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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2020.122
Data decisione, Autorità: 15.03.2021, IIICC
Titolo: Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale in materia di prove. Il timore di un giudizio negativo e il rischio di dover impugnare la futura decisione di merito non configurano un pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2020.122
Lugano 15 marzo 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.107 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 28 maggio 2019 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 3
e ora sul reclamo 16 novembre 2020 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 4 novembre 2020;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 28 maggio 2019 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di EUR 359'717.- oltre accessori.
B. Con risposta 28 ottobre 2019 la convenuta ha chiesto di respingere la petizione.
Con gli ulteriori allegati entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
C. Con ordinanza 3 giugno 2020 il Pretore ha ammesso, tra l’altro, l’audizione in via rogatoriale del teste __________ e assegnato alla parte convenuta un termine per l’inoltro delle relative domande. Ricevute le domande e le relative opposizioni, con ordinanza 4 novembre 2020 egli ha stralciato le domande per il teste e dichiarato decaduta la sua prova testimoniale.
D. Con reclamo 16 novembre 2020 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendone la riforma nel senso di ammettere le domande rogatoriali per il teste __________ - ad eccezione delle domande n. 4 e 21 - e quindi di ammettere anche la testimonianza dello stesso.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sull’ammissibilità delle domande rogatoriali, rispettivamente della testimonianza è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 5 novembre 2020. Rimesso alla posta il 16 novembre 2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.
3.1 L’argomentazione della reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa accogliere la pretesa attorea perché la parte convenuta non ha dimostrato un fatto che con l’assunzione della prova rifiutata avrebbe potuto essere provato, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato a sapere se il rifiuto di assumere una prova ha pregiudicato la posizione complessiva della reclamante in relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo nel momento in cui il Pretore decide di non assumere alcuni dei mezzi di prova offerti, poiché un tale pregiudizio può per l’appunto essere recuperato mediante una successiva sentenza finale favorevole. Paventando la propria soccombenza nella causa, la reclamante anticipa nel caso concreto in modo inammissibile la decisione di merito, non ancora emessa e con la quale le sue domande potrebbero essere accolte. Ritenere data in siffatte circostanze l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile comporterebbe quale conseguenza che il giudice sarebbe tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione.
3.2 Il pregiudizio neppure può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo per il solo fatto che il Pretore, procedendo a un esame anticipato della rilevanza di determinate prove, decide di non assumerle, come fatto nel caso specifico in relazione a un testimone. Tale modo di procedere è infatti consono alla volontà del legislatore, secondo cui l’errata amministrazione di una prova va contestata, di regola, tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (Messaggio n. 06.062 cit., pag. 6748 i.f.) anziché mediante reclamo. L’istanza superiore potrà quindi, nell’ambito di un eventuale appello, se del caso, annullare il giudizio di prima istanza e rinviare gli atti al primo giudice, affinché questi assuma le prove nelle modalità richieste dalla convenuta ed emani una nuova sentenza (art. 318 CPC), oppure procedere essa stessa all’assunzione delle prove giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC.
3.3 Riguardo in particolare alla tesi secondo cui nel caso in rassegna v’è il rischio che la reclamante debba impugnare la sentenza di merito, con il rischio che il testimone verrebbe sentito ad anni di distanza e potrebbe non ricordare correttamente i fatti, la reclamante si limita in realtà ad enunciare meri proclami generali, senza fornire alcun elemento concreto e oggettivo per ritenere dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. In altri termini, essa non rende perlomeno verosimile che i rischi ipotizzati possano concretamente realizzarsi, rischi che di per sé sono insiti in qualsiasi procedimento.
3.4 In mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione del primo giudice.
Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 800.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 16 novembre 2020 RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali di fr. 800.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.
Notificazione (unitamente al reclamo 16 novembre 2020 alla controparte) a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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