AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.104
Data decisione, Autorità: 28.11.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00103
Lugano 20 novembre 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa n. DI.1998.00110 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza 14 maggio 1998 da
rappr. dall'__________
contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente che, a liquidazione di un rapporto di lavoro, la convenuta fosse condannata a pagare all'istante la somma complessiva di fr. 11'935.75 oltre interessi, a diverso titolo, oltre a un'indennità per disdetta ingiustificata;
domanda cui la convenuta si è opposta, fatta eccezione per il salario del mese di marzo 1998 e per la tredicesima pro rata temporis, e che il segretario assessore -con decisione 27 giugno 2001- ha accolto nella misura di fr. 2'450.- lordi;
appellante l'istante che, in riforma di quella pronuncia, postula l'accoglimento integrale dell'istanza;
lette le osservazioni all'appello di __________;
esaminati gli atti dell'incarto;
considerato
in fatto e in diritto:
L'istante ha lavorato come impiegata d'ufficio presso la convenuta dal 20 agosto 1990 fino al 30 gennaio 1998; il 1° febbraio successivo ha dato alla luce un bambino. Verso la fine di marzo, dopo che le parti del contratto si erano sentite solo oralmente, esse hanno puntualizzato per scritto le rispettive posizioni: la datrice di lavoro esigendo che la lavoratrice riprendesse il lavoro lunedì 30 marzo, ossia otto settimane dopo il parto; la lavoratrice sostenendo di avere diritto a un'assenza di sedici settimane. Lo stesso 30 marzo la convenuta diffidava la signora __________ a presentarsi al lavoro al ricevimento di quella missiva; non avendo dato seguito alla stessa, la lavoratrice è così stata licenziata con effetto immediato, per cause gravi, a mezzo di una comunicazione 2 aprile 1998 (doc. 3).
Con l'istanza in esame è posto a giudizio un credito complessivo di fr. 11'935.75 così composto: fr. 1'410.20 come saldo dello stipendio di marzo, pagato solo parzialmente; fr. 3'007.30 per ogni mese di aprile, maggio e giugno 1998 a dipendenza dell'ingiustificato licenziamento in tronco e fr. 1'503.65 a titolo di tredicesima mensilità pro rata temporis, calcolata fino al 30 giugno. Inoltre la lavoratrice ha chiesto un'indennità ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO.
Tenuto conto dell'ammissione del credito relativamente allo stipendio per il mese di marzo e la tredicesima pro rata (cfr. risposta nel verbale 22 giugno 1998), il segretario assessore ha argomentato che il periodo di protezione dalla disdetta del contratto di lavoro, previsto dall'art. 336c lett. c CO e corrispondente alla gravidanza e a sedici settimane dopo il parto, vale soltanto a fronte di disdette ordinarie, ma non nei casi di rescissione immediata per cause gravi e ciò anche qualora tale disdetta si riveli poi ingiustificata: ne conclude, in concreto, che la disdetta intimata all'istante ha piena validità. Essa è peraltro legittima a dipendenza dell'assenza ingiustificata della lavoratrice dal posto di lavoro. In sostanza il primo giudice ha così ammesso l'istanza soltanto per l'importo riconosciuto dalla società convenuta.
L'istante impugna questa sentenza riproponendo la propria tesi secondo cui il diritto a sedici settimane di congedo maternità scaturisce da una corretta applicazione degli art. 74 cpv. 2 LAMal -che prevede il pagamento dell'indennità giornaliera durante sedici settimane di cui almeno otto dopo il parto- e dell'art. 27 CCNL che imporrebbe ai datori di lavoro di concludere un contratto collettivo di assicurazione che rispetti le prestazioni e le disposizione della LAMal. Critica inoltre l'applicazione in senso restrittivo dell'art. 15 cpv. 5 CCNL.
Con le osservazioni all'appello, la convenuta ne propone la reiezione, osservando che l'art. 74 LAMal è norma riguardante l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera, così come l'art. 27 CCNL si limita a raccomandare la conclusione di un'assicurazione per perdita di guadagno.
Considerando se sono dati motivi gravi tali da giustificare la disdetta immediata il giudice gode di ampia facoltà d'apprezzamento (art. 337 cpv. 3 CO). Nel caso in cui egli accertasse la disdetta come ingiustificata, il contratto sarebbe comunque terminato (Rehbinder, op. cit., art. 337 CO, N. 18), mentre il lavoratore avrebbe diritto a quanto dovutogli se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto (art. 337c cpv. 1) oltre all'indennità prevista dall'art. 337c cpv. 3 CO.
Il primo giudice poi non ha esaminato l'eventuale applicabilità al caso concreto dell'art. 337 cpv. 3 CO secondo il quale l'impedimento al lavoro senza colpa del lavoratore non può mai essere riconosciuto come causa grave. La norma non indica di che impedimenti possa trattarsi, tuttavia a tale scopo è genericamente fatto riferimento all'art. 324a CO (Brühwiler, op. cit., ibidem, N. 17; Rehbinder, op. cit., art. 337 CO, N. 11). Ne consegue che fra le fattispecie contemplate da questa norma si trovano la gravidanza e il puerperio (art. 324a cpv. 3 CO) considerati -a prescindere dalle caratteristiche soggettive di ogni lavoratrice- impedimenti oggettivi al lavoro nei limiti di tempo riconosciuti dalla stessa norma (Rehbinder, op. cit., art. 324a CO, N. 6, pag. 330). Conclusione cui si giunge anche per mezzo della verifica dei diritti della lavoratrice nel caso concreto, in quanto opposti al motivo del suo licenziamento in tronco, ossia quello del possibile periodo di assenza dal posto di lavoro a causa del puerperio.
La durata della possibile assenza -salvo diversa convenzione individuale o collettiva- corrisponde, nel primo anno di servizio, a tre settimane, e poi a un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari (art. 324a cpv. 2 CO). Il CCNL applicabile alla fattispecie, all'art. 27 (Salario in caso di impedimento al lavoro) ultimo capoverso indica che per il caso di gravidanza o di puerperio trova applicazione l'art. 324a, comma 3, del CO; ciò che in concreto significa, dopo 3 anni, che la lavoratrice ha diritto a un'assenza retribuita con lo stipendio durante tre mesi (CCNL, art. 27 cpv. 1). Orbene, se tale diritto maturato dall'istante -che si trovava nell'ottavo anno di attività- non corrisponde alla sua tesi fondata sulla pretesa di un'assenza di sedici settimane, basta tuttavia -a fronte del fatto (pacifico) che essa non aveva goduto di nessuna assenza a motivo della gravidanza- per far apparire ingiustificata sia la pretesa della datrice di lavoro che si ripresentasse in ditta già agli inizi di aprile 1998, sia -di conseguenza- la disdetta per gravi motivi.
Per quanto riguarda le conseguenze del licenziamento ingiustificato (art. 337c CO), il CCNL di categoria prevede che la disdetta ordinaria dev'essere data -dopo il primo anno di assunzione- per la fine del secondo mese successivo (art. 9.1., ultimo cpv.). Ciò che in sostanza si traduce nelle tre mensilità di aprile e dei due mesi successivi di maggio e giugno, essendo quest'ultimo il secondo mese per la fine del quale avrebbe avuto validità la disdetta ordinaria, così come comunicata alla lavoratrice nel corso del mese di aprile (doc. D). Ed è ciò che l'istante ha chiesto in causa e non è stato ammesso dal primo giudice. In tal senso, accogliendo l'appello, dev'essere riformata la sentenza impugnata; parimenti, considerati i tre mesi in più di stipendio, dovrà essere adeguata la posta di credito dipendente dal diritto alla tredicesima mensilità, così come postulato con l'istanza e non contestato nell'ammontare, nemmeno a titolo subordinato.
Inoltre, non avendo accertato l'illegittimità della disdetta immediata, il primo giudice non ha dovuto decidere la richiesta di condanna della convenuta al versamento dell'indennità prevista dall'art. 337c cpv. 3 CO. Non si tratta di un risarcimento danni, ma di una vera e propria penalità (Privatbusse: Brühwiler, op. cit., art. 337c CO, N. 10 a) che il giudice deve stabilire secondo il suo libero apprezzamento ma che è tenuto a motivare per quanto riguarda l'ammontare, tenendo conto in particolare della colpa del datore di lavoro, del grado di illiceità della disdetta immediata, della situazione economica e personale delle parti, della durata del rapporto di lavoro, dell'eventuale gravità di una lesione della personalità del lavoratore, così come di una sua concolpa, ecc. (Brühwiler, op. cit., ibidem, N. 11; Rehbinder, op. cit., art. 377c CO, N. 9). In concreto, a fronte di un importo massimo previsto dalla legge equivalente a sei mesi di salario e, in concreto, di poche o nessuna informazione sulla situazione delle parti e sulle conseguenze della disdetta per la lavoratrice, appare adeguato attribuire a quest'ultima un'indennità pari ad approssimative due mensilità e mezzo; e ciò tenuto conto in particolare sia della durata di media entità del rapporto di lavoro precedente la disdetta, sia del fatto che la stessa, considerata come ordinaria a fronte dell'assenza di motivi gravi, sarebbe stata nulla in virtù dell'art. 336c cpv. 1 lett. c e cpv. 2, ovvero in quanto avvenuta in tempo inopportuno. Tale nullità avrebbe imposto alla datrice di lavoro di procedere a un'ulteriore disdetta, possibile soltanto alla fine delle sedici settimane dopo il parto previste dalla norma menzionata, con validità per la fine del secondo mese successivo (art. 9.1 CCNL); ciò che dimostra il grado di protezione garantito alle lavoratrici in caso di gravidanza e di puerperio e di conseguenza la relativa gravità dell'agire della società convenuta.
L'attribuzione delle ripetibili di prima e di seconda sede segue la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 e 417 cpv. 1 lett. e CPC, nonché la TOA
pronuncia:
I. L'appello 12 luglio 2001 di __________ è accolto.
Di conseguenza la decisione 27 giugno 2001 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud è riformata come segue:
Di conseguenza __________ è condannata a versare a __________ fr. 11'935.75 lordi, oltre interessi al 5% dal 1° luglio 1998, nonché al versamento di un'indennità di fr. 7'500.-.
II. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia, mentre __________
verserà all'appellante l'importo di fr. 300.- a titolo di
ripetibili d'appello.
III. Initmazione: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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