AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.196
Data decisione, Autorità: 07.02.2003, IICCA
Incarto n. 12.2002.196 Rinvio TF
Lugano 7 febbraio 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1996.00193 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 19 settembre 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 50'311.- oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 42'716.-;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di un importo imprecisato, quantificato all'udienza preliminare in fr. 200'000.- oltre interessi e ridotto in sede conclusionale a fr. 188'032.-;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 21 maggio 2001, con cui ha accolto la petizione per fr. 8'960.- oltre interessi e respinto la domanda riconvenzionale;
appellanti entrambe le parti, l'attore con atto di appello 11 giugno 2001 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 35'483.65 con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, il convenuto con atto di appello 12 giugno 2001 con cui chiede la modifica della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 63'979.75, pure protestando spese e ripetibili delle due sedi;
viste le osservazioni 13 luglio e 10 agosto 2001 con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte avversa, con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 18 ottobre 2002 con cui la I Corte civile del Tribunale federale, statuendo sul ricorso di diritto pubblico presentato dal convenuto, ha annullato la sentenza 12 marzo 2002 di questa Camera (inc. n. 12.2001.000083);
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il convenuto si è opposto alla petizione e ha inoltrato una domanda riconvenzionale, contestando in sostanza la nota professionale e rimproverando all'architetto tutta una serie di violazioni contrattuali.
Il giudice di prime cure, richiamate correttamente le norme di legge applicabili - a cui si può tranquillamente rinviare - ha innanzitutto stabilito che l'opera in questione era costata complessivamente fr. 1'355'526.-; atteso che l'attore ad un certo momento aveva optato per una soluzione tecnicamente più onerosa (getto in contemporanea dei rivestimenti) senza avvisare il committente, il Pretore ha tuttavia ritenuto di ridurre a fr. 1'303'526.- l'importo determinante per l'onorario, per cui al professionista, vista una percentuale applicabile del 13.01% e accertata l'effettuazione del 98% delle prestazioni fatturabili, in base al contratto SIA (doc. A) spettavano fr. 182'816.65 oltre alle spese di fr. 4'484.25, dal che, dedotti gli acconti già ricevuti, risultava un saldo a suo favore di fr. 36'300.90. Ritenuto che il getto in contemporanea, oltre a ridurre l'onorario dell'attore, aveva causato al convenuto una maggior spesa e dunque un danno di fr. 52'000.- e considerato che quell'intervento aveva però comportato un maggior valore dell'opera quantificabile equitativamente in fr. 30'000.-, il primo giudice ha ridotto il credito dell'attore di fr. 22'000.-. Accertata pure la responsabilità di quest'ultimo per alcune infiltrazioni d'acqua, egli ha ammesso un'ulteriore riduzione di fr. 3'600.-. Altri fr. 1'740.- sono stati infine dedotti per alcune crepe nella bordura del betoncino e sotto le coperture di marmo nel muro all'entrata, per il ripristino dello scarico del camino nella lavanderia e per la sostituzione della porta di rifornimento del tank.
Delle osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte avversa si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
Con la sentenza 18 ottobre 2002 la I Corte civile del Tribunale federale ha considerato arbitrario il giudizio con cui questa Camera aveva ritenuto che la particolare tesi del convenuto, oltre che irricevibile in ordine, era infondata anche nel merito, in quanto tale modalità d'esecuzione dell'opera era stata a suo tempo concordata tra le parti: secondo i giudici federali, l'istruttoria di causa non aveva in effetti permesso di confermare l'esistenza di un tale accordo, tanto più che alcuni testimoni (cfr. testi __________, verbale p. 9 e 13, nonché __________, verbale p. 32 e 33) avevano riferito che il getto in contemporanea era in realtà avvenuto senza che il convenuto ne fosse informato, accertamento, quest'ultimo, che la scrivente Camera -per altro vincolata ai considerandi della decisione di rinvio (art. 66 OG; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 835 ad art. 322)- non ha motivo di non far proprio in questa sede. In tali circostanze, atteso che l'esecuzione dell'opera secondo questa particolare modalità, già per il fatto che comportava un maggior costo (teste __________ p. 9), avrebbe senz'altro dovuto essere annunciata in anticipo alla committenza per permetterle di adottare le decisioni di sua competenza, è evidente che l'attore, avendo omesso di informare il convenuto, deve sopportarne le conseguenze (cfr. infra consid. 5a e 6).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, il maggior costo dovuto al getto in contemporanea non ammonta però a ca. fr. 52'000.-, come calcolato nel settembre 1990 dal tecnico __________ (cfr. doc. 7, ritenuto che a p. 10 del verbale il teste __________ si è in sostanza limitato ad illustrare i dati riportati in quel documento): la somma indicata a quel momento si riferiva in effetti anche ad altre posizioni, tra cui i supplementi per riscaldamento e per copertura (cfr. doc. 7). Nella liquidazione finale allestita nel novembre 1990 all'indirizzo dell'impresario costruttore (doc. 8), l'attore ha in ogni caso esposto unicamente fr. 2'472.40 per supplemento al getto del beton per getto contemporaneo pareti, architravi, solette e cordolo (pos. 397) e fr. 10'699.20 per analogo supplemento ai casseri (pos. 620.4). Questi importi sono stati invero contestati dall'impresario, che per la prima posizione pretendeva altri fr. 2'472.40 e per la seconda ulteriori fr. 10'432.55 (doc. C): sennonché il perito a futura memoria, cui è stato chiesto di verificare queste posizioni, ha ritenuto di aumentare leggermente la prima (da fr. 25.-/mc a fr. 33.-/mc) e di confermare l'altra (cfr. perizia p. 31 e seg. e complemento perizia p. 9), così che in definitiva ne risulta un maggior costo totale di soli fr. 13'962.75 (fr. 3'263.55 (= fr. 33.- x 98.896 mc) + fr. 10'699.20).
