AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.117
Data decisione, Autorità: 25.03.2022, IICCA
Titolo: Appalto - mercede - apprezzamento delle prove - autenticità documento
Incarto n. 12.2021.117
Lugano 25 marzo 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.223 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 25 giugno 2019 da
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'814.45 oltre interessi al 5% dal 21 giugno 2018;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e che con azione riconvenzionale, cui si è opposta AO 1, ha chiesto la sua condanna al versamento di fr. 7'493.53.-, oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2019;
richieste sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 22 giugno 2021, accogliendo la petizione e respingendo la domanda riconvenzionale;
contro il menzionato giudizio è insorta la convenuta con due atti separati: con appello 25 agosto 2021 (inc. n. 12.2021.117) ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, mentre con reclamo di medesima data (inc. n. 12.2021.118) ne ha postulato la riforma nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale, in entrambi i casi previa congiunzione delle procedure menzionate e con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di primo e secondo grado;
mentre con risposte 27 ottobre 2021 l’attrice ha chiesto la reiezione di entrambi i gravami, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 svolge, tra l’altro, attività di “levabolli”, ossia la riparazione della carrozzeria di veicoli danneggiati dalla grandine. In tale ambito essa ha fornito i suoi servizi in regime di subappalto a clienti della AP 1. Nella prima metà del 2018 AO 1 ha emesso a carico di quest’ultima sei distinte fatture per le sue prestazioni, per un totale complessivo di fr. 11'814.47 (doc. A – F), tra cui la n. __________6/18 del 21 febbraio 2018 concernente i lavori eseguiti su una VW Touareg, telaio n. __________ per la somma complessiva di fr. 4'308.- (doc. D).
B. Con petizione 25 giugno 2019 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. R), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo complessivo di fr. 11'814.45, oltre interessi al 5% dal 21 giugno 2018, a saldo delle sei fatture emesse tra l’8 gennaio e il 19 giugno 2018 per le prestazioni da lei fornite a favore della AP 1 (doc. A – F).
C. Con risposta 17 luglio 2019 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, postulandone la reiezione integrale, e con contestuale azione riconvenzionale, cui si è a sua volta opposta l’attrice principale, ha chiesto la condanna di quest’ultima al versamento di fr. 7'493.53 oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2019. AP 1 ha contestato di avere ricevuto la fattura n. 6/18, le cui prestazioni non sarebbero da lei mai state ordinate, il veicolo essendo stato acquistato dall’attrice direttamente dal Garage __________ SA già danneggiato dalla grandine. La convenuta ha altresì addotto di avere effettuato a favore dell’attrice due pagamenti in contanti: uno di fr. 10'000.- il 2 febbraio 2018 e l’altro, di fr. 5'000.-, il 19 febbraio seguente, come attesterebbero le ricevute (doc. 9 e 10) sottoscritte da __________ F, fratello dell’amministratore unico della AO 1 e attivo a sua volta in tale ditta. Quest’ultima non avrebbe considerato questi versamenti nei suoi conteggi, da cui un credito in suo favore di fr. 7'493.53.
D. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con sentenza 22 giugno 2021 qui impugnata, ha accolto la petizione, ponendo gli oneri processuali di fr. 1'550.- a carico della convenuta e obbligandola altresì a versare all’attrice fr. 2'300.- a titolo di ripetibili, e respinto l’azione riconvenzionale, caricando le spese processuali di fr. 2'550.- a AP 1 e obbligandola a versare a AO 1 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
E. Con appello 25 agosto 2021 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione (inc. n. 12.2021.117), mentre con un atto di medesima data denominato reclamo (inc. n. 12.2021.117) ne ha chiesto la riforma nel senso di accogliere l’azione riconvenzionale, in entrambi i casi previa congiunzione delle due procedure e con protesta delle spese giudiziarie di primo e secondo grado. Con risposte 27 ottobre 2021 AO 1 ha postulato la reiezione di entrambi i gravami, protestando spese e ripetibili.
Considerato
in diritto: 1. In questa sede AP 1 chiede in via preliminare la congiunzione della procedura d’appello (inc. n. 12.2021.117) con quella di reclamo (inc. n. 12.2021.118).
