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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.2
Data decisione, Autorità: 20.01.2022, IICCA
Titolo: Appello - rettifica
Incarto n. 12.2022.2
Lugano 20 gennaio 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire sull’istanza di rettifica 12 gennaio 2022 presentata da IS 1, __________, in relazione alla decisione di stralcio pronunciata il 27 dicembre 2021 da questa Camera concernente l’appello 22 settembre 2016 (inc. n. 12.2016.143) inoltrato da
IS 1 patrocinata dall’avv. PA 1
contro la sentenza 19 agosto 2016 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. n. SE.2015.328), che ha accolto la petizione 14 settembre 2015 promossa nei suoi confronti da
CO 1 patrocinata dall’avv. PA 2
l’istanza di rettifica non è stata notificata per osservazioni a CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con decisione 27 dicembre 2021 questa Camera ha stralciato dai ruoli l’appello 22 settembre 2016 di IS 1 (dispositivo n. 1) e stabilito che le spese processuali, pari a fr. 6'000.-, già anticipate dall’appellante, rimanevano a suo carico (dispositivo n. 2);
che dalla motivazione emerge in particolare che la causa era sospesa dal 10 marzo 2017, che da allora nessuna delle parti si era manifestata, in particolare l’appellante IS 1 - che risultava d’altronde cancellata dal 26 giugno 2019 a seguito di fusione – ciò che dimostrava la perdita di un interesse degno di protezione, che non si giustificava di interpellare la società terza con la quale l’appellante aveva fusionato non essendosi questa mai palesata malgrado il lungo tempo trascorso, che le spese erano coperte dall’anticipo a suo tempo versato (pari a fr. 6'000.-) non giustificandosi una riduzione delle stesse in assenza di un soggetto giuridico cui poter restituire un eventuale maggiore anticipo;
che con istanza 22 gennaio 2022 IS 1, che a seguito di fusione aveva ripreso attivi e passivi di IS 1, ritiene che l’assunto secondo cui quest’ultima avrebbe perso la capacità di essere parte e la capacità processuale a seguito della sua cancellazione dal RC sarebbe frutto di una chiara svista, la sostituzione di parte a seguito appunto di fusione essendo peraltro avvenuta ex lege, con la conseguenza che “la mancata restituzione di parte dell’anticipo delle spese processuali pagate per l’importo di CHF 6'000.- è da ricondurre alla svista di cod. Tribunale che ha erroneamente ritenuto non esistere più alcun soggetto giuridico a cui restituire il maggior anticipo versato, sebbene la procedura d’appello avviata da IS 1 sia ora continuata da IS 1 per effetto della fusione”; chiede quindi la rettifica della decisione 27 dicembre 2021 nel senso di contenere le spese in un massimo di fr. 500.- e di riversarle la differenza;
che l’istanza non è stata notificata alla controparte;
che l’art. 334 cpv. 1 CPC prescrive che se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione;
che l’interpretazione e la rettifica non sono veri e propri mezzi di impugnazione, in quanto non hanno lo scopo di modificare una decisione, ma unicamente di chiarirne il contenuto; gli errori materiali (errata applicazione del diritto) devono essere censurati entro i termini prescritti mediante i mezzi d’impugnazione principali (v. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006, pag. 6753);
che, come precisato dal testo di legge, l’interpretazione e la rettifica concernono il dispositivo, nella misura in cui appunto si rilevasse poco chiaro, ambiguo, incompleto o in contraddizione con i considerandi;
che oggetto di rettifica è un’espressione errata: deve cioè trattarsi di un errore nella redazione, non di un errore nella formazione della volontà (v. Freiburghaus /Afheldt in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Komm., 3a ed., n. 4 ad art. 334); in altri termini la rettifica non ha lo scopo di modificare la decisione presa, ma di chiarirla (v. Schwander in: DIKE – Komm – ZPO, 2a ed., n. 3 ad art. 334);
che in concreto occorre avantutto osservare che il dispositivo della decisione 27 dicembre 2021 di questa Camera non è né poco chiaro, né ambiguo o incompleto, né in contraddizione con i considerandi, e invero neppure l’istante lo pretende;
che l’istanza dev’essere respinta già in ragione del fatto che auspica una modifica della decisione in esame, nel senso di una sostanziale riduzione delle spese processuali, risultato che non può essere raggiunto nell’ambito di una rettifica, come sopra esposto;
che il fatto di non restituire una parte dell’anticipo a IS 1, che aveva ripreso attivi e passivi di IS 1, non è frutto di una svista, contrariamente a quanto ritiene l’istante, ma conseguenza dei motivi indicati nella decisione di stralcio;
che, in altri termini, quanto preteso dall’istante non deriva da un’inavvertenza che ha condotto il giudice a dire un’altra cosa rispetto a quella che voleva esprimere (in questo senso v. Schweizer in: CPC Commenté, n. 2 ad art. 334);
che i rimproveri di non aver considerato che IS 1 sarebbe subentrata ex lege nella procedura di appello in qualità di parte (senza tuttavia mai manifestarsi, come evidenziato a pag. 3 della decisone di stralcio) e di non averle restituito parte dell’anticipo versato da IS 1 non possono essere esaminati nell’ambito di un’istanza di rettifica, ma devono semmai fare oggetto di impugnativa in base alla LTF;
che alla luce di tutti i motivi esposti l’istanza di rettifica 22 gennaio 2022 di IS 1 dev’essere respinta;
che per quanto riguarda i rimedi di diritto esperibili contro questa pronuncia si osserva che, nonostante il tenore dell’art. 334 cpv. 3 CPC, il giudizio inerente la domanda di rettifica di una decisione di secondo grado non è impugnabile mediante reclamo, ma può essere oggetto di ricorso al Tribunale federale (v. Freiburghaus / Afheldt, op. cit., n. 13 ad art. 334; Schwander, op. cit., n. 17 ad art. 334);
che vista la natura particolare di questa decisione si prescinde dal prelievo di spese processuali.
Per questi motivi,
pronuncia: I. L’istanza di rettifica 12 gennaio 2022 di IS 1 è respinta.
II. Non si prelevano spese processuali.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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