a. Dovendosi escludere - come detto - che l'attore possa pretendere di essere retribuito per il getto in contemporanea dei rivestimenti, opera eseguita senza l'accordo del convenuto, l'importo determinante per il calcolo dell'onorario, stabilito dal perito giudiziario in fr. 1'355'526.20 (verbale p. 59), dev'essere ridotto di fr. 13'962.75 ed ammonta a fr. 1'341'563.45.
b. In considerazione di quanto precede, il tasso applicabile, calcolato secondo il contratto, è del 12.94% (= 5.99 + 767 : radice cubica di 1'341'563.45; cfr., per il calcolo, perizia p. 45).
c. Più complesso è invece il discorso in merito alle prestazioni svolte dall'attore, che secondo il primo giudice ed il perito (verbale p. 59) ammontavano al 98% di quelle fatturabili, mentre secondo il convenuto si limitavano al 92%.
Il convenuto non ritiene in primo luogo decisivo il fatto che in udienza il perito abbia modificato la valutazione resa nella perizia circa l'esecuzione della posizione "preventivo dettagliato", ritenuta non svolta (deduzione del 7%), considerandola ora parzialmente svolta (deduzione del 2%), ed ipotizza che nell'occasione l'esperto si sia basato su semplici supposizioni e non sui fatti, invece correttamente considerati nella perizia, elaborata verosimilmente dai suoi collaboratori. A torto. Fosse per ipotesi anche vero che la perizia non è stata elaborata direttamente dal perito ma dai suoi collaboratori - ciò che non è per nulla provato e comunque non è a priori escluso dalla dottrina, che in effetti ammette che il perito possa far capo, in limitata misura, ad ausiliari (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in Rep. 1994 p. 167) - è però altrettanto vero che egli, apponendo la sua firma, di fatto se n'è assunto l'intera responsabilità. In ogni caso il fatto che in sede di audizione orale egli, una volta preso atto delle argomentazioni dell'attore, abbia ritenuto di modificare questa ed altre valutazioni, non permette ancora di concludere che egli non fosse sufficientemente a conoscenza dell'incarto e che dunque quanto addotto nella perizia fosse in generale maggiormente attendibile delle sue considerazioni verbali: in sede di delucidazione della perizia egli ha anzi dato prova di conoscere a fondo l'incarto e in concreto la modifica della sua precedente valutazione in merito alla posizione "progetto di dettaglio", motivata dal fatto che gli importi in seguito indicati dall'attore nel preventivo doc. B dovevano pur essere il risultato di un determinato calcolo, appare invero più che logica e può senz'altro essere condivisa.
Può di contro essere ammessa, almeno in ragione del 50%, l'altra deduzione dell'1% per la mancata effettuazione della posizione "collaudo e direzione dei lavori in garanzia": nonostante il diverso parere del perito giudiziario e dello stesso attore (interrogatorio formale ad 10), alcuni testi hanno infatti riferito della mancata effettuazione dei collaudi per le opere in pietra naturale, da elettricista e da impresario (testi __________, __________ e __________, verbale p. 16, 20 e 33), così che in definitiva si può concludere che l'attore ha effettivamente svolto il 97.5% delle prestazioni fatturabili.
Di principio l'attore potrebbe dunque pretendere un onorario calcolato su di un costo dell'opera di fr. 1'341'563.45, una percentuale del 12.94% e il 97.5% di prestazioni fatturabili. Avendo egli chiesto in questa sede che il calcolo fosse effettuato solo sull'importo di fr. 1'328'644.10 - importo inizialmente indicato dal perito (perizia p. 20 e 45), ma da lui in seguito rettificato come indicato più sopra - il che giustifica di applicare un tasso del 12.97% - il tasso di 13.01% postulato dall'attore è in effetti eccessivo (cfr. supra lett. b), mentre il convenuto auspicava per l'appunto il riconoscimento di una percentuale del 12.97% - si ha che a suo favore può unicamente essere riconosciuta la somma di fr. 184'818.70 (= 1'328'644.10 x 12.97% x 1 x 1.1 x 97.5%).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, l'istruttoria di causa non ha in realtà permesso di accertare che il getto in contemporanea dei rivestimenti -senz'altro utile per ragioni di estetica (teste __________ p. 9 e __________ p. 32) come pure nell'ottica di una migliore impermeabilizzazione (teste __________ p. 32)- abbia però comportato al convenuto un particolare vantaggio soggettivo, che possa compensare, anche solo parzialmente, il maggior costo che glien'era derivato (in particolare, a p. 23 della perizia giudiziaria, il getto in contemporanea non è stato menzionato tra le posizioni che, pur avendo comportato un superamento del preventivo, costituivano un vantaggio per il convenuto); in ogni caso questo eventuale vantaggio soggettivo non è stato assolutamente dimostrato dall'attore e comunque, a ben vedere, dagli atti nemmeno è stato possibile evincere le circostanze concrete che permetterebbero una sua quantificazione in via equitativa ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 CO. D'altro canto, e ciò è decisivo per l'esito della censura, quanto realizzato corrispondeva esattamente a quanto stabilito dal contratto, ove era stata prevista, né più né meno, la realizzazione di una facciata a regola d'arte. Questa Camera non ritiene pertanto di dover dedurre un qualsiasi importo dal maggior costo per il getto in contemporanea.
Il convenuto chiede inoltre che, per le infiltrazioni riscontrate, l'attore sia reso responsabile non solo in ragione di fr. 3'600.- bensì per fr. 10'200.-. A ragione. Il perito giudiziario ha in effetti confermato che, escluso quanto già indicato dal perito a futura memoria (p. 28, fr. 12'000.-), il costo per ovviare alle infiltrazioni, di cui la direzione lavori era pacificamente responsabile in ragione del 30% (perizia a futura memoria p. 27), era di fr. 10'000.- circa per scongiurare l'infiltrazione nella soletta e di altri fr. 12'000.- per eliminare l'infiltrazione dovuta alle forti piogge (perizia p. 30 e seg.).
Infondata è infine la richiesta del convenuto di rendere l'attore responsabile del minor valore dell'opera di fr. 25'594.-, che a suo dire non ha potuto essere recuperato dall'impresario costruttore, nel frattempo fallito. A prescindere dalla manifesta irricevibilità della domanda, formulata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC) - negli allegati preliminari il convenuto aveva sì lamentato la mancata tempestiva notifica dei difetti (risposta p. 8 e 10), ma aveva unicamente specificato che ciò avrebbe avuto come conseguenza la mancata prestazione di adeguate garanzie (risposta p. 12 e seg.) - la pretesa è infondata anche nel merito, in quanto il convenuto, cui incombeva l'onere della prova (art. 8 CC), non è stato in grado di dimostrare che l'attore avesse omesso di notificare tempestivamente i difetti all'impresa: il fatto che in una lettera interlocutoria (doc. 12) l'avvocato di quest'ultima possa aver dichiarato (ovviamente per non pregiudicare la posizione del proprio cliente, a cui era chiesta una riduzione della mercede) che la notifica dei difetti era stata tardiva e il fatto che il teste __________ abbia riferito che per quanto di sua conoscenza la direzione lavori non aveva notificato alcun difetto importante (verbale p. 33), non provano in effetti nulla, tanto più che in sede di prova a futura memoria lo stesso convenuto aveva addirittura affermato il contrario (istanza 6 agosto 1993 p. 3, inc. n. 110/93 richiamato doc. I°); anche il teste __________ (verbale p. 11 e 13), che curava la direzione lavori per conto dell'attore, aveva del resto dato atto dell'esistenza di contestazioni nei confronti dell'impresa. Abbondanzialmente, si osserva che con il ricorso per riforma 25 aprile 2002, il convenuto ha in ogni caso ammesso (p.
Riassumendo, il credito a favore dell'attore può pertanto essere quantificato in fr. 13'400.20 (fr. 184'818.70 onorario + fr. 4'484.25 spese ./. fr. 150'000.- acconti ./. fr. 13'962.75 danno per getto in contemporanea ./. fr. 10'200.- danno per infiltrazioni ./. fr. 1'740.- altri danni).
Ne discende il parziale accoglimento di entrambi gli appelli.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. In parziale accoglimento dell’appello 11 giugno 2001 dell'arch. __________ e dell’appello 12 giugno 2001 di __________, la sentenza 21 maggio 2001 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
§ La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, da anticipare dall'attore, e le spese di fr. 7'791.20 (di cui fr. 7'391.20 per metà spese peritali), da anticipare dall'attore nella misura ancora scoperta, restano a carico di quest'ultimo in ragione di 3/4 e per la rimanenza a carico del convenuto, al quale l'attore rifonderà fr. 3'000.- per ripetibili.
II. Le spese relative all'appello 11 giugno 2001 dell'arch. __________ consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 980.-
b) spese fr. 20.-
T o t a l e fr. 1’000.-
da anticiparsi dall'attore, restano a suo carico per 1/10 e per 9/10 sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. 1'200.- per parti di ripetibili di appello.
III. Le spese relative all'appello 12 giugno 2001 di __________ consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’480.-
b) spese fr. 20.-
T o t a l e fr. 1’500.-
da anticiparsi dal convenuto, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili di appello.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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