In virtù dell’art. 125 lett. c CPC, il giudice, per semplificare il processo, può ordinare la congiunzione di più cause, ritenuto che in assenza di disposizioni contrarie negli art. 308 segg. CPC tale facoltà è riconosciuta anche in secondo grado (cfr. Reetz/ Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 2016, n. 6 ad art. 316 CPC; II CCA 7 gennaio 2020 inc. n. 12.2018.123). La richiesta di congiunzione deve essere respinta, il reclamo di cui all’inc. 12.2021.118 essendo irricevibile. Contro le conclusioni del Pretore concernenti l’azione riconvenzionale l’appellante ha infatti proposto le medesime censure con due diversi rimedi giuridici (le argomentazioni del reclamo non sono altro che il copia e incolla dell’appello, ad 2 pag. 8 – 9). In concreto essendo il valore litigioso determinante per proporre un rimedio giuridico contro la decisione qui impugnata superiore a fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC, 319 lett. a e 94 cpv. 1 CPC, cfr. consid. 2), non vi era necessità di esperire un reclamo indipendente per contestare il dispositivo sull’azione riconvenzionale (v. inc. n. 12.2021.118 consid. 7).
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Se all'azione principale è contrapposta una domanda riconvenzionale il valore litigioso ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CPC è determinato dalla più elevata delle due pretese conformemente all’art. 94 cpv. 1 CPC, indipendentemente se il rimedio giuridico riguarda solo una di esse (anche se riferita alla pretesa la cui ultima conclusione è inferiore a fr. 10'000.-) oppure entrambe (Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 6 ad art. 94 CPC; Seiler, Die Berufung nach ZPO, n. 700 segg., pag. 291 seg., Kunz/Hoffmann - Nowotny/ Stauber, ZPO-Rechtsmittel – Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, n. 42 seg. ad art. 308 CPC). In concreto, il valore litigioso determinante è quello dell’azione principale ammontante a fr. 11'814.45. Essendo la decisione impugnata una decisione finale in una controversia il cui valore litigioso supera i fr. 10'000.-, la sua appellabilità entro il termine di 30 giorni è pacifica (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 22 giugno 2021 è stata ritirata dall’appellante il 30 giugno seguente (v. tracciamento dell’invio agli atti), per cui l’appello 25 agosto 2021, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dall’attrice nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
In via preliminare occorre rilevare che l’appellante con il presente gravame, pur riprendendo le medesime argomentazioni contenute nel reclamo in relazione alla domanda riconvenzionale, non ha formulato alcuna richiesta di giudizio. In concreto, tale assenza non giustifica l’irricevibilità dell’appello su tale punto, dalle sue motivazioni essendo chiaro che la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato anche nel senso dell’integrale accoglimento dell’azione riconvenzionale (v. DTF 137 III 617).
Nella decisione impugnata il Pretore ha innanzitutto concluso che le prestazioni di cui alla fattura n. 6/18 di fr. 4'308.-, concernenti i lavori eseguiti al veicolo VW Touareg, telaio n. , erano stati commissionati all’attrice dalla convenuta. Al riguardo egli ha accertato che l’automobile, intestata alla società A __________ __________ SA, era stata ceduta in permuta al Garage __________ SA danneggiata dalla grandine e che A __________ SA, unica titolare di eventuali pretese nei confronti dell’assicurazione in relazione a tali danni, aveva rinunciato a farle valere. Sulla base delle risultanze istruttorie il primo giudice ha poi concluso che era stata la convenuta ad avere incaricato l’attrice di eseguire i lavori di riparazione dei danni da grandine, prima che quest’ultima acquistasse il veicolo dal Garage __________ SA, riconoscendole pertanto la somma di fr. 4'308.-. Ritenuto che gli ulteriori importi fatturati non erano stati contestati, il primo giudice ha infine accolto la petizione per l’importo azionato di fr. 11'814.15. In merito all’azione riconvenzionale, il Pretore ha concluso che AP 1 non aveva fornito la prova di avere versato in contanti a AO 1 gli importi di fr. 10'000.- e di fr. 5'000.-, le ricevute di cui ai doc. 9 e 10 essendo delle mere affermazioni di parte senza alcun riscontro oggettivo agli atti.
L’appellante contesta di avere incaricato l’attrice di eseguire i lavori di riparazione dei danni da grandine al veicolo Touareg. Gli accertamenti pretorili, secondo cui il veicolo era stato ceduto in permuta al Garage __________ SA danneggiato senza che la A__________ __________ SA avesse fatto valere il proprio credito nei confronti dell’assicurazione veicoli in relazione a tali danni e che esso era poi stato acquistato dall’attrice non danneggiato, sarebbero “contraddittori” e “difficilmente condivisibili”. A suo dire tali accertamenti potrebbero convivere unicamente nel caso in cui si presumesse che “la riparazione del veicolo sia stata commissionata dal Garage __________ SA alla AP 1 (che l’avrebbe poi subappaltata alla AO 1” (appello, pag. 3), assumendosene i costi e rinunciando tuttavia alla possibilità di ottenere il risarcimento del danno da parte dell’assicurazione. Ciò, oltre che non dimostrato, non sarebbe nemmeno stato accertato dal primo giudice.
