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster