AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2020.142
Data decisione, Autorità: 31.05.2021, IICCA
Ricorso: TF 4A_369/2021
Titolo: Mandato, pagamento della mercede; legittimazione attiva, titolarità dei crediti
Incarto n. 12.2020.142
Lugano 31 maggio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2018.7 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 9 febbraio 2008 da
AO 1 patrocinata dall’avv. PA 2
contro
AP 1 patrocinata dall’avv. PA 1
con cui l’attrice ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 177'446.20 oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2017, con contestuale rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio limitatamente a tale importo, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
pretesa avversata dalla convenuta e che il Pretore, con decisione del 16 ottobre 2020, ha parzialmente accolto condannando AP 1 (di seguito solo AP 1) al pagamento a AO 1 di fr. 174'016.60 oltre interessi al 5% dal 27 settembre 2017, rigettando in via definitiva in tale misura l’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, nonché caricando a quest’ultima società le spese processuali di complessivi fr. 20'000.- e le spese di conciliazione di fr. 300.-, condannandola pure a rifondere a AO 1 fr. 15'000.- a titolo di ripetibili;
appellante la convenuta con appello 18 novembre 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di, in via preliminare, accertare la carenza di legittimazione attiva di AO 1, respingere la petizione e mantenere l’opposizione integrale al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, nonché, sempre in via preliminare, di accertare l’intervenuta prescrizione della pretesa avanzata con la petizione, respingere la petizione e mantenere l’opposizione integrale al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio e, nel merito, di respingere integralmente la petizione e mantenere l’opposizione integrale al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili per entrambi i gradi di giudizio;
mentre l’attrice, con risposta 16 dicembre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Sin dalla sua costituzione nel 1984 AP 1 aveva affidato la propria amministrazione e gestione alla ditta individuale Studio fiduciario di __________ V__________ (che era anche suo socio al 20%, come emerge dai documenti richiamati dall’ufficio di tassazione). Questi, a partire dal 1989, si è poi associato alla ditta individuale di __________ T__________ creando la “Fiduciaria V__________-T__________”, che sotto tale cappello ha continuato ad occuparsi di AP 1.
In seguito, la ditta individuale __________ T__________ è confluita nella AO 1, che ne ha ripreso attivi e passivi, mentre __________ V__________ è andato in pensione.
__________ T__________ è iscritto a Registro di commercio come amministratore unico di AO 1 con diritto di firma individuale.
In data 7 aprile 2017 AO 1 ha trasmesso a AP 1 la nota d’onorario 71/17 concernente le sue prestazioni per gli anni 2014-2016, di fr. 50'000.- annui, oltre alla quota parte per i primi tre mesi del 2017 di fr. 12'500.- e spese postali di fr. 1'802.-, nonché IVA di fr. 13'144.20, per complessivi fr. 177'446.20 (doc. E).
L’8 maggio 2017 AP 1 ha notificato a AO 1, all’attenzione di __________ T__________, la “revoca mandato fiduciario”, reclamando nel contempo la restituzione di tutta la documentazione contabile, la consegna dei tabulati orari degli ultimi 10 anni e la lista degli abbonati AP 1 di __________ con i codici di riconoscimento per le fatture PVR. A tale richiesta AO 1 ha risposto, tramite la sua rappresentante L__________ __________ SA, con lettera 17 maggio 2017, dichiarandosi disposta a rimettere la documentazione richiestale previo pagamento della fattura 71/17, dunque di fr. 177'446.20.
Risolta la questione della documentazione, ritirata il 24 ottobre 2017, ma non quella della retribuzione, AO 1 ha, il 22 settembre 2017, fatto spiccare dall’UE di Mendrisio nei confronti di AP 1 il PE n. __________ per il pagamento di fr. 177'446.20 oltre interessi di mora dal 7 maggio 2017 e fr. 500.- per tasse di diffida, al quale l’escussa ha interposto immediata opposizione.
Essa, estrema in sintesi, ha chiesto il pagamento delle proprie prestazioni per gli anni 2014-2016 come da fattura 71/17, sostenendo che le parti, per non gravare sulla liquidità aziendale di AP 1, si erano accordate di fatturare la mercede forfettaria annuale di fr. 50'000.- a tre anni dalla chiusura dell’anno contabile in questione.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione, contestando la legittimazione attiva dell’attrice, eccependo la prescrizione delle pretese e contestando l’ammontare degli importi fatturati, a suo dire ingiustificato tenuto conto delle reali attività svolte.