5.1 La censura è priva di rilevanza, determinante ai fini del giudizio essendo unicamente la questione a sapere se l’attrice ha levato i bolli della grandine su richiesta della convenuta, senza necessità d’indagare oltre in merito alla precisa natura dei rapporti interni tra i vari protagonisti della vicenda (in particolare tra l’appellante, il Garage __________ SA, __________ V__________ e forse pure A__________ __________ SA) in relazione ai risarcimenti assicurativi, su cui la convenuta se ne è ben guardata dal fornire spiegazioni, di modo che è finanche malvenuta a criticare ora il Pretore di non avere “spiegato perché tale società (n.d.r Garage __________ SA) avrebbe fatto questo regalo all’assicurazione” (appello, ad 1.3 pag. 5). Le argomentazioni formulate al riguardo dall’appellante sono peraltro inammissibili per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), le stesse costituendo semplici e soggettive deduzioni, prive di riscontri oggettivi.
5.2 A ogni modo le stesse sono pure infondate, dai documenti richiesti in edizione alla __________ Assicurazioni, presso cui il veicolo in questione era assicurato, emergendo in realtà che non vi è stata alcuna rinuncia delle prestazioni assicurative. Quest’ultima ha infatti liquidato i sinistri concernenti i danni da grandine e da parcheggio (verificatisi il 6 agosto 2017 ma annunciati solo il 26 febbraio 2018) in data 14 dicembre 2018 con il versamento dell’importo complessivo di fr. 9'472.25 a tale __________ __________ D__________ (doc. rich. II°). Senza che occorra indagare oltre sull’identità di tale persona, è tuttavia degno di nota il fatto che sulle due dichiarazioni di cessione del credito inviate all’assicurazione per ottenere il risarcimento del danno relativo ai sinistri menzionati, datate 25 ottobre 2018, è stato indicato il numero di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica di __________ V__________, come da lui stesso ammesso in sede di audizione testimoniale (verbale 21 luglio 2020, pag. 2), e dalla comunicazione accompagnatoria emerge che le stesse sono state inviate “come discusso con la Carrozzeria AP 1”, la quale dal momento dell’annuncio di sinistro il 26 febbraio 2018 è sempre stata indicata come “riparatore”. Quest’ultima peraltro, anche dopo essere stata sollecitata in due occasioni dall’assicurazione a volere inviare la fattura relativa alla riparazione del veicolo, ha sempre lasciato intendere di esserlo, comunicando il 27 aprile 2018 e ancora l’8 agosto successivo che l’auto era in riparazione e che la fattura sarebbe seguita, senza mai informare l’assicurazione di non occuparsene più siccome il veicolo nel frattempo era stato venduto alla AO 1 la quale si sarebbe assunta il costo di riparazione dei danni menzionati (doc. rich. II°). In tali circostanze le argomentazioni dell’appellante, oltre che infondate, risultano perfino temerarie, ritenuto che, contrariamente a quanto da lei preteso, in realtà non vi è stata alcuna rinuncia alle prestazioni dell’assicurazione, intascate da tale __________ __________ D__________, dopo che il procacciatore della convenuta __________ V__________, con il suo accordo, il 25 ottobre 2018 ha allestito e inviato le cessioni di credito alla __________ assicurazioni (teste __________ V__________, verbale 21 luglio 2020, pag. 2).
Le circostanze sopra descritte confermano le modalità di collaborazione concordate tra le parti e descritte dall’attrice in petizione (peraltro nemmeno contestate dalla convenuta di modo che esse sono pure da ritenersi pacifiche), secondo cui essa effettuava unicamente i lavori di riparazione dei danni da grandine (e non altri lavori di carrozzeria) in regime di subappalto, che venivano fatturati dalla convenuta direttamente al proprietario del veicolo, rispettivamente alle compagnie di assicurazione, mentre lei fatturava il lavoro svolto alla convenuta (petizione, ad C). Tale modo di procedere è quanto avvenuto pure in relazione alla fattura contestata, non si spiega altrimenti il motivo per cui la __________ assicurazioni abbia comunque liquidato i danni (compresi quelli riferiti alle ammaccature della grandine) il 14 dicembre 2018 a __________ D__________, sulla base delle cessioni di credito allestite il 25 ottobre 2018 dal procacciatore __________ V__________ con l’accordo della convenuta, diversi mesi dopo che il veicolo era già stato acquistato dall’attrice (doc. rich. I°, II°, teste __________ V__________, verbale 21 luglio 2020, pag. 2). Dal che se ne deve dedurre che l’automobile è stata acquistata dall’attrice come veicolo “non danneggiato”, nel senso che i danni presenti sarebbero comunque stati “coperti” dalle prestazioni dell’assicurazione. Il fatto che i rapporti interni tra i vari protagonisti della vicenda in merito a chi infine ha beneficiato della liquidazione non siano stati chiariti dall’istruttoria è ininfluente, determinante essendo in definitiva unicamente la circostanza che in realtà i danni da grandine sono stati riconosciuti e liquidati dalla __________ assicurazioni nelle modalità sopra descritte. Del resto né il contratto di permuta tra A__________ __________ SA e il Garage __________ SA del 9 febbraio 2018 né quello di compravendita tra quest’ultimo e l’attrice del 16 marzo successivo contengono delle precisazioni in relazione alle condizioni dell’oggetto compravenduto mentre il prezzo è equivalente, di modo che risulta più plausibile dedurne che esso si riferiva in entrambi i casi a un veicolo non danneggiato (doc. rich. I°, doc. 4).
Del tutto irrilevanti e prive di fondamento risultano le ulteriori argomentazioni dell’appellante in merito alla data della fattura n. __________6/18 (21 febbraio 2018). A suo dire, visto che il veicolo è stato visionato dal perito assicurativo il 27 febbraio 2018 e ancora il 6 marzo successivo, è impossibile che l’attrice abbia potuto eseguire i lavori già entro il 21 febbraio precedente. Sennonché l’appellante in prima sede ha omesso di contestare l’assunto dell’attrice, secondo cui essa ha consegnato a mano alla convenuta, su sua richiesta, “la fattura proforma di cui al doc. D”, perché essa intendeva presentarla al perito dell’assicurazione per l’allestimento della valutazione, ciò che è poi avvenuto (osservazioni, pag. 5), di modo che il fatto è da considerare assodato e le considerazioni dell’appellante al riguardo sono irricevibili.
Pure irricevibili poiché tardive (art. 317 cpv. 1 CPC) sono le ulteriori considerazioni dell’appellante in relazione all’assenza di prove da cui desumere la congruità dell’importo fatturato, lo stesso non essendo mai stato contestato negli allegati introduttivi.
L’appellante non può nemmeno essere seguita laddove critica l’apprezzamento dei testi __________ L__________ e __________ B__________, le cui dichiarazioni sono state ritenute poco credibili dal Pretore. Al riguardo l’appellante si limita a contrapporre una propria soggettiva valutazione, confrontandosi in maniera parziale con la motivazione del primo giudice, travisandone pure il senso, ciò che rende la censura irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Contrariamente a quanto reputa l’appellante, il primo giudice non si è infatti limitato a considerare inattendibili le dichiarazioni dei due testi menzionati perché il teste __________ V__________ ha rilasciato dichiarazioni rivelatesi false. Egli ha sì ritenuto poco credibile quanto riferito da quest’ultimo in punto alla notifica del sinistro all’assicurazione e alle relative dichiarazioni di cessione del credito, siccome tali affermazioni erano state smentite dal teste __________ P__________. Sennonché, il primo giudice non ha considerato le dichiarazioni dei due testi menzionati poco credibili per tale motivo, bensì da un lato perché interessati alla lite, uno essendo organo di fatto e l’altro socio della convenuta, e dall’altro perché le loro dichiarazioni erano in definitiva state smentite dalle ulteriori risultanze istruttorie.
In merito all’azione riconvenzionale, respinta dal Pretore siccome AP 1 non aveva dimostrato di avere versato in contanti a AO 1 gli importi di fr. 10’000 e di fr. 5'000.-, l’appellante lamenta dapprima una violazione del suo diritto di essere sentito e critica il primo giudice per non avere motivato la sua decisione in punto alla credibilità dei testi e degli interrogati.
Il rimprovero di carente motivazione della pronuncia pretorile è infondato.
Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC. Esso impone in particolare all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi giuridici adeguati con cognizione di causa (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 143 IV 40 consid. 3.4.3). Esso non obbliga però l’autorità giudicante a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 142 II 49 consid. 9.2, 143 III 65 consid. 5.2).
Nel caso concreto, il Pretore ha in realtà spiegato chiaramente le ragioni per cui, nell’ambito del suo potere di apprezzamento delle prove, ha ritenuto più credibili le dichiarazioni dei fratelli F__________, confermate da ulteriori elementi agli atti, rispetto alle deposizioni dei testi __________ L__________ e __________ B__________, le cui dichiarazioni erano invece state smentite dalle ulteriori risultanze istruttorie. La motivazione pretorile permetteva dunque alle parti di capire la portata della sua decisione e di proporre i rimedi giuridici adeguati con la necessaria cognizione di causa, come in concreto avvenuto.
11.1 Per l'art. 178 CPC la parte che si prevale in causa di un documento deve provarne l'autenticità, quando la stessa è contestata dalla controparte. In linea di principio, pertanto, in presenza di documenti formalmente e apparentemente corretti vige una presunzione di fatto circa la loro autenticità. La contestazione deve essere sufficientemente motivata nel senso che la controparte non può limitarsi ad asserire in maniera generica la falsità del documento ma deve addurre tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità del documento. Non occorre che tali elementi comprovino la falsità del documento. È sufficiente che inducano a dubitare seriamente della sua autenticità. Ciò fa decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di chi si avvale del documento, il quale dovrà dimostrarne l’autenticità (DTF 143 III 453 consid. 3.3 e seg.; Dolge in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 178; Schweizer in: Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 7 ad art. 178; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2ª edizione, n. 7 ad art. 178; Weibel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3a edizione, n. 1, 5 e segg. ad art. 178 CPC).
11.2 Secondo l’appellante la perizia calligrafica attesta unicamente l’incompatibilità delle firme apposte sulle ricevute di pagamento con quelle originali di __________ F__________, senza escludere che esse siano state apposte da quest’ultimo con altri tratti “nell’ottica di poi contestare di avere ricevuto le somme a contanti, magari con l’intenzione di nascondere l’incasso della somma al fratello __________” (appello, pag. 9). Egli ribadisce altresì che il pagamento in contanti non sarebbe stato una modalità inusuale tra le parti.
L’appellante si limita a proporre una propria personale e soggettiva lettura delle risultanze istruttorie, senza spiegare i motivi di fatto e di diritto per cui gli indizi e gli elementi ritenuti dal primo giudice sulla base dell’istruttoria, da cui ha dedotto che l’attrice riconvenzionale non aveva fornito la prova dei pretesi pagamenti, sarebbero errati, ciò che rende la censura irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La stessa sarebbe comunque destinata all’insuccesso per i motivi esposti nel prossimo considerando.
11.3 In concreto, AO 1 ha contestato l’autenticità delle due ricevute di pagamento di cui ai doc. 9 e 10, adducendo che le firme apposte non erano quelle di __________ F__________, che il timbro non era quello originale della società, e che tale modalità di pagamento non era usuale tra le parti, chiedendo tra l’altro l’assunzione di una perizia calligrafica volta all’accertamento dell’autenticità delle firme. Nel suo referto la perita ha concluso che le due firme figuranti sulle ricevute doc. 9 e 10 erano diverse, non era possibile né stabilire un legame tra loro né accertare se le stesse erano o no da ricondurre allo stesso autore. Essa ha comunque escluso che le due firme fossero compatibili con quella originale di __________ F__________ (perizia, pag. 4, pag. 8).
Contrariamente a quanto pretende l’appellante per la prima volta in questa sede, di modo che l’argomentazione è pure irricevibile poiché tardiva (art. 317 cpv. 1 CPC), i crediti vantati da AO 1 nei confronti della AP 1 venivano di regola onorati tramite bonifico bancario, il pagamento in contanti non essendo una modalità usuale per regolare i loro rapporti di dare e avere. Dall’istruttoria è altresì emerso che successivamente ai pretesi pagamenti in contanti, l’attrice riconvenzionale è stata sollecitata a più riprese a volere saldare le fatture ancora aperte (doc. G, H, I). Essa non ha tuttavia mai sollevato alcuna obiezione in merito al fatto che i relativi conteggi non menzionassero i pretesi pagamenti in contanti. Senza contare che essa ancora il 10 settembre 2018 si è impegnata a saldare le fatture n. __________5/18 e __________4/18 per un importo complessivo di fr. 4'534.- (doc. L), somma che nemmeno sarebbe stata dovuta, nel caso in cui i pretesi versamenti in contanti fossero stati effettivamente effettuati.
Tutti questi elementi oggettivi, presi nel loro insieme, portano praticamente a escludere l'autenticità della firma apposta sulle ricevute doc. 9 e 10. Ne discende che sarebbe spettato all’attrice riconvenzionale dimostrare l'autenticità delle stesse, ciò che in concreto ha tuttavia omesso di fare, fallendo nell’onere probatorio a lei incombente.
Le spese processuali e le ripetibili della presente procedura seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Il valore di causa non supera la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 25 agosto 2011 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 22 giugno 2021 della Pretura di Lugano, sezione 2, è confermata.
Gli oneri processuali di fr. 1'200.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili d’appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster