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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.118
Data decisione, Autorità: 25.03.2022, IICCA
Titolo: Appalto - mercede - valore litigioso per appellare in presenza di azione principale e riconvenzionale
Incarto n. 12.2021.118
Lugano 25 marzo 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.223della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 25 giugno 2019 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'814.45 oltre interessi al 5% dal 21 giugno 2018;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e che con azione riconvenzionale, cui si è opposta AO 1, ha chiesto la sua condanna al versamento di fr. 7'493.53.-, oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2019;
richieste sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 22 giugno 2021, accogliendo la petizione e respingendo la domanda riconvenzionale;
contro il menzionato giudizio è insorta la convenuta con due atti separati: con appello 25 agosto 2021 (inc. n. 12.2021.117) ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, mentre con reclamo di medesima data (inc. n. 12.2021.118) ne ha postulato la riforma nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale, in entrambi i casi previa congiunzione delle procedure menzionate e con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di primo e secondo grado;
mentre con risposte 27 ottobre 2021 l’attrice ha chiesto la reiezione di entrambi i gravami, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
AO 1 svolge, tra l’altro, attività di “levabolli”, ossia la riparazione della carrozzeria di veicoli danneggiati dalla grandine. In tale ambito essa ha fornito i suoi servizi in regime di subappalto a clienti della AP 1. Nella prima metà del 2018 AO 1 ha emesso a carico di quest’ultima sei distinte fatture per le sue prestazioni, per un totale complessivo di fr. 11'814.47 (doc. A – F), tra cui la n. __________ del 21 febbraio 2018 concernente i lavori eseguiti su una VW Touareg, telaio n. __________ per l’importo complessivo di fr. 4'308.- (doc. D).
Con petizione 25 giugno 2019 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. R), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo complessivo di fr. 11'814.45, oltre interessi al 5% dal 21 giugno 2018, a saldo delle sei fatture emesse tra l’8 gennaio e il 19 giugno 2018 per le prestazioni da lei fornite a favore della AP 1 (doc. A – F).
Con risposta 17 luglio 2019 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, postulandone la reiezione integrale, e con contestuale azione riconvenzionale, cui si è a sua volta opposta l’attrice principale, ha chiesto la condanna di quest’ultima al versamento di fr. 7'493.53 oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2019. RE 1 ha contestato di avere ricevuto la fattura n. 6/18, le cui prestazioni non sarebbero da lei mai state ordinate, il veicolo essendo stato acquistato dall’attrice direttamente dal Garage __________ SA danneggiato dalla grandine. La convenuta ha altresì addotto di avere effettuato a favore dell’attrice due pagamenti in contanti: uno di fr. 10'000.- il 2 febbraio 2018 e l’altro, di fr. 5'000.-, il 19 febbraio seguente, come attesterebbero le ricevute (doc. 9 e 10) sottoscritte da __________ F, fratello dell’amministratore unico della AO 1 e attivo a sua volta in tale ditta. Quest’ultima non avrebbe considerato questi versamenti nei suoi conteggi, da cui un credito in suo favore di fr. 7'493.53.
Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con sentenza 22 giugno 2021 qui impugnata, ha accolto la petizione, ponendo gli oneri processuali di fr. 1'550.- a carico della convenuta e obbligandola altresì a versare all’attrice fr. 2'300.- a titolo di ripetibili, e respinto l’azione riconvenzionale, caricando le spese processuali di fr. 2'550.- a AP 1 e obbligandola a versare a AO 1 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
Con appello 25 agosto 2021 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione (inc. n. 12.2021.117), mentre con un atto di medesima data denominato reclamo (inc. n. 12.2021.118) ne ha chiesto la riforma nel senso di accogliere l’azione riconvenzionale, in entrambi i casi previa congiunzione delle due procedure e con protesta delle spese giudiziarie di primo e secondo grado. Con risposte 27 ottobre 2021 AO 1 ha postulato la reiezione di entrambi i gravami, protestando spese e ripetibili di questa sede.
In questa sede AP 1 chiede in via preliminare la congiunzione della presente procedura (inc. n. 12.2021.118) con quella d’appello (inc. n. 12.2021.117).
In virtù dell’art. 125 lett. c CPC, il giudice, per semplificare il processo, può ordinare la congiunzione di più cause, ritenuto che in assenza di disposizioni contrarie negli art. 308 segg. CPC tale facoltà è riconosciuta anche in secondo grado (cfr. Reetz/ Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 2016, n. 6 ad art. 316 CPC; II CCA 7 gennaio 2020 inc. n. 12.2018.123). La richiesta di congiunzione deve essere respinta, il presente gravame essendo irricevibile per i motivi di cui si dirà nel prossimo considerando.
fr. 11'814.45 e la decisione 22 giugno 2021 è impugnabile nel suo complesso mediante appello. Essendo stato interposto un rimedio giuridico errato contro il dispositivo sull’azione riconvenzionale, esso va dichiarato inammissibile. Nulla muta il fatto che il Pretore abbia indicato unicamente che “contro la decisione sull’azione principale è data facoltà di appello”, senza specificare il rimedio giuridico dell’azione riconvenzionale. Da un avvocato dev’essere pretesa la conoscenza dei principi giuridici sopra esposti, di modo che l’inoltro del rimedio giuridico errato non è scusabile (v. TF 4D-32/2021 del 27 ottobre 2021).
In ogni modo, avendo RE 1 proposto le sue censure contro il dispositivo di reiezione della domanda riconvenzionale anche con l’appello (v. inc. 12.2021.117), che saranno esaminate in quella procedura, il reclamo risulta parimenti irricevibile per assenza di un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 1 lett. a CPC).
Le spese giudiziarie della presente procedura, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 7'493.53, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le ripetibili, determinate in base all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, vanno nondimeno opportunamente ridotte per tenere conto del dispendio complessivo per la trattazione della presente procedura e di quella d’appello (inc. n. 12.2021.117), le censure formulate in relazione all’azione riconvenzionale essendo le medesime.
Il valore di causa non supera la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. Il reclamo 25 agosto 2021 di RE 1 è irricevibile.
Gli oneri processuali di fr. 300.- sono a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili per la presente procedura.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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