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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.197
Data decisione, Autorità: 16.04.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo diventato senza oggetto in seguito al ritiro dell’esecuzione consecutivo a una transazione stragiudiziale
CO 1
Incarto n. 14.2020.197
Lugano 16 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.1735 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 aprile 2020 da
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 24 novembre 2020 dal Pretore, con cui ha accolto l’istanza 24 aprile 2020 di CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante per l’incasso di fr. 200'000.– oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e ripetibili a favore dell’istante di fr. 3'000.–;
preso atto dello scritto del 15 aprile 2021 con cui la RE 1 ha comunicato che le parti hanno raggiunto un accordo e richiesto di stralciare la procedura di reclamo con la formula “tasse e spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili”;
atteso che in caso di transazione stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza (art. 241 CPC) o sopravvenuta carenza d’oggetto (art. 242 CPC), non per transazione (sentenza della CEF 14.2016.167 dell’8 maggio 2017 con rinvii);
verificato che l’esecuzione è stata estinta per pagamento il 12 aprile 2021, sicché la causa di reclamo è diventata senza oggetto;
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
rilevato che nel caso in cui la causa diventa senza oggetto, le spese giudiziarie vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che nella fattispecie le spese processuali vanno poste a carico della reclamante, che le ha anticipate, come convenuto dalle parti;
ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);
appurato che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede, ciò che nell’esito corrisponde del resto alla compensazione delle ripetibili pattuita dalle parti;
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente della somma da essa anticipata, di fr. 1'100.–, le è restituita.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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