In sostanza, il primo giudice ha dapprima riconosciuto la legittimazione attiva dell’attrice, avendo accertato che nel rapporto contrattuale originario tra AP 1, da un lato, e __________ V__________ e __________ T__________ - gestito in comune tramite la “Fiduciaria V__________-T__________”, cui andavano applicate le norme della società semplice - dall’altro, era infine subentrata quale mandataria AO 1 che aveva ripreso attivi e passivi della ditta individuale __________ T__________, sicché tra le parti qui in causa era stato concluso, anche solo per atti concludenti, un contratto di mandato che dava diritto all’attrice di procedere all’incasso della mercede.
In seconda battuta il Pretore ha poi respinto l’eccezione di prescrizione della pretesa avanzata in causa applicando alla fattispecie l’art. 87 cpv. 1 CO.
Infine ha giudicato fondato e giustificato l’importo rivendicato, essendo pacifico che nell’ambito del mandato iniziale tra la convenuta e la Fiduciaria V__________-T__________ fosse stato previsto un onorario forfettario annuale di fr. 50'000.-, sicché sino ad almeno febbraio 2016, ossia prima del subentro di AO 1, la fattura era sicuramente congrua senza necessità di approfondimenti. Fondandosi sulla perizia giudiziaria, egli ha poi stabilito che anche per il periodo seguente l’onorario esposto nella fattura meritava tutela, eccezion fatta per l’importo di fr. 3'429.60 corrisposto in eccesso nell’anno 2016, da dedurre dall’onorario rivendicato.
Riassuntivamente, essa ha sostenuto che il Pretore avrebbe errato a considerare che sotto la denominazione “Fiduciaria V__________-T__________” fosse sorta una società semplice ai sensi dell’art. 530 e segg. CO, a non ritenere che l’attrice avrebbe agito in sostituzione dello Studio __________ V__________ ai sensi dell’art. 398 e segg. CO, a escludere la prescrizione dei crediti in oggetto, a considerare che vi fosse un accordo sulla fatturazione tra __________ V__________ e __________ B__________, a ritenere di dover valutare le prestazioni solo a partire dal momento in cui l’attrice è stata costituita, a non considerare che il perito giudiziario ha indicato che per l’anno 2014 l’importo fatturato non era congruo e si imponeva una deduzione dalle pretese attoree di circa fr. 10'000.-, nonché ad avere accettato il calcolo peritale fondato su una tariffa oraria per delle collaboratrici non specializzate di fr. 150.- invece di fr. 80.-.
L’appello di AP 1 verrà analizzato unicamente nei limiti in cui rispetta tali requisiti.
Legittimazione attiva di AO 1
Fondandosi su questi elementi, il primo giudice ha stabilito che, a seguito della fine della società semplice e della sua liquidazione ai sensi degli art. 548 segg. CO, con attribuzione di parte della clientela, tra cui la convenuta, a __________ T__________ e, poi, la costituzione di AO 1 con la ripresa di attivi e passivi della ditta individuale di quest’ultimo, tra le parti ora in causa si era concluso, anche solo per atti concludenti, un rapporto contrattuale retto dalle norme sul mandato, avendo AP 1 continuato ad accettare le prestazioni fornitele dall’attrice senza nulla eccepire. Questo a maggior ragione preso atto della disdetta notificata da AP 1 a AO 1 (doc. D), che presupponeva l’esistenza di un rapporto contrattuale tra loro, e rilevato che __________ B__________ aveva già in precedenza rivolto le sue richieste alla società fiduciaria, nonché in considerazione dei contenuti dell’e-mail inviato da __________ B__________ il 27 dicembre 2016 con cui chiedeva a quest’ultima di “interrompere le prestazioni per AP 1”.
In esito a queste considerazioni, il Pretore ha quindi giudicato infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta: “AO 1 è legittimata a postulare il pagamento degli onorari per il periodo precedente alla sua creazione, poiché titolare, a seguito di assunzione di attivi e passivi della ditta individuale __________ T__________, dei crediti dello “Studio fiduciario V__________ - T__________” (docc. A e R). Per il periodo successivo alla sua creazione essa è poi subentrata nel mandato in precedenza in essere, ciò che la convenuta ha accettato perlomeno per atti concludenti, da cui nuovamente la sua legittimazione ad azionare il pagamento dei relativi onorari.” (sentenza impugnata consid. 1.4., pag. 5).
6.1. Per l’appellante l’assunto pretorile sarebbe arbitrario e violerebbe il diritto poiché in realtà l’esistenza di una società semplice non è mai stata allegata né dimostrata, rispettivamente, nella denegata ipotesi contraria, l’attrice avrebbe dovuto comunque sia agire congiuntamente a __________ V__________, sussistendo tra loro un litisconsorzio necessario. Per poter agire in giudizio da sola, AO 1 avrebbe dovuto dimostrare di avere ripreso il cliente AP 1 per il periodo 2014-2016, cosa che non ha fatto.
6.2. L’esistenza o meno di una società semplice, quindi la valutazione della natura del rapporto che legava le società individuali di __________ T__________ e __________ V__________ è una questione di diritto e non di fatto, sicché deve essere valutata d’ufficio dal giudice indipendentemente dalle allegazioni delle parti.
Ciò posto, le argomentazioni dell’appellante in relazione all’animus societatis (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 3011 e 7476) sono del tutto inadeguate a intaccare l’accertamento pretorile, con il quale nemmeno si confrontano. In effetti, AP 1 non spende una parola per spiegare per quale motivo il primo giudice avrebbe ingiustamente fondato le sue valutazioni sulle dichiarazioni rese dai testi __________ V__________, __________ C__________ e __________ B__________.
A prescindere dalla conseguente irricevibilità dell'appello su tale aspetto per carente motivazione (art. 310 e 311 CPC), va detto che nel merito queste deposizioni sono prova sufficiente dell’esistenza di una società semplice tra le due ditte individuali.
A maggior ragione se, partendo dall’ammissione di __________ V__________ di essere stato “contitolare dello Studio V__________-T__________ fino a fine 2016”, si tiene conto che __________ C__________, oltre ai passaggi riportati nella sentenza, ha in maniera ancor più esplicita dichiarato di essere stata stipendiata, prima che dall’attrice, dalla Fiduciaria V__________-T__________ (verbale 29 novembre 2018, pag. 1).
Semmai ve ne fosse stato bisogno, anche la teste S__________ V__________, non menzionata dal Pretore, ha confermato di essere stata dal 2002 alle “dipendenze della AO 1 come segretaria”, e che “in precedenza la denominazione era Studio fiduciario V__________-T__________” (verbale 29 novembre 2018, pag. 3).
6.3. In quanto titolari di una pretesa in proprietà comune, i soci della società semplice costituiscono tra loro un litisconsorzio necessario. Ne deriva che essi non possono farla valere che tutti assieme, congiuntamente. Si tratta di una questione di diritto materiale e non di procedura.
Se i soci non procedono tutti assieme, quelli che hanno inoltrato l’azione non godono della legittimazione attiva, fatto che comporta la reiezione della domanda e non la sua irricevibilità (Gabellon/Tedjani, La fin de la société simple [2/2] - La liquidation et quelques aspects de procédure, in SJ 2016 II p. 272 seg.; DTF 137 III 455 consid. 3.5, 142 III 782 consid. 3.1.2 e 3.1.4; STF 4A_217/2017 del 4 agosto 2017 consid. 3.3.2 e 3.3.3).
La situazione è però diversa - fatti salvi i casi di urgenza - laddove alcuni soci, con un atto di cessione (art. 165 cpv. 1 CO), abbiano ceduto la pretesa agli altri soci che hanno inoltrato l’azione o ancora laddove, nell’ambito della liquidazione della società semplice (art. 548 e 549 CO), quell’attivo sia stato attribuito a questi ultimi (Gabellon/Tedjani, op. cit., p. 273; DTF 137 III 455 consid. 3.6).
Nella fattispecie l’argomentazione dell’appellante, proposta per la prima volta in questa sede, non può essere seguita. In primo luogo essa non illustra perché sarebbe errato considerare, come fatto dal primo giudice, che nell’ambito della liquidazione della società semplice, con attribuzione di parte della clientela, tra cui AP 1, a __________ T__________, erano stati ceduti a quest’ultimo anche i crediti della Fiduciaria V__________-T__________.
Inoltre la posizione dell’appellante non tiene conto che in effetti la società semplice si era sciolta per interruzione dell’attività di __________ V__________ a fine 2016 (quanto questi aveva 79 anni) e che la sua ditta individuale aveva trasferito a quella di __________ T__________ parte del suo portafoglio clienti, comprendente la convenuta. Avendo con “portafoglio clienti” il Pretore evidentemente inteso anche i crediti collegati a tale clientela, l’appellante avrebbe dovuto motivare perché questa deduzione sarebbe sbagliata. AP 1 si è invece concentrata sulla questione a sapere a partire da quale momento la cessione tra le società individuali poteva considerarsi effettiva. Dato che non risulta per contro utile alla soluzione della questione poiché in realtà a essere determinante, stante l’accertamento pretorile testé indicato del passaggio anche dei crediti è solo che tale cessione sia avvenuta prima dell’avvio della presente causa, poiché per la legittimazione attiva fa stato la situazione all’apertura della procedura giudiziaria.
Essendo pertanto il portafoglio clienti stato trasferito al più tardi a fine 2016 (doc. R) e avendo al momento della sua costituzione AO 1 rilevato attivi e passivi della società individuale di __________ T__________ (doc. A), l’attrice era legittimata a far valere i crediti qui vantati da sola.
Su questo punto l’appello deve essere pertanto respinto.
Esistenza di un contratto di mandato tra le parti
7.1. Come visto, per l’appellante, per contro, non sarebbe invece mai stato concluso alcun contratto tra le parti, come confermato dal fatto che lo stesso __________ B__________ ha dichiarato nel suo verbale di interrogatorio che “… T__________ il quale è subentrato in sostituzione di __________ V__________”, a comprova che ci si troverebbe confrontati con una sostituzione ai sensi dell’art. 398 CO, nonché dal fatto che tale teste ha pure sottolineato di non essere cognito dei termini usati in ambito societario e di non sapere come fossero internamente organizzati __________ V__________ e __________ T__________, così come dal fatto che in base alle dichiarazioni rese da quest’ultimo, a fare stato erano gli accordi conclusi tra __________ V__________ e __________ B__________.
7.2. Nuovamente, queste critiche non tengono conto di quanto scritto dal primo giudice, che ha parlato di un contratto stipulato per atti concludenti, sulla base degli accordi precedentemente presi, e non considerano che egli si è fondato sulla disdetta trasmessa alla procedente da __________ B__________ non sulla scorta della terminologia usata, bensì in base al suo effettivo valore e al contesto nel quale è stata data.
Inoltre, non è certamente sostenendo di non essere cogniti della terminologia usata in ambito societario che si può togliere significato alla esplicita dichiarazione di M__________, P__________ e Pi__________ B__________ dell’8 maggio 2017, con la quale hanno espressamente chiarito a __________ T__________ in rappresentanza di AO 1 di “revocare definitivamente il mandato con la sua società” (doc. D).
È dunque a giusta ragione che il primo giudice ha ritenuto essere stato concluso tra le parti, tacitamente, un contratto di mandato a continuazione di quello già esistente con __________ V__________, prima, e con la “Fiduciaria V__________-T__________”, poi. Di conseguenza, anche su tale aspetto l’appello, nei limiti della sua ricevibilità, deve essere respinto.
Prescrizione
Avendo accertato che annualmente venivano computate sugli acconti versati le prestazioni relative a tre anni prima della nota d’onorario, con la conseguenza che nell’anno corrente venivano corrisposti i compensi risalenti a tre anni prima, il Pretore ha giudicato non prescritta ai sensi dell’art. 127 CO la pretesa fatta valere dalla procedente, poiché riferita a prestazioni relative agli anni 2014-2017 (sino al 31 marzo), che non potevano ritenersi saldate con gli acconti percepiti in quegli anni, che andavano invece a coprire i debiti scaduti in precedenza.
8.1. L’appellante sostiene, con riferimento al doc. 6 e alle dichiarazioni di __________ B__________, che le parti avevano concordato nell’autunno 2015 che da quel momento i pagamenti dovessero servire a coprire i costi dell’anno corrente, per cui quelli effettuati dal 16 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, per almeno fr. 63'842.80, dovrebbero essere dedotti dalla pretesa.
Oltre a questo, essa ha rilevato come nel doc. 3 __________ T__________ abbia scritto che i tre anni di ritardo sarebbero riconducibili ai primi tre anni di attività della società (negli anni ottanta) e non si sarebbero accumulati negli anni. Conferma di ciò si troverebbe esaminando le note d’onorario di cui al doc. B, dalle quali risulterebbe che dal 1995 in poi non sarebbe mai stato accumulato alcun ritardo nel pagamento delle prestazioni.
8.2. Neppure questa contestazione può essere accolta. In effetti, come rettamente indicato dal Pretore, il plico di fatture di cui al doc. B consente di accertare che sino alla revoca del mandato le singole note d’onorario concernevano le prestazioni fornite tre anni prima della loro emanazione, dal cui ammontare venivano dedotti gli acconti versati da AP 1 durante l’anno corrente (della fattura), come in maniera inequivocabilmente indicata sui documenti con la precisazione della data di computo degli stessi a partire dal 10 maggio 2007. Che questa fosse la prassi consolidata è stato confermato da __________ V__________ in occasione del suo interrogatorio del 29 novembre 2018.
La corrispondenza elettronica del 19 gennaio 2017 (doc. 6) cui si rimanda l’appellante non è per nulla chiara sulla tematica e non consente, contrariamente a quanto essa vorrebbe, di desumerne né un accordo delle parti in base al quale dal 16 ottobre 2015 gli acconti avrebbero da quel momento dovuto essere computati per le prestazioni fornite nell’anno in cui venivano pagati, né l’esistenza di una formale dichiarazione da parte della società debitrice in tal senso. Innanzitutto il pagamento senza obiezioni sino a quel momento delle menzionate fatture non poteva che essere interpretato da AO 1 come un accordo tacito con quanto su esse chiaramente indicato, ossia che gli acconti dell’anno in questione servivano per pagare le prestazioni fornite tre anni prima.
A fronte di una simile situazione di fatto risulta impossibile seguire __________ B__________ quando ha sostenuto (verbale del 16 maggio 2019) che i pagamenti degli acconti erano invece sempre riferiti ai trimestri correnti. D’altronde, anche se così fosse stato per i titolari di AP 1, la dichiarazione di cui all’art. 86 cpv. 1 CO essendo una dichiarazione di volontà ricettizia unilaterale (“einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung”) che deve forzatamente essere riconoscibile per il creditore, risulta decisivo quanto dalla presa di posizione del debitore quest’ultimo poteva in buona fede comprendere circa la destinazione del denaro (DTF 26 II 417; Schroter in Basler Kommentar OR 1, 7 ed., n. 13 ad art. 86). In base alle risultanze di causa l’attrice non poteva che pensare che gli acconti versati fossero destinati, sino all’ultimo, al saldo degli scoperti per i servizi forniti tre anni prima.
Non essendovi motivi a sufficienza per applicare l’art. 86 CO, è vincolante quanto stabilito dall’art. 87 CO e pertanto i pagamenti effettuati nel corso degli anni 2014-2016 devono essere imputati ai debiti scaduti prima, quindi a quelli precedenti quegli anni. Di conseguenza, a giusta ragione il primo giudice ha respinto l’eccezione di prescrizione.
Parallelamente deve essere respinta la richiesta d’appello di dedurre dal credito rivendicato i fr. 63'842.80 pagati dalla convenuta all’attrice dal 16 ottobre 2015 a fine dicembre 2016 (doc. 4).
Congruità dell’onorario
Soffermandosi sul referto peritale, che ha appunto confermato che l’onorario annuale di fr. 50'000.- era adeguato e conforme al mercato per rapporto alle prestazioni annuali fornite, ma ha anche appurato che questo non valeva per l’anno 2014, il Pretore ha comunque sia stabilito che anche per quest’ultimo periodo l’intero ammontare andava corrisposto nonostante il minor valore dei servizi, stante l’onorario forfettario applicabile in base al contratto.
9.1. A tal proposito l’appellante ha obiettato che sarebbe errato sostenere che debbano essere valutate solo le prestazioni a partire dal momento in cui è stata creata la controparte, poiché questo destituirebbe di fondamento la tesi per la quale al momento della liquidazione della società semplice le parti avrebbero concluso un mero accordo di attribuzione di parte della clientela. Asserendo che solo a partire dal 25 febbraio 2016 si debba esaminare la correttezza della fatturazione il Pretore avrebbe ammesso implicitamente che per il periodo precedente solo lo studio __________ V__________ poteva attivarsi giudizialmente per l'incasso della mercede.
In ogni caso, a sua detta, anche riconoscendo la valenza delle argomentazioni di prima sede, i quasi fr. 10'000.- in più pagati per il 2014 (il perito ha quantificato le prestazioni per quell’anno in fr. 40'572.50) andrebbero imperativamente restituiti.
Inoltre il primo giudice avrebbe accettato acriticamente l’applicazione da parte del perito giudiziario di una tariffa di fr. 150.-/h al lavoro di __________ C__________ e di S__________ V__________, considerandole, senza indicarne i motivi, collaboratrici qualificate nonostante non avessero alcun titolo e formazione adeguata per collocarle nella relativa categoria salariale del tariffario dell’Ordine dei commercialisti del Cantone Ticino. Così facendo, egli avrebbe mancato di considerare le doglianze sollevate da AP 1 nelle conclusioni.
9.2. In merito alla prima di queste obiezioni - la cui esposizione logica e linearità pone qualche quesito – non è necessario andare oltre la costatazione che essa costituisce una mera interpretazione soggettiva dei fatti che non si contrappone puntualmente e sufficientemente alle motivazioni contenute nella sentenza. Inoltre fornisce una lettura incompleta della situazione, limitandosi a descrivere quelli che sarebbero per l’appellante stati gli accordi interni tra soci per la liquidazione della società semplice, senza tuttavia fare cenno alla tematica in oggetto, ossia gli accordi tra essa e la nuova società AO 1.
In tal modo non sussistono le basi per rimettere in discussione quanto, rettamente, stabilito dal Pretore: gli estremi per il calcolo dell’onorario sono in effetti quelli inizialmente concordati con __________ V__________ di un compenso forfettario di fr. 50'000.- annui, che, in quanto tale, è dovuto anche per l’anno 2014 nel quale le prestazioni sono state minori. Per le prestazioni fornite dopo l'entrata in gioco di AO 1, avendone il perito giudiziario confermato la congruità, la ratifica si impone a prescindere dall'analisi dell'applicabilità delle pattuizioni con i mandatari che l'hanno preceduta. Analisi che porterebbe comunque a confermarne la protrazione per atti concludenti.
9.3. In primo luogo, non corrisponde al vero che il Pretore ha omesso di considerare quanto esposto da AP 1 nelle conclusioni, come emerge dal consid. 3.5 della sentenza impugnata.
In secondo luogo, le critiche mosse dalla ricorrente al primo giudice per aver aderito alla conclusione peritale per la quale la tariffa oraria di fr. 150.- sarebbe applicabile anche ai collaboratori di AO 1 non si spingono oltre la generica confutazione e sono dunque irricevibili per carente motivazione (art. 310 e 311 CPC).
Ciò posto, il ragionamento effettuato dal perito e considerato valido dal Pretore è del tutto logico e condivisibile: non vincolando il tariffario dell’Ordine dei commercialisti del Cantone Ticino la classificazione “collaboratori qualificati” e il relativo onorario (da orari fr. 150.- a orari fr. 210.-) a particolari titoli professionali o di studio, appare del tutto corretto considerare tale anche la persona che “pur in assenza di un particolare titolo di studio, abbia acquisito le conoscenze e le competenze specifiche tali da poter seguire incarichi” come quello oggetto della perizia (complemento peritale del 3 giugno 2020, pag. 1).
Una simile conclusione va a maggior ragione ratificata in considerazione del fatto che all’interno della forchetta dell’onorario per la categoria, è stato applicato quello più basso.
Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 174'016.60, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono calcolate sulla base dell’art. 13 LTG. Per la commisurazione delle ripetibili fa stato l’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
L’appello 18 novembre 2020 di AP 1. è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali di seconda sede, pari a fr. 9’000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.
Notificazione:
;